Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n.
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Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33.
Disposizioni regionali per lattuazione della sanatoria edilizia.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Applicazione della sanatoria edilizia)
1. La sanatoria degli abusi edilizi prevista dallarticolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dellandamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da ultimo modificato
dallarticolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Piemonte secondo
la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo
32 per tutte le tipologie elencate nellallegato 1 al d.l. 269/2003 convertito
dalla l. 326/2003, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Le domande di sanatoria presentate fino alla data di entrata in vigore
della l. 191/2004 restano valide ed ai fini della relativa definizione
non si applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 2.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si intende per nuova costruzione il manufatto
che risulti realizzato in forma autonoma non connesso o pertinente ad altro
manufatto esistente.
Art. 3.
(Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)
1. La sanatoria degli abusi edilizi di cui allarticolo 1, comma 1, si
applica alle nuove costruzioni con la riduzione dei limiti volumetrici
massimi a 600 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio
in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente
i 2.400 metri cubi.
2. Ai fini dellapplicazione della tipologia di opera abusiva numero 4
dellallegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, per zone
omogenee A si intendono, nel caso in cui lo strumento urbanistico non abbia
individuato tale zona, gli insediamenti urbani ed i nuclei minori aventi
carattere sia storico-artistico sia ambientale e le aree esterne di interesse
storico e paesaggistico ad essi pertinenti, individuati dal piano regolatore
ai sensi dellarticolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dallarticolo 26 della
legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
Art. 4.
(Modalità di rilascio del parere per opere abusive eseguite su immobili
sottoposti a vincolo)
1. Il rilascio del parere di cui allarticolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive
oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo
ai sensi della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137) è subdelegato ai comuni, che lo rilasciano
sentita la commissione edilizia integrata secondo quanto stabilito dallarticolo
14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela
di beni culturali, ambientali e paesistici).
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso, contestualmente alla
relativa documentazione, alla competente soprintendenza ed alla Regione.
Il Ministero può in ogni caso motivatamente annullare il provvedimento
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa
documentazione ai sensi dellarticolo 159 del d.lgs. 42/2004.
Art. 5.
(Oneri di urbanizzazione)
1. Gli oneri di urbanizzazione dovuti sono determinati applicando le tabelle
comunali in vigore al 31 marzo 2003 e sono incrementati del 30 per cento
per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie
di illecito numeri 1 e 2 dellallegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla
l. 326/2003.
2. Allatto della presentazione della domanda di sanatoria deve essere
versata, a titolo di anticipazione, una quota non inferiore al 30 per cento
degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi del comma 1.
Art. 6.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo
45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 novembre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 658.
- Presentato dalla Giunta regionale il 6 agosto 2004.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 2 settembre 2004.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 4 novembre 2004 con relazione
di Marco Botta.
- Approvato in Aula il 9 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con
22 voti favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo
Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata
vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:
Art. 32. (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica,
per lincentivazione dellattività di repressione dellabusivismo edilizio,
nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di
aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito,
in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more delladeguamento della disciplina
regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della
Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo
del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo
abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, dintesa
con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai
fini dellapplicazione della presente normativa e per il coordinamento
con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni,
e con larticolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modifiche e integrazioni.
6. (abrogato)
7-8. (omissis)
9. (abrogato)
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza
del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma
di 20 milioni di euro per lanno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dellambiente e della
tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dintesa con la Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero
dellambiente e della tutela del territorio, dintesa con i soggetti pubblici
interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative
modalità di attuazione.
