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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Estratti delle determinazioni dirigenziali n° 3883 in data 16 settembre 2003 e n. 1562 del 2 aprile 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 marzo 2003 dal Sig. Ermanno Germanetti, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della ditta “Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art.2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A” (omissis) il rinnovo della concessione di derivazione di moduli complessivi 0,036 d’acqua da una sorgente tributaria del bacino del Rio Stono, ubicata in Comune di Tollegno, a mezzo:

A) 1° bocchetta alimentante una vaschetta di accumulo dalla quale viene praticata la derivazione di moduli complessivi 0,018 per usi industriali e potabili, con obbligo di restituzione dei reflui nel torrente Cervo in Comune di Tollegno (utenza relativa all’aumento di portata);

B) 2° bocchetta alimentante una seconda vaschetta di accumulo dalla quale viene praticata la derivazione di moduli 0,018 per usi potabili ed industriali, sempre con obbligo di restituzione dei reflui nel torrente Cervo, in Comune di Tollegno;

Di accordare, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n° 152, come modificato ed integrato dall’art. 7 comma 3 - lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 22 giugno 1984, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 22 giugno 1984 dell’annuo canone di euro 15,49 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1° dicembre 1982 n° 692; dal 1° gennaio 1990 l’annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990 ; dal 1° gennaio 1994 l’annuo canone di euro 1.549,37 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n° 36, dal 1° gennaio 1997 l’annuo canone di euro 1.588,10 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 l’annuo canone di euro 1.616,69 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1° gennaio 1999 l’annuo canone di euro 1.640,94 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di euro 1.660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di euro 1.970,34 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 del canone annuo di euro 1.993,99 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 del canone annuo di euro 2.021,91 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n° 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1197 di Rep. in data 18 marzo 2003

Art. 7 - garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Estratto della Determinazione dirigenziale n° 1502 in data 2 aprile 2004

Il Dirigente Del Settore

(omissis)

determina

Di prendere atto della rinuncia all’uso potabile dell’acqua assentita in concessione alla ditta “Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A” con sede in Tollegno, con D.D. della Provincia di Biella 16 settembre 2003 n° 3883, comunicata dalla stessa ditta concessionaria con nota in data 22 dicembre 2003;

Di accogliere ai sensi dell’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la rinuncia all’uso potabile dell’acqua assentita in concessione alla ditta “Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A”

(omissis)

e di mantenere, nel contempo, il solo uso per Produzione di Beni e Servizi (scopi industriali connessi con l’attività tessile svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Tollegno) dell’intera portata derivabile d’acqua dalla sorgente tributaria del bacino del Rio Stono, in Comune di Tollegno, stabilita in litri al secondo 3,6 cui corrisponde il volume massimo annuo di 108.000 mc.

Di accordare la rinuncia di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e del pagamento del corrispondente canone demaniale annuo dovuto in misura pari al minimo ammesso per il solo uso di Produzione di Beni e Servizi, decorrente dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Successivamente il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di obbligare la ditta “Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A” al pagamento del canone annuo dovuto fino allo spirare dell’annualità in corso alla data del presente provvedimento di assenso alla rinuncia (31 dicembre 2004), stabilito in annui euro 2.056,08 di cui euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per l’uso industriale ed euro 293,56 pari al minimo ammesso per l’uso potabile.

Di stabilire che la concessione di derivazione d’acqua dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi e condizioni stabilite con D.D. 16 settembre n° 3883 e relativo disciplinare sottoscritto in data 18 marzo 2003 n° 1197 di repertorio, ove non in contrasto con le determinazioni assunte nel presente provvedimento, le quali si intendono prevalenti;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco