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Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2004, n. 30-13614

Legge Regionale 19.7.04, n. 18. Requisiti applicabili alle forniture di microchip e lettori per l’anagrafe canina informatizzata del Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare i requisiti a cui le Ditte fornitrici di microchip per la realizzazione dell’anagrafe canina ai sensi della L.R. 18/04, dovranno attenersi, riportati nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- che, per la vendita dei microchip e dei lettori ai Servizi Veterinari delle ASL e ai Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati ai sensi della L.R. 18/04, le Ditte fornitrici, a titolo di garanzia, sottoscrivano l’impegno al rispetto dei requisiti di cui all’allegato 1 della presente Deliberazione. Copia dell’impegno dovrà essere depositata presso l’Assessorato regionale alla Sanità, Direzione di Sanità Pubblica, Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

REQUISITI A CUI SONO IMPEGNATE AD  ATTENERSI LE DITTE FORNITRICI DI MICROCHIP PER LA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE CANINA AI SENSI DELLA L.R. 18/2004.

Le Ditte fornitrici di microchip  devono rispettare i seguenti requisiti:

- banca dati a priori: le Ditte fornitrici devono assicurare la trasmissione dell’elenco dei codici dei microchip:

· alla banca dati regionale, per via telematica e secondo il tracciato record di seguito riportato, almeno sette giorni lavorativi prima della consegna dei microchip;

· in copia, alla ASL o al  medico veterinario ordinante, insieme con la fornitura;

- caratteristiche dei microchip e lettori: il nuovo sistema di identificazione elettronica si basa sul principio di identificazione con radiofrequenza (RFID) ed è costituito dai microchip e dai lettori, che devono garantire gli standard di seguito elencati.

Il microchip ISO (International Standards Organization), definito anche tag o trasponder, deve essere costituito da una capsula iniettabile di vetro biocompatibile, la cui superficie, dotata di microsolchi o altri sistemi accreditati, ne impediscano la migrazione;  all’interno deve essere presente  un chip riportante un codice a 15 cifre e una micro-bobina che viene attivata dal lettore solo al momento della lettura. I microchip devono essere conformi alle norme ISO 11784, che definisce la struttura e le informazioni contenute nel microchip, e ISO 11785 che definisce il protocollo di comunicazione tra il microchip ed il lettore.

Nella numerazione del microchip deve essere sempre inserito l’identificativo della Ditta produttrice. Tuttavia, poiché manca una prescrizione precisa, le prime tre cifre del codice possono identificare:

· la ditta produttrice,  oppure  

· il Paese in cui il microchip viene impiantato.

Nel primo caso la ditta produttrice deve garantire la tracciabilità distinta dei microchip venduti nei vari Paesi, sulla base di una propria banca dati. Nel secondo caso, dopo il codice del Paese deve essere riportato il codice della ditta produttrice. Per l’Italia il codice del Paese è 380.

Le restanti cifre che compongono il codice sono in una sequenza casuale tale da permettere innumerevoli combinazioni e garantirne l’unicità, l’irripetibilità, e l’immodificabilità.

Ciascun microchip deve essere venduto in confezione monouso sterile, inserito in ago indolore pronto all’uso, anch’esso sterile.

Ciascuna confezione deve presentare una etichetta esterna sulla quale sia visibile il codice a barre con il numero di codice contenuto nel microchip.

I lettori devono rispondere alle specifiche tecniche della normativa ISO 11785 ed essere in grado di leggere i microchip che utilizzano sistemi di trasmissione FDX-B (microchip in uso) ed eventualmente i sistemi di trasmissione FDX -A (tipo FECAVA, ovvero microchip di vecchia generazione) e HDX (microchip per grossi animali).

REGIONE PIEMONTE
ANAGRAFE CANINA REGIONALE
(L.R. n. 18 del 19/7/2004)
TRACCIATO RECORD MICROCHIP
(Allegato all’Impegno delle ditte fornitrici)

I file in formato ASCI dovranno essere spediti in Regione dalle Ditte fornitrici, rispettando i tempi previsti (almeno 7 giorni lavorativi prima della consegna).

Il file deve essere inviato all’indirizzo e-mail: anagrafe.canina@regione.piemonte.it ,cumulando i record relativi a diversi ordini evasi e  specificando nel testo il numero totale dei record inviati.



n.    nome campo    lunghezza    note    obbligatorio
1    partita IVA azienda fornitrice    11         si
2    codice azienda costruttrice    3         si
3    microchip    15         si
4    data consegna    8         si
5    codice veterinario libero professionista    7    deve essere obbligatoriamente lungo 7 caratteri
            e contiene il n. di iscrizione all’albo dei veterinari
            preceduto dalla sigla della provincia di iscrizione.
            Es.:CN00789, TO01204, VB00070, ecc.    si
6    ASL competente    4    Es.: A117, A106, A115, ecc.     si



Lunghezza record  48

N.B. Il codice ASL è da valorizzare quando la consegna è stata fatta ad una ASL, mentre il codice veterinario libero professionista è da valorizzare quando la consegna viene fatta ad un veterinario libero professionista: la valorizzazione dei campi n. 4 e 5 è quindi alternativa.