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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Estratto della determinazione dirigenziale n° 4333 in data 08/10/2004

Il Dirigente Del Settore

(omissis)

determina

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1 settembre 2004 dal Sig. Zaniboni Massimo, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

2. Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Sig. Zaniboni Massimo, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di litri/sec massimi 5 e medi 0,25 d’acqua, da n° 1 sorgente ubicata in località Fraz. “Rolle” del Comune di Viverone, nella posizione indicata nella domanda di concessione, da utilizzarsi per uso Agricolo;

3. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,22 (tre/22) previsti per l’anno solare 2004, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

4. Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso;

5. Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione, in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato