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Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2004, n. 44-13897

Disposizioni relative alle condizioni, ai criteri e alle modalita’ operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla Legge 14 ottobre 1964, n. 1068

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che:

L’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 dispone il subentro delle Regioni alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione dalle stesse stipulate in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del citato decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni per i necessari adeguamenti;

con la convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999 approvata con D.D. n. 101 dell’11.05.1999 e s.m.i. la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A. per la gestione degli interventi del Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 1068/1964;

gli interventi a valere sul Fondo di garanzia sono attuati da Artigiancassa sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 1068/64 e s.m.i. e dall’art. 13, comma 28 del Decreto Legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003;

l’art. 2 dell’atto aggiuntivo alla predetta convenzione di subentro, rep. n. 5834 del 9.5.2001, approvato con D.D. n. 96 del 12.04.2001, affida al Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della Legge n. 949/1952 l’amministrazione del citato Fondo di garanzia;

l’art 3 del citato atto aggiuntivo assegna al predetto Comitato Tecnico Regionale il compito di proporre alla Regione le eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri ed alle modalità operative degli interventi agevolativi;

il Presidente del Comitato Tecnico Regionale ha comunicato con nota del 12.10.2004 la proposta approvata dal Comitato stesso nella seduta del 05.10.2004 in ordine a nuove condizioni, criteri e modalità operative per gli interventi del Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 1068/1964;

le disposizioni di cui alla suddetta proposta consentiranno una maggiore efficacia degli interventi del Fondo, in particolare tramite la controgaranzia prestata nei confronti del sistema dei Confidi e del Consorzio regionale Artigiancredit operanti in Piemonte;

contestualmente all’approvazione delle nuove disposizioni per gli interventi del Fondo di garanzia si ritiene opportuno provvedere alla definizione di una norma transitoria che consenta di adeguare gli accantonamenti del Fondo per le operazioni di controgaranzia in essere a favore del Consorzio regionale Artigiancredit e del Consorzio Eurofidi, definendo nel contempo per dette operazioni il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo;

con note LE011008 del 19.10.2004 e 1997/04/AG/MP del 21.10.2004 il Consorzio regionale Artigiancredit e il Consorzio Eurofidi hanno dato il loro assenso alla definizione, per le operazioni di controgaranzia del Fondo in essere a loro favore alla data del presente provvedimento, del tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo al 10% dell’importo garantito per il Confidi richiedente;

le dotazioni del Fondo sono derivanti dal Fondo Unico regionale di cui all’art. 20 della L.R. n. 44/2000 in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 112/1998;

dato atto che le agevolazioni dal presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.;

visto il D.Lgs. n. 112/1998;

vista la L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;

vista la nota del Direttore Regionale Bilanci e Finanze prot. n. 19945/9 del 16/07/2004;

la Giunta regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare le Disposizioni Operative di cui agli Allegati A e B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, relative agli interventi del Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 1068/1964 gestito da Artigiancassa S.p.A.;

per gli interventi di controgaranzia del citato Fondo, deliberati dal Comitato Tecnico Regionale per il Piemonte di cui all’art. 37 della Legge n. 949/1952 a favore del Consorzio regionale Artigiancredit e del Consorzio Eurofidi e in essere alla data del presente provvedimento, il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non può superare il 10% dell’importo garantito dal Fondo stesso per il Confidi richiedente nell’anno in cui le operazioni sono state ammesse all’agevolazione;

le attuali dotazioni del Fondo sono derivanti dal Fondo Unico regionale di cui all’art. 20 della L.R. n. 44/2000, in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 112/1998, eventuali risorse aggiuntive che si rendessero necessarie per l’attuazione del presente provvedimento sono disponibili sul capitolo 20115/2004, UPB 16032, del Bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006, già accantonate con D.G.R. n 62-13093 del.19.7.2004.

Le agevolazioni previste dall’allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, per cui non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

allegato