Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820 del 4/11/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820 del

4/11/204

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria ai Consorzi Riuniti di Zucchea - (omissis) - la concessione di derivazione d’acqua dal T. Chisone in Comune di Cavour in misura di 1/sec massimi 500 e medi semestrali 183 per irrigare 373.93 ettari di terreni situati nei Comuni di Cavour, Vigone e Macello con restituzione parte nel T. Pellice e parte nella Bealera Bastioni in Comune di Vigone;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1997, data di scadenza dei precedente riconoscimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autorità di Bacino del Fiume Po e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 5.11.2004

(omissis)

Art. 10 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa - senza indennizzo alcuno - la portata istantanea minima di 2040 litri/sec. L’autorità concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)