Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Estratti delle determinazioni dirigenziali n° 3883 in data 16 settembre 2003 e n. 1562 del 2 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 marzo 2003 dal Sig. Ermanno Germanetti, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della ditta Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, ai sensi dellart.2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla ditta Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A (omissis) il rinnovo della concessione di derivazione di moduli complessivi 0,036 dacqua da una sorgente tributaria del bacino del Rio Stono, ubicata in Comune di Tollegno, a mezzo:
A) 1° bocchetta alimentante una vaschetta di accumulo dalla quale viene praticata la derivazione di moduli complessivi 0,018 per usi industriali e potabili, con obbligo di restituzione dei reflui nel torrente Cervo in Comune di Tollegno (utenza relativa allaumento di portata);
B) 2° bocchetta alimentante una seconda vaschetta di accumulo dalla quale viene praticata la derivazione di moduli 0,018 per usi potabili ed industriali, sempre con obbligo di restituzione dei reflui nel torrente Cervo, in Comune di Tollegno;
Di accordare, ai sensi dellart. 23 comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n° 152, come modificato ed integrato dallart. 7 comma 3 - lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 22 giugno 1984, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 22 giugno 1984 dellannuo canone di euro 15,49 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1° dicembre 1982 n° 692; dal 1° gennaio 1990 lannuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990 ; dal 1° gennaio 1994 lannuo canone di euro 1.549,37 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n° 36, dal 1° gennaio 1997 lannuo canone di euro 1.588,10 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 lannuo canone di euro 1.616,69 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1° gennaio 1999 lannuo canone di euro 1.640,94 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di euro 1.660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dellannuo canone di euro 1.970,34 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 del canone annuo di euro 1.993,99 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 del canone annuo di euro 2.021,91 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n° 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 1197 di Rep. in data 18 marzo 2003
Art. 7 - garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.
Estratto della Determinazione dirigenziale n° 1502 in data 2 aprile 2004
Il Dirigente Del Settore
(omissis)
determina
Di prendere atto della rinuncia alluso potabile dellacqua assentita in concessione alla ditta Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A con sede in Tollegno, con D.D. della Provincia di Biella 16 settembre 2003 n° 3883, comunicata dalla stessa ditta concessionaria con nota in data 22 dicembre 2003;
Di accogliere ai sensi dellart. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, la rinuncia alluso potabile dellacqua assentita in concessione alla ditta Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A
(omissis)
e di mantenere, nel contempo, il solo uso per Produzione di Beni e Servizi (scopi industriali connessi con lattività tessile svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Tollegno) dellintera portata derivabile dacqua dalla sorgente tributaria del bacino del Rio Stono, in Comune di Tollegno, stabilita in litri al secondo 3,6 cui corrisponde il volume massimo annuo di 108.000 mc.
Di accordare la rinuncia di che trattasi, secondo quanto disposto dallart. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e del pagamento del corrispondente canone demaniale annuo dovuto in misura pari al minimo ammesso per il solo uso di Produzione di Beni e Servizi, decorrente dallannualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.
Successivamente il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Di obbligare la ditta Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A al pagamento del canone annuo dovuto fino allo spirare dellannualità in corso alla data del presente provvedimento di assenso alla rinuncia (31 dicembre 2004), stabilito in annui euro 2.056,08 di cui euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per luso industriale ed euro 293,56 pari al minimo ammesso per luso potabile.
Di stabilire che la concessione di derivazione dacqua dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi e condizioni stabilite con D.D. 16 settembre n° 3883 e relativo disciplinare sottoscritto in data 18 marzo 2003 n° 1197 di repertorio, ove non in contrasto con le determinazioni assunte nel presente provvedimento, le quali si intendono prevalenti;
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco