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Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 / 11 / 2004

Regione Piemonte

Ordinanza n. 490 del 27 ottobre 2004. Eventi alluvionali ottobre 1996. Amministrazione Provinciale di Cuneo. Progetto per opere di consolidamento sponde con scogliere, pulizia alveo e consolidamento corpo stradale S.P. n. 259 Tronco: Roccavione -bivio Fontanelle nel Comune di Roccavione (CN). Finanziamento Euro 129.104,22

Il Presidente della Giunta Regionale - Commissario delegato per le ricostruzioni dipendenti dall’alluvione dei giorni dal 4 all’8 ottobre 1996 (Ordinanza del Ministro delegato alla Protezione Civile n. 2477 del 19/11/96)

- Vista l’Ordinanza del Ministro delegato alla Protezione Civile n. 2477 del 19/11/96;

- vista la propria Ordinanza n. 1 del 30/12/96;

- vista la propria Ordinanza n. 3 del 10/1/97 con cui è stata istituita una Conferenza permanente di Servizi;

- vista la propria Ordinanza n. 153 del 10/09/1997;

- vista la propria Ordinanza n. 448 del 23/06/1999;

- visto il progetto dei lavori presentato in data 09/06/2004;

- visto il verbale della Conferenza permanente di Servizi n. 63 del 24/06/2004;

- visto il parere pervenuto in data 24/09/2004 dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Alessandria con nota prot. n. 4393/2004 del 17/09/2004;

dispone

1) di approvare il progetto per opere di consolidamento sponde con scogliere, pulizia alveo e consolidamento corpo stradale S.P. n. 259 Tronco: Roccavione - bivio Fontanelle nel Comune di Roccavione (CN), sulla base del parere espresso dalla Conferenza di Servizi n. 63 del 24/06/2004 con le seguenti prescrizioni:

• i tratti di scogliera in progetto siano raccordati morfologicamente alle sponde naturali, ricoprendone la parte sommitale e intasando gli interstizi con terreno vegetale e prevedendo specifiche opere di rinaturalizzazione;

• in fase di progetto esecutivo sia redatta la verifica statica della scogliera in progetto;

• siano rispettate le prescrizioni indicate dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Alessandria con lettera prot. n. 4393/2004 del 17/09/2004;

• prima dell’esecuzione dei lavori siano presi gli opportuni accordi con l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di effettuare un’adeguata salvaguardia della fauna ittica, così come prescritto dal R. b. n. 1486 del 22.11.1914 art. 7,3 c;

2) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 42/04, della L.R. 45/89 e del R.D. 523/1904;

3) di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili ai sensi del T.U. n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

4) l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è accordata ai sensi delle leggi di cui al punto 2), fatti salvi i diritti dei terzi, e dovrà essere rispettata pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione.

Torino, 27 ottobre 2004

Enzo Ghigo