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Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 30-13684

Disposizioni su certificazioni di medicina legale

A relazione dell’Assessore Galante:

Premesso che l’art.172, comma 1 del Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs 10 settembre 1993 n. 360, D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, D.Lgs 4 giugno 1997 n. 143, Legge 19 ottobre 1998 n. 366, D.M. 22 dicembre 1998 e successive modificazioni, prescrive l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza.

Considerato quanto disposto dal comma 3 del citato art. 172 in merito ai casi di esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed in particolare quanto stabilito alla lettera f): “le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale ... affette da patologie che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12".

Dato atto che le donne soggette ad un intervento chirurgico al seno a causa di patologie con postumi che impediscono l’uso delle cinture di sicurezza sono comprese tra i casi di esonero contemplati dalla norma sopra citata.

Constatato che il compito di rilasciare il certificato di esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza in Regione Piemonte spetta alla Struttura complessa di Medicina legale delle AA.SS.LL.

Evidenziata l’esigenza di semplificare l’iter burocratico relativo al rilascio di tali certificazioni, fermo restando il rispetto dell’art. 5 della direttiva 91/671/CEE,

Visto che uguale disagio patiscono gli invalidi civili per ottenere il rilascio del certificato finalizzato alla concessione del contrassegno del “parcheggio riservato agli invalidi”.

Il relatore invita la Giunta ad adottare le proprie determinazioni;

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voti unanimi,

delibera

1. di stabilire che il rilascio del certificato di esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza a favore delle donne che hanno subito un intervento chirurgico al seno deve avvenire a titolo gratuito, senza ulteriore visita medica, sulla base della documentazione esistente agli atti. La gratuità non si applica in caso di intervento puramente estetico.

Nel caso di donne con postumi di intervento chirurgico irreversibili, deve essere evidenziata la durata permanente del certificato.

2. di stabilire che il rilascio del certificato finalizzato alla concessione del contrassegno del “parcheggio riservato agli invalidi” deve avvenire a titolo gratuito, a favore dei disabili riconosciuti dalle competenti Commissioni:

* invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3;

* invalidi civili con necessità di assistenza continua o con impossibilità a deambulare;

* minore invalido o invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua o con impossibilità a deambulare;

* cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20;

* cieco assoluto;

* HANDICAP grave.

Nel caso in cui la documentazione sia già in possesso della Struttura complessa di Medicina legale dell’ A.S.L., il rilascio di tale certificato deve avvenire senza ulteriore visita. Non deve essere indicata la patologia invalidante.

3. di approvare il modello di certificato di esenzione da utilizzare da parte della Struttura complessa delle AA.SS.LL. come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)