Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n.
45
Legge regionale 4 novembre 2004, n. 30.
Assestamento al Bilancio di previsione per lanno finanziario 2004, nonché
disposizioni finanziarie per lanno 2005.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2004 sono introdotti,
ai sensi dell articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile
2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti
e le variazioni allo stato di previsione dellentrata e della spesa riportati
nellallegato A.
Art. 2.
(Utilizzo dellavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio 2003)
1. Lavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio finanziario 2003,
applicato al bilancio di previsione per lanno 2004, pari a euro 246.435.054,14,
è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali
di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3.
(Integrazione dellautorizzazione a contrarre mutui)
1. È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura
del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati
a pareggio del bilancio per lanno 2003.
2. Agli oneri ricadenti sullanno 2004 si fa fronte con le risorse finanziarie
delle UPB 09021 (capitolo 15862) e UPB 09023 (capitolo 30082) i cui stanziamenti,
se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva
per le spese obbligatorie.
Art. 4.
(Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191)
1. In relazione a quanto disposto dallarticolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 3, comma
18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004),
è autorizzato il ricorso allindebitamento per finanziare i contributi
agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre
2003 risultanti dal prospetto di cui allallegato B.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie per lanno 2005)
1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per limporto pari
alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono
trasferiti allanno 2005:
- 06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022
- 21042 - 22042 - 22052 - 22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032
- 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.
Art. 6.
(Anticipazioni finanziarie)
1. È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, lanticipazione
con risorse regionali delle rate relative allanno 2004 del mutuo con oneri
a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi
Torino 2006, stipulato nellanno 2003 in attuazione dellarticolo 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali
Torino 2006).
Art. 7.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo
45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 novembre 2004
Enzo Ghigo
Allegato A. Assestamento al Bilancio di previsione per lanno finanziario
2004, nonché disposizioni finanziarie per lanno 2005 - (articolo 1)
Allegato B. Prospetto ex articolo 3 della legge 30 luglio 2004, n. 191
- (articolo 4)
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 663.
- Presentato dalla Giunta regionale il 23 settembre 2004.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 settembre 2004.
- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 13 ottobre 2004 con
relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con
28 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo
Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione
coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul
sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 23. (Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, lassestamento
del bilancio. La presentazione del progetto di legge per lassestamento
e subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto
generale della Regione relativo allesercizio antecedente a quello in corso.
2. Con la legge di assestamento si provvede allaggiornamento degli elementi
di cui allarticolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonche a quello dellavanzo
di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso
articolo.
3. Con la legge di assestamento si procede, altresi, ad altre variazioni
nel rispetto dei vincoli indicati nellarticolo 10, comma 3.".
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 è il seguente :
Art. 3. (Disposizioni in materia di finanza regionale)
1. Allarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21,
sono inseriti i seguenti:
21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere allindebitamento per
finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti
con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate, finanziati con ricorso allindebitamento e risultanti da
apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio
2004;
b) impegni assunti nel corso dellanno 2004, derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei
prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di
bilancio per lanno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento
che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. Listituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati
ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti
di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione
dallente territoriale."."
- Il testo dellarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)) è il seguente :
Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per
il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.)
18. Ai fini di cui allarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria
di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) lacquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche,
mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) lacquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti
della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai
rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al
settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari
di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di
dotazioni funzionali allerogazione di servizi pubblici o di soggetti che
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono
la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza,
anche anticipata. In tale fattispecie rientra lintervento finanziario
a favore del concessionario di cui al comma 2 dellarticolo 19 della legge
11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.".
Nota allarticolo 6
Il testo dellarticolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi
per i Giochi olimpici invernali Torino 2006") è il seguente :
Art.10 (Risorse finanziarie)
1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei
Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite dimpegno
quindicennale di lire 110 miliardi per lanno 2001, quale limite massimo
del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui
o altre operazioni finanziarie che lAgenzia e lEnte nazionale per le
strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus
(SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui allarticolo
1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino
e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare,
nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative
rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti
finanziatori da parte del Ministero delleconomia e delle finanze. Per
le medesime finalità e per il funzionamento dellAgenzia è altresì concesso
allAgenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi
per lanno 2000, di lire 20 miliardi per lanno 2001 e di lire 10 miliardi
per lanno 2002 .
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite allAgenzia
le somme previste alla voce spese generali compresa nel quadro economico
di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dellimporto
complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dellimporto delle indennità
di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione
del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione
della somma .
3. Le economie derivanti da eventuali ribassi dasta riguardanti interventi
finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti
territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse
alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro delleconomia e delle finanze. Le economie
non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente
alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo
le modalità definite dal regolamento di cui allarticolo 13, comma 1, primo
periodo.
4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
nellesercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità
agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono
a formare reddito imponibile ai fini dellimposta sul reddito delle persone
giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali
le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più
degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere
in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento
di finanziamento.
5. In deroga allarticolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può
disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito
dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile
del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dellimposta
regionale sulle attività produttive.
6. Alla presente legge si applica il disposto dellarticolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
.".
Nota allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(Omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle
forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata
ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(Omissis).".
La Legge Regionale sopra riportata è già stata pubblicata, priva dei documenti
contabili allegati, sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44/2004,
parte I, in data 8 novembre 2004 (ndr)
Il formato PDF di questo Bollettino non è disponibile.
Rivolgersi in Redazione per la consultazione della versione cartacea.