11. (abrogato)
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione limporto
massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa,
di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere
abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri
di cui allarticolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui allarticolo
2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e allarticolo 41, comma
4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dallautorità
giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di
gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo
di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico
degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del
credito, lamministrazione comunale provvede alla riscossione mediante
ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora
le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite,
il Ministro dellinterno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire
a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative
al fenomeno dellabusivismo edilizio di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fanno capo allOsservatorio nazionale dellabusivismo
edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un
sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione
al Parlamento di cui allarticolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dintesa
con il Ministro dellinterno, sono aggiornate le modalità di redazione,
trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute
nei rapporti di cui allarticolo 31, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata
una somma di 0,2 milioni di euro per lanno 2004 e di 0,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti
parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale
e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dellente locale
competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello
Stato proprietario, per il tramite dellAgenzia del demanio, rispettivamente,
a cedere a titolo oneroso la proprietà dellarea appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su cui insiste lopera ovvero a garantire onerosamente
il diritto al mantenimento dellopera sul suolo appartenente al demanio
e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità
dello Stato alla cessione dellarea appartenente al patrimonio disponibile
ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dellopera sul suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve
essere presentata, tra l11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale
dellAgenzia del demanio territorialmente competente, corredata dellattestazione
del pagamento allerario della somma dovuta a titolo di indennità per loccupazione
pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata
tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore
alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in
copia, la documentazione relativa allillecito edilizio di cui ai commi
32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della
denuncia in catasto dellimmobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dellarea appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere lopera sul suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dellAgenzia del demanio territorialmente competente
entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche
mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti
di riconoscimento del diritto al mantenimento dellopera, il libero accesso
al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui allarticolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dellarea appartenente
al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere lopera
sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato
è subordinata al parere favorevole da parte dellAutorità preposta alla
tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura
della filiale dellAgenzia del demanio territorialmente competente previa
presentazione da parte dellinteressato del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria rilasciato dallente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio
del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio
assenso con lattestazione dellavvenuto pagamento della connessa oblazione,
alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al
presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti,
rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria da parte dellente locale competente, sono inalienabili per
un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure
di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento
dellopera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile
è rilasciato a cura della filiale dellAgenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione
di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di
anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati
i canoni annui di cui allarticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004,
sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a
decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto
termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni
per la concessione duso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio
2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998,
n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento
per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 6 del citato decreto del
Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da
parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. (abrogato)
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate
dallarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive
che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750
metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione
non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui allallegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nellàmbito dellintero territorio nazionale, fermo
restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo,
nonché 4, 5 e 6 nellàmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui allarticolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui allarticolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le
modalità per lammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con
sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per ladeguamento antisismico,
rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell8
maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dellareda di proprietà
dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni
di cui allarticolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente
decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla
base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici
e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi
e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti
prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353,
e indipendentemente dallapprovazione del piano regionale di cui al comma
1 dellarticolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica
che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli
siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dellesclusione dalla sanatoria
è sufficiente lacquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli
atti e dai registri del Ministero dellinterno, che le aree interessate
dallabuso edilizio siano state, nellultimo decennio, percorse da uno
o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di
uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti
dalla data di entrata in vigore dellarticolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto
si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di
assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna
per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario
giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione
sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere
carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora lamministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì,
dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento
di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dellamministratore
o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dellillecito edilizio, con lattestazione
del pagamento delloblazione e dellanticipazione degli oneri concessori,
è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l11 novembre
2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello
allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo
relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono
prevederne, tra laltro, un incremento delloblazione fino al massimo del
10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente
decreto, ai fini dellattivazione di politiche di repressione degli abusi
edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per lattuazione
di quanto previsto dallarticolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dellapplicazione del presente articolo non si applica quanto
previsto dallarticolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive
oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100
per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi
entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria
e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme
consortili, nellàmbito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto
o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dellarticolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dallimporto complessivo quanto già versato, a titolo
di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata
al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dellarticolo 29 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono
disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dellarticolo 47, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora lopera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta
da un tecnico abilitato allesercizio della professione attestante lidoneità
statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dellillecito
edilizio, loblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei
mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
di cui allarticolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso
il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio
o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dellimposta
comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per loccupazione del suolo pubblico, entro
il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da
tale data senza ladozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono
a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti loblazione
dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma
dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo
edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate allarticolo 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e allarticolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura delloblazione e dellanticipazione degli oneri concessori,
nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nellallegato
1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione delloblazione non si applica quanto previsto
dai commi 13, 14, 15 e 16 dellarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi
diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria
edilizia può essere determinato dallAmministrazione comunale un incremento
dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare
con le modalità di cui allarticolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per lattività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni
in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente
periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre lorario di lavoro
ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate
ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dellarticolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50
per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio delloblazione, ai
sensi dellarticolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e
successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione del presente comma.
42-43. (omissis)
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti lapplicazione
delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si
applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.
44-46. (omissis)
47. Le sanzioni pecuniarie di cui allarticolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per
cento.
48-49. (abrogato)
49-bis-49-quater. (omissis)
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei
limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto
a 82 milioni di euro, per lanno 2006, mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno
dei predetti anni, allentrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate
alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi allanno
2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Tabelle A-B ( omissis)
Allegato 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di
cui allarticolo 32.
- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici.
- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dallarticolo
3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza
o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dallarticolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio,
nelle zone omogenee A di cui allarticolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444.
