Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820 del 4/11/2004
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820 del
4/11/204
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria ai Consorzi Riuniti di Zucchea - (omissis) - la concessione di derivazione dacqua dal T. Chisone in Comune di Cavour in misura di 1/sec massimi 500 e medi semestrali 183 per irrigare 373.93 ettari di terreni situati nei Comuni di Cavour, Vigone e Macello con restituzione parte nel T. Pellice e parte nella Bealera Bastioni in Comune di Vigone;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1997, data di scadenza dei precedente riconoscimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) di notificare il presente provvedimento, oltre che allinteressato, alla Autorità di Bacino del Fiume Po e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;
6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare lAmministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con quanto previsto nei Piani di tutela delle acque di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 5.11.2004
(omissis)
Art. 10 - Minimo deflusso vitale
Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa - senza indennizzo alcuno - la portata istantanea minima di 2040 litri/sec. Lautorità concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.
(omissis)