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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 743-2677224 del 30.9.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’ari. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 743-267224 del 30.9.2004

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione - conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale - relativo alla variante non sostanziale richiesta dalla Soc. Pesca Diavoli Lusernesi - (omissis) - alla concessione in sanatoria di derivazione d’acqua dal Canale di Pralafera in Comune di Luserna San Giovanni in misura di l/sec massimi 10 e medi 6 ad uso piscicoltura e da una manifestazione sorgentizia in località Bersaglio in Comune di Luserna San Giovanni in misura di 1/sec massimi 8 e medi 5 ad uso piscicoltura, con restituzione nel Canale di Pralafera nello stesso Comune, già assentite con DD n. 555-280921 del 13.11.2002. La variante consiste nello spostamento del punto di presa di circa mt lin 110 a monte rispetto a quello già concesso. Tutto il resto rimane invariato. Resta invariato anche il termine di scadenza della concessione;

2) di assegnare alle opere di captazione, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, seguenti codici identificativi univoci:

Canale di Pralafera: TO-A-10042; Sorgente in località Bersaglio: TO-S-10007;

3) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

4) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione

concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)