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dallarticolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite allarticolo
3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità
di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune
entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di
domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) lattestazione del versamento del 30 per cento delloblazione, calcolata
utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato
nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore
a tali importi, loblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque
essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 euro, qualora limporto
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora limporto
delloblazione sia inferiore a tale cifra;
b) lattestazione del versamento del 30 per cento dellanticipazione degli
oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato
e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque
essere effettuato nella misura minima di 500,00 euro, qualora limporto
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora limporto
dellanticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
Limporto restante delloblazione deve essere versato per importi uguali,
entro:
- seconda rata 20 dicembre 2004
- terza rata 30 dicembre 2004
Limporto restante dellanticipazione degli oneri di concessione deve essere
versato per importi uguali, entro:
- seconda rata 20 dicembre 2004
- terza rata 30 dicembre 2004
Limporto definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato
entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dallamministrazione
comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dellarticolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella
quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando lopera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato allesercizio della professione attestante lidoneità
statica delle opere eseguite. Qualora lopera per la quale viene presentata
istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione
non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata
entro il 30 giugno 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dellimmobile oggetto di illecito edilizio e della
documentazione relativa allattribuzione della rendita catastale e del
relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dellimposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per loccupazione del suolo pubblico.
Tabella C
Definizione degli illeciti edilizi - misura delloblazione e dellanticipazione
degli oneri concessori.
Misura delloblazione
Tipologia dellabuso
|
Misura delloblazione euro/mq Immobili non residenziali
|
Misura delloblazione euro/mq Immobili residenziali
|
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici
|
150,00
|
100,00
|
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio,
ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data in entrata in vigore del presente provvedimento
|
100,00
|
80,00
|
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dallarticolo 3, comma
1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o
in difformità del titolo abilitativo edilizio
|
80,00
|
60,00
|
Tipologia dellabuso
|
Misura delloblazione Forfait
|
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dallarticolo
3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee
A di cui allarticolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
|
3.500,00
|
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dallarticolo
3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
|
1.700,00
|
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dallarticolo 3,
comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa
regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie
o di volume
|
516,00
|
Tabella D (omissis)
- Il testo dellarticolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è il seguente:
Art. 5. (Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in materia
di definizione di illeciti edilizi)
1. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28
giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dellarticolo 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere
emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi
regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate
le seguenti modifiche:
a), b), c), d) (omissis)
2. (omissis)
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dellaffidamento, le domande
relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della
Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti,
salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del
citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto,
restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole,
delle predette leggi regionali.
2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi
a titolo di terza rata delloblazione devono essere riversate in tesoreria
dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici
in corso, dintesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione
dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, allestensione,
alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle
attività economiche ivi esercitate, e allabusivismo, il termine di cui
allarticolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni,
è differito al 30 ottobre 2004.".
- La l. 191/2004 è entrata in vigore il 1° agosto 2004.
Note allarticolo 3
- Il testo dellallegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003,
è riportato in nota allarticolo 1.
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 24 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, è il seguente:
Art. 24. (Norme generali per i beni culturali ambientali)
[1] Il Piano Regolatore Generale individua, sullintero territorio comunale,
i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati
e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale
e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali
ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico
e/o ambientale o documentario;
3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui allart. 13, 7° comma,
lettera a) della presente legge.
[2] Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli
edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di
rilevante interesse, oltreche le aree esterne che ne costituiscono lintegrazione
storico-ambientale.
[3] Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi e fatto divieto
di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia
ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica,
culturale e tradizionale.
[4] Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale
ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal
Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt.
38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti
principi:
a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di
cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089 e quelli
individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente
a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al
successivo 8° comma;
b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro
approvazione, le parti di tessuto urbano di piu recente edificazione e
gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono
disciplinati da specifiche norme, anche ai fini delleliminazione degli
elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualita del prodotto edilizio;
c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate
con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici
definiti dal Piano Regolatore;
d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica,
salvo casi eccezionali e motivati, sempreche disciplinati da strumenti
urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dellart. 40.
[5] Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere
a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione
singola.
[6] Allinterno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti
il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e lorganizzazione
della viabilita interna, al fine di favorire la mobilita pedonale ed
il trasporto pubblico.
[7] Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire
parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi
le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote,
la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.
[8] Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo:
a) lintegrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico,
con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dellarredo urbano e del
verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi
ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da
attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne,
con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione
degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi
aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna
modifica ne volumetrica ne del tipo di copertura;
c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano
Regolatore Generale, nellambito dellinsediamento storico, non puo prevedere,
di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni duso in atto, in particolare
residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione
di nuovi complessi direzionali.
[9] Per favorire unordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo,
da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n 167, 22 ottobre
1971, n 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5
agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione
degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione,
al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto
a coloro che svolgono attivita economiche nellagglomerato storico.
[10] Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva
con lindividuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12,
nonche delle porzioni di tessuto in cui e obbligatorio il ricorso preventivo
ai piani particolareggiati e di quelle in cui e ammesso lintervento singolo
di cui al successivo articolo 48.
[11] Spetta altresi al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto
delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme
per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi
di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
[12] Lindividuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli
e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonche
delle aree di interesse archeologico, e svolta in sede di elaborazione
di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dellinventario
dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le
operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.
[13] Il Sindaco, con propria ordinanza, puo disporre lesecuzione delle
opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza
o da incauti interventi, anche per quanto concerne lilluminazione pubblica
e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.".
Note allarticolo 4
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, è il seguente:
Art. 32. (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)
1. Fatte salve le fattispecie previste dallarticolo 33, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili
sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga
formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare
il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue
anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto
quando si tratti di violazioni riguardanti laltezza, i distacchi, la cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere
insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni,
e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo
il disposto del quarto comma dellarticolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le
previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16,
17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del
traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano
le disposizioni dellarticolo 33.
4. Ai fini dellacquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dallarticolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il
motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente,
alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute
preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo,
il rilascio della concessione o dellautorizzazione in sanatoria è subordinato
anche alla disponibilità dellente proprietario a concedere onerosamente,
alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, luso
del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità alluso del suolo,
anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali
proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La
richiesta di disponibilità alluso del suolo deve essere limitata alla
superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze
strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto allarea
coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali,
il valore è stabilito dalla filiale dellAgenzia del demanio competente
per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente
legge e dellarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo
al valore del terreno come risultava allepoca della costruzione aumentato
dellimporto corrispondente alla variazione dellindice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione
di detto valore. Latto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione
del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito
dallente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dellimporto come
sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui allart.
21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o
della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della
proprietà dellarea stessa previo versamento del prezzo, che è determinato
dallAgenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dallincorporamento
dellarea.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo
si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.".
- La parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è relativa
alla tutela dei beni paesaggistici.
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 14 della legge regionale 3
aprile 1989, n. 20, è il seguente:
Art. 14. (Adempimenti comunali)
1. I Comuni nei cui territori esistono localita incluse, con atti amministrativi
statali o regionali, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939,
n. 1497, provvedono, entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente
legge, ad integrare la Commissione Igienico Edilizia con un esperto eletto
dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella
tutela dei valori ambientali; la deliberazione consiliare diviene esecutiva
a norma dellart. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
2. Lautorizzazione per gli interventi previsti allarticolo 13 ed allarticolo
13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio
di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con losservanza
delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sentito il parere
della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione
al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate
e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti
devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le
citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto
alla loro trasmissione.
3. In conformita ai disposti del 5. comma dellart. 1 della legge 8 agosto
1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati,
entro trenta giorni possono richiedere lautorizzazione al Ministro per
i Beni Culturali ed Ambientali, che si pronuncia entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni Culturali ed
Ambientali puo in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, lautorizzazione
comunale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.".
- Il testo dellarticolo 159 del d.lgs. 42/2004, è il seguente
Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria)
1. Fino allapprovazione dei piani paesaggistici, ai sensi dellarticolo
156 ovvero ai sensi dellarticolo 143, ed al conseguente adeguamento degli
strumenti urbanistici ai sensi dellarticolo 145, lamministrazione competente
al rilascio dellautorizzazione prevista dallarticolo 146, comma 2, dà
immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione prodotta dallinteressato nonché le risultanze
degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente
agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Lamministrazione competente può produrre una relazione illustrativa
degli accertamenti indicati dallarticolo 146, comma 5. Lautorizzazione
è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della
concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti lintervento edilizio.
I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta
di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano
le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale
13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato,
lautorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della
relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli
interessati di richiedere lautorizzazione alla competente soprintendenza,
che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Listanza, corredata dalla documentazione prescritta,
è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla
amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale
o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano
oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dellarticolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data
anteriore al 6 settembre 1985, lautorizzazione prevista dal comma 1 e
dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo lapprovazione dei
piani paesaggistici.".
Nota allarticolo 5
- Il testo dellallegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003,
è riportato in nota allarticolo 1.
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto regionale é il seguente:
Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni
(...) nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può (...) essere promulgata
ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(omissis).".