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Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 / 11 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Borgolavezzaro (Novara)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 29/9/2004)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1
AUTONOMIA

1. Il Comune di Borgolavezzaro è Ente locale autonomo le cui funzioni sono determinate nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dallo Statuto.

2. E’ titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Rappresenta la propria comunità ed attraverso l’autogoverno ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini, del volontariato e delle loro forme aggregative.

5. Il Comune favorisce e sostiene la partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato.

6. Si riconosce come Comune d’Europa ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale (firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439).

7. Auspica il raggiungimento della pace e della solidarietà tra i popoli; si impegna a tal fine a promuovere iniziative consentite dalla legislazione presente e futura e a ricercare la collaborazione con altri Enti portatori delle stesse istanze.

8. Lo Statuto ed i regolamenti comunali garantiscono e regolano l’esercizio dell’autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune nell’ambito dei principi fissati dalle leggi.

9. L’autonomia conferisce agli organi di governo ed ai responsabili dell’organizzazione dell’Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalle leggi secondo lo Statuto e i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

Art. 2
TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE

1. Il territorio del Comune di Borgolavezzaro ha una superficie di 21,21 chilometri quadrati ed è delimitato dai confini con i Comuni di Vespolate, Tornaco, Gravellona Lomellina, Cilavegna, Albonese, Nicorvo.

2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono subordinate alla consultazione preliminare della popolazione.

3. Il Palazzo municipale sede del Comune è sito in Piazza Libertà n.10.

4. Presso la sede comunale sono ubicati i principali uffici e di regola si svolgono le adunanze degli organi collegiali; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità e per particolari esigenze.

5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all’esterno del palazzo comunale, ove si svolge la seduta, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea e quella della Regione Piemonte.

Art. 3
STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e fa uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze, del gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

2. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore portata a tracolla.

3. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 4
FUNZIONI

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che le leggi e lo Statuto gli attribuiscono.

3. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarle.

4. Esercita le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla promozione dello sviluppo della comunità locale, fatte salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

5. Promuove iniziative per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

6. Per il raggiungimento dei fini generali e nell’ambito delle competenze riconosciute dalla legge, il Comune:

a) promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto alla salute, alla sicurezza sociale, al lavoro, all’istruzione di tutti i cittadini e contrasta ogni forma di discriminazione;

b) persegue la realizzazione delle condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale e promuove la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi negli organi collegiali comunali, nella giunta, nelle commissioni, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune;

c) promuove e garantisce l’integrazione sociale degli abitanti;

d) promuove politiche a sostegno della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza;

e) promuove e incoraggia la partecipazione del mondo giovanile alla vita civile e sociale del paese;

f) promuove politiche sociali a favore degli anziani e degli inabili, contrasta e previene le condizioni di emarginazione, solitudine e abbandono degli stessi;

g) promuove lo sviluppo delle forme di associazionismo e di cooperazione;

h) nell’erogazione diretta o indiretta dei servizi ai cittadini pone particolare attenzione alle situazioni di disagio economico;

i) garantisce e tutela i diritti del fanciullo nello spirito della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo recepita con legge 176/1991, favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e può promuovere la costituzione e l’elezione del consiglio dei bambini e delle bambine o dei ragazzi e delle ragazze;

j) garantisce la tutela del territorio e dell’ambiente attraverso la pianificazione generale del territorio comunale attuando piani per la difesa del suolo, per la prevenzione e l’eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico;

k) tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, culturale, artistico, architettonico promuovendo il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, mantenendo vive le tradizioni locali e di costume, definendo anche strumenti urbanistici mirati alla preservazione delle peculiarità dell’edilizia rurale e del paesaggio che ne hanno consentito la definizione di paese sulle strade delle risaie;

l) promuove, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale;

m) assume iniziative per assicurare un’ampia e democratica informazione e partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

Art. 5
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di sussidiarietà e di cooperazione, equa ordinazione e complementarietà, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune può stipulare convenzioni o unioni con altri Enti locali, per l’esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

Art. 6
ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato un apposito spazio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2. Il Segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi di un Messo comunale e su attestazione di quest’ultimo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I Regolamenti comunali entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, a seguito della ripubblicazione all’Albo Pretorio, decorso il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione del medesimo.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 8
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

2. Nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale, gli organi di governo improntano la propria attività a criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione.

Art. 9
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Le competenze del Consiglio sono individuate dalla legge e dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d’urgenza da altri organi del Comune.

4. Il Consiglio Comunale esercita la potestà regolamentare e finanziaria ed adotta tutti i provvedimenti di interesse generale ad esso attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. L’attività d’indirizzo politico - amministrativo è esercitata dal Consiglio Comunale:

a) Con l’adozione dello Statuto e dei Regolamenti;

b) Con l’approvazione e l’eventuale adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;

c) Con l’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche e ogni altro atto della programmazione finanziaria;

d) Con l’approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori e delle opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell’attività del Comune attribuiti dalla legge alla sua competenza;

e) Con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

f) Con l’espressione degli indirizzi per il coordinamento e l’organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

g) Con eventuali indirizzi orientativi espressi con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, il proprio orientamento su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale;

h) Con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l’esercizio da parte del Consiglio Comunale delle funzioni di indirizzo.

6) La funzione di controllo sull’attività comunale e su quella delle istituzioni, che compete al Consiglio Comunale ed a tutti i consiglieri, è esercitata attraverso:

a) La verifica periodica dello stato di attuazione delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;

b) L’esame del rendiconto di gestione e della documentazione allegata;

c) La presa d’atto della relazione annuale del Difensore civico qualora istituito.

Art. 10
I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Ogni Consigliere ha diritto di:

- esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

- formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

- ottenere dagli uffici comunali informazioni e copie di atti e documenti utili per l’espletamento del proprio mandato.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

5. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell’accertamento dell’assenza maturata, provvede ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori da inviare entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio Comunale esamina e delibera in ordine alla decadenza.

6. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 11
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dal regolamento.

2. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3. Con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento i gruppi consiliari comunicano il nominativo del consigliere di ciascuno di essi eletto capogruppo.

Art. 12
GARANZIE PER LE MINORANZE

1. Nell’ambito del Consiglio e delle sue commissioni permanenti o speciali l’attività istituzionale è sviluppata in modo da assicurare adeguate garanzie alle minoranze. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

Art. 13
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge.

2. La seduta è presieduta dal Sindaco neo-eletto o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere anziano.

3. Dopo la convalida degli eletti, la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 14
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Sindaco quale presidente del Consiglio:

a) Rappresenta l’assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all’esterno dell’Amministrazione ne dirige i lavori e ne esprime gli orientamenti, interviene ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri,

b) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari,

c) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale,

d) Assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ove richiesta.

Art. 15
PROGRAMMA DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali il Sindaco neo eletto presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

2. Ciascun Consigliere può proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche.

3. Il documento contenente le linee programmatiche ed i successivi eventuali adeguamenti è approvato a maggioranza assoluta del Consiglieri assegnati, con votazione palese.

Art. 16
COMMISSIONI

1. Per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune il Consiglio Comunale può, in qualsiasi momento, istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni.

2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali composte sia da soli Consiglieri Comunali, sia da non appartenenti al Consiglio Comunale oltre a quelle previste dalle leggi regionali e statali.

3. Le Commissioni sono composte con criteri idonei a garantire la rappresentanza a tutti i gruppi.

4. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori persone la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.

5. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, qualora costituite, è attribuita ad un rappresentante delle opposizioni.

Art.17
SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

2. Egli assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri, assicura altresì il regolare svolgimento delle sedute, proclama l’esito della votazione ed ha il potere di mantenere l’ordine e il dovere di far osservare le leggi ed i regolamenti.

3. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

4. L’avviso contenente l’elenco degli argomenti, per le sessioni ordinarie, deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

5. In caso di urgenza l’avviso di convocazione deve essere consegnato con un anticipo di almeno 24 ore.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere realizzata con avviso consegnato 24 ore prima del giorno in cui è convocata la seduta.

7. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

8. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente l’adunanza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento.

10. Di ogni seduta è redatto verbale nel quale deve essere dato specifico resoconto dell’attività dell’assemblea.

Art. 18
FUNZIONAMENTO

Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri, con l’osservanza dei principi disposti dallo statuto.

Art. 19
IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini con suffragio universale e diretto, è a capo dell’Amministrazione Comunale, della quale è l’organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, provinciali e regionali attribuite o conferite ai Comuni.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto rispettivamente dall’art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/ 2000 .

4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e fissa l’ordine del giorno dello stesso.

5. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta ed assicura la rispondenza dell’attività degli Organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

6. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso ed a coordinare l’attività degli Organi del Comune.

7. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Dirigenti/ Responsabili del servizio, nei casi previsti dalla legge.

8. Il Sindaco decide con proprio atto la costituzione in giudizio per conto dell’Amministrazione Comunale e può altresì delegare la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti / Responsabili di Servizio del Comune.

9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo e comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi previsti nei piani e programmi di protezione civile e con ogni altro mezzo disponibile.

Art. 20
IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell’attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

Art. 21
DELEGHE E INCARICHI

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare con proprio provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel conferire le funzioni il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio secondo cui spettano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ed ai responsabili degli Uffici e dei Servizi la gestione Amministrativa, finanziaria e tecnica.

3. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori il Sindaco può assegnare, con proprio provvedimento, specifici incarichi ai consiglieri comunali, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività. In ogni caso tali compiti non possono comportare per il Consigliere cui sono affidati l’esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

Art. 22
CESSAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 23
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 24
LA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori variabile da due a quattro, compreso il Vice Sindaco.

2. Il numero degli Assessori è determinato dal Sindaco entro i limiti fissati dal comma 1 del presente articolo e può essere variato, previa motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco può nominare ad assessori coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale e, altresì, ha la facoltà di nominare alla carica di Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità per la nomina di Consigliere Comunale.

4. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio con diritto a prendere la parola, ma senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta, assicura l’unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti del Comune, cittadini, Autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 26
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali di governo. Essa svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.

2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente attribuiti alle competenze del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 27
DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI E LORO REVOCA

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall’interessato, in forma scritta, al Sindaco. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall’Ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla revoca.

Art. 28
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. I componenti della Giunta in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

4. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ad agli atti di gestione di propria competenza.

5. Ai componenti della Giunta è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 29
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente per il progresso della comunità locale e al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza.

Art. 30
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni sindacali e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati; ne riconosce l’importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione e li riconosce quali suoi interlocutori.

2. Il Comune assicura alle organizzazioni di volontariato l’utilizzo delle strutture e dei servizi.

3. Il Comune riconosce e valorizza come strumenti di partecipazione popolare le organizzazioni di volontariato, le associazioni culturali, le associazioni sportive nonché ogni altra struttura associativa operante sul territorio comunale, che abbiano come finalità l’assistenza alla persona bisognosa, la difesa dell’ambiente, la valorizzazione delle tradizioni culturali della comunità, la promozione turistica del territorio, la pratica di sport, la diffusione di una cultura di pace e qualunque altra finalità socialmente rilevante.

4. Alle associazioni ed agli organi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnico - professionale ed organizzativa.

Art. 31
CONSULTAZIONI

1. Il Comune si impegna a consultare preventivamente la popolazione quando intende assumere decisioni che comportino modifiche importanti dell’utilizzo e della gestione del territorio, della viabilità, dei rapporti economici e sociali con la cittadinanza, della consistenza patrimoniale dell’Ente.

2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso confronto diretto tramite assemblea pubblica, inchieste o sondaggi d’opinione.

Art. 32
DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini singoli o associati e le organizzazioni di cui al precedente art. 29 possono rivolgere petizioni all’Amministrazione Comunale per chiedere provvedimenti di interesse generale o esporre esigenze di comune necessità.

2. La raccolta di adesioni alla petizione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 45 giorni risponde, sentita la Giunta.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, il Sindaco entro 10 giorni l’assegna all’organo competente il quale deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione di tale organo, unitamente al testo della petizione, è comunicato dal Sindaco al primo firmatario della petizione stessa ed è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

6. Della decisione assunta dall’Amministrazione Comunale dovrà essere informato il Consiglio Comunale, nella sua prima riunione utile, qualora l’oggetto della petizione non rientri fra le materie di competenza del Consiglio.

Art. 33
DIRITTO D’INIZIATIVA

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte.

2. La proposta deve essere sottoscritta da 1/10 della popolazione residente risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 34
PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d’iniziativa popolare, di cui al precedente art. 33, entro sessanta giorni dalla presentazione per deliberarne in merito.

2. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 35
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E’ ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale relative a questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale.

2. Il Consiglio Comunale è l’organo competente a valutare l’ammissibilità del referendum. Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

b) personale del Comune, delle istituzioni ed aziende del Comune;

c) funzionamento del Consiglio Comunale;

d) tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose;

e) bilancio, finanze, tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;

f) materie che siano state oggetto di referendum negli ultimi tre anni;

g) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini di legge.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta degli assegnati;

b) qualora sia richiesto da parte del 20% degli elettori risultanti al 31/12 dell’anno precedente.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta, l’autenticazione e la presentazione delle firme dei sottoscrittori nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

6. L’esito del referendum è proclamato dal Sindaco entro 10 giorni dalla data dello svolgimento del referendum.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale che delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 36
CONSULTE

1. Il Consiglio Comunale istituisce le consulte, composte da consiglieri comunali, cittadini esperti e da rappresentanti delle locali associazioni portatori degli interessi espressi dalla comunità locale.

2. Il regolamento disciplina le nomine, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

3. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

Art. 37
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune, gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto a prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 38
COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 39
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l’esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti e di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.

Art. 40
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 41
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, di responsabilità e flessibilità in relazione alle esigenze dell’Ente e in funzione del programma di governo.

2. La definizione della struttura organizzativa è rimessa al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’Ente.

Art. 42
I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti e secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo stesso regolamento stabilisce la durata dell’incarico, che non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco, e gli eventuali casi di revoca.

2. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi i poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati.

3. La Direzione degli uffici e dei servizi può essere attribuita al Segretario Comunale o ai Dirigenti e Funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione degli atti dovuti, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un Commissario ad acta ove l’inerzia permanga ulteriormente.

5. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del Funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione.

6. Il Comune può associarsi o unirsi con altri Enti Locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione o statuto i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 43
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti dell’Ente.

2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività.

3. Il Segretario, inoltre:

a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) Sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell’Ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;

c) Certifica le pubblicazioni all’Albo Pretorio su dichiarazione del Messo e attesta l’esecutività delle deliberazioni;

d) Roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

e) Esercita le ulteriori funzioni previste da regolamenti o conferite dal Sindaco.

Art. 44
IL DIRETTORE GENERALE

1. Al di fuori della dotazione organica e previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare un Direttore Generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco.

2. Il Direttore Generale decade automaticamente dall’incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Sindaco che lo ha conferito.

3. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

4. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i criteri richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni.

5. In tutti i casi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, il Sindaco può conferire le sue funzioni al Segretario Comunale.

6. Il Direttore Generale:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente e sovrintende alla gestione dell’Ente;

b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il piano esecutivo di gestione;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e di servizio e ne coordina l’attività;

d) svolge le funzioni attribuite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 45
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Le modalità di erogazione di tali servizi devono essere tali da assicurarne la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità in condizioni di eguaglianza.

3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dalla legge.

4. I servizi pubblici afferenti la competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.

5. Le decisioni relative all’assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 46
LE CONVENZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 47
I CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l’esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, tutte le disposizioni che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 48
L’UNIONE DEI COMUNI

1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto di cui al comma 2 deve comunque prevedere che il Presidente dell’unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle unioni si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente.

6. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dagli eventuali contributi erogati da altri Enti.

Art. 49
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali. Può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Al fine di garantire l’autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci fra Comune e Società.

Art. 50
ISTITUZIONE

1. L’Istituzione è un organismo strumentale dell’Ente privo di personalità giuridica per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, viene stabilito l’ambito di attività dell’Istituzione, il personale da assegnare alla stessa e vengono altresì individuati i mezzi finanziari.

3. Ogni Istituzione ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell’attività assegnatale nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

4. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

5. L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.

Art. 51
L’AZIENDA SPECIALE

1. L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 52
NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SOCIETA’ ED ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI O CONTROLLATI

1. Per le Società, le Istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

2. Gli Amministratori possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell’Ente

3. Deve in ogni caso essere garantita un’adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai gruppi consiliari di opposizione.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 53
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell’ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 54
BILANCIO E RENDICONTO DI GESTIONE

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

2. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

3. Alla gestione del bilancio provvedono i Funzionari Responsabili di Servizio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente e nell’ambito delle risorse affidate.

Art. 55
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli Uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

4. Il Regolamento di Contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo e specifica i rapporti del Revisore con gli Organi elettivi e burocratici.

5. Il Revisore dei Conti rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; egli è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del suo mandato e sul regolare funzionamento dell’Organo.

Art. 56
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell’ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili e immobili.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

3. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

4. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso compatibilmente con la loro natura, ovvero in comodato sulla base di relativa motivazione.

TITOLO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 57
NOMINA

1. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Resta in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.

3. Il Difensore Civico, prima di insediarsi, presta giuramento nelle mani del Sindaco pronunciando la seguente formula: “ Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 58
REQUISITI

1. Il Difensore Civico viene eletto fra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.

2. Non sono eleggibili coloro che:

a) si trovino in condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) siano Parlamentari, Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, Amministratori di Enti od Organismi controllati dal Comune;

c) Nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l’Amministrazione Comunale;

d) Siano dipendenti Comunali.

3. Per gravi motivi inerenti l’esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 59
RUOLO E POTERI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento dagli Uffici del Comune, dagli Amministratori, dal Segretario Comunale, dagli Enti ed Aziende dipendenti e dai Concessionari del Comune, copia di atti, documenti e notizie nonché relazioni scritte connesse allo svolgimento della sua funzione, senza possibilità per le Autorità Comunali di impedirne l’accesso per segreto d’ufficio.

2. Chiunque impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

3. Il Difensore Civico, esaurita la fase di verifica, qualora esistano i presupposti, intima agli organi competenti di provvedere, entro periodi temporali definiti, alla regolarizzazione delle disfunzioni.

4. L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di motivare in modo specifico il non accoglimento dei suggerimenti e delle proposte del Difensore Civico.

Il Sindaco è tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

5. Spetta al Difensore Civico su richiesta di singoli cittadini, di Enti pubblici o privati e di Associazioni, intervenire presso l’Amministrazione Comunale, gli Enti ed Aziende dipendenti ed i Concessionari dei servizi del Comune, per assicurare il regolare corso dell’azione amministrativa.

6. Il Difensore Civico agisce d’Ufficio qualora nell’esercizio delle sue funzioni accerti, ovvero abbia notizie, di disfunzioni, abusi o discriminazioni.

7. Qualora venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità Giudiziaria.

Art. 60
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

3. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature.

Art. 61
INDENNITA’ DI FUNZIONE

Il Regolamento disciplina la modalità e la procedura dell’intervento del Difensore Civico e le relative indennità di funzione e rimborso spese.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62
STATUTO

1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

4. Con l’entrata in vigore del presente Statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria.