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Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Legge regionale 8 novembre 2004, n. 32.

Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione)

1. Sono istituiti, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), e ai sensi dell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5:

a) il Parco naturale del Monte San Giorgio;

b) il Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;

c) il Parco naturale di Conca Cialancia;

d) il Parco naturale del Colle del Lys;

e) la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx.

2. Le aree protette di cui al comma 1 sono classificate di rilievo provinciale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini del Parco naturale del Monte San Giorgio incidenti sul Comune di Piossasco, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour incidenti sul Comune di Cumiana, del Parco naturale di Conca Cialancia incidenti sul Comune di Perrero, del Parco naturale del Colle del Lys incidenti sui Comuni di Rubiana e Viu’ sono individuati nelle rispettive cartografie in scala 1:25000 facenti parte integrante della presente legge. I confini della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx incidenti sul Comune di Oulx sono individuati nella cartografia in scala 1:10000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio di ciascuna area protetta di cui al comma 1 e’ delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita’, recanti la corrispondente scritta:

a) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Monte San Giorgio;

b) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Monte Tre Denti - Freidour;

c) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale di Conca Cialancia;

d) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Colle del Lys;

e) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Riserva naturale speciale di rilievo provinciale dello Stagno di Oulx.

Art. 3.

(Finalita’)

1. Le finalita’ dell’istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, individuate nell’ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990, e nell’articolo 92 della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001, sono cosi’ specificate:

a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attivita’ caratteristiche dell’area protetta;

b) promuovere e valorizzare le attivita’ economiche tradizionali legate all’utilizzo ecosostenibile delle risorse;

c) garantire forme d’uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio;

d) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;

e) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attivita’ di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

f) garantire in particolare e secondo le disposizioni del regolamento emanato con decreto dal Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successive modificazioni e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

g) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l’intero territorio delle aree protette e la loro complessita’.

Art. 4.

(Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita’ necessarie per il conseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 3 sono esercitate dalla Provincia di Torino che si avvale di proprio personale.

2. La Provincia:

a) predispone, approva e trasmette alla Regione il programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dall’articolo 94, comma 2, della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001;

b) predispone e trasmette alla Regione per l’approvazione il regolamento di utilizzo e di fruizione di cui all’articolo 28 della l.r. 12/1990;

c) adotta e trasmette alla Regione per l’approvazione il piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attivita’ compatibili di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

d) adotta e trasmette alla Regione per l’approvazione il piano d’area di cui all’articolo 9;

e) assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

Art. 5.

(Comunita’ del parco)

1. Al fine di garantire la partecipazione ed il coordinamento delle amministrazioni locali alla gestione delle aree protette di cui all’articolo 1, per ciascuna di esse e’ costituita la comunita’ del parco.

2. La comunita’ del parco e’ composta:

a) dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ;

b) dal Presidente della Provincia di Torino o da un suo delegato;

c) dal Presidente di ciascuna comunita’ montana sul cui territorio incide l’area protetta o da un suo delegato;

d) dal Sindaco di ciascun comune sul cui territorio incide l’area protetta o da un suo delegato.

3. La comunita’ del parco e’ organo consultivo e propositivo per la gestione dell’area protetta. In particolare essa predispone il piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attivita’ compatibili ed il suo parere e’ obbligatorio:

a) sul programma di attivita’ annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, della l.r. 44/2000;

b) sul piano d’area di cui all’articolo 9;

c) sul regolamento di utilizzo e fruizione di cui all’articolo 28 della l.r. 12/1990;

d) su altre questioni a richiesta dell’ente di gestione.

Art. 6.

(Norme di salvaguardia)

1. Sull’intero territorio del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonche’ delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e’ vietato:

a) aprire e coltivare cave;

b) aprire discariche;

c) esercitare l’attivita’ venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle Aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale ed Area attrezzata), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita’ agricole e forestali e della fruibilita’ pubblica delle aree protette.

3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

4. L’uso del suolo e l’edificabilita’ nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all’articolo 3 e sono disciplinati nel piano d’area di cui all’articolo 9.

5. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell’allegato D, lettera a) del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento.

6. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste dal piano di cui all’articolo 9.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela della fauna.

3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 6, commi 2, 4 e 5 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

4. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformita’ dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 3, e 4 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformita’ alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Torino.

6. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

Art. 8.

(Vigilanza)

1. La vigilanza del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, e’ affidata:

a) al personale di vigilanza dipendente della Provincia di Torino;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;

c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

Art. 9.

(Piano d’area)

1. Il Parco naturale del Monte San Giorgio, il Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, il Parco naturale di Conca Cialancia, il Parco naturale del Colle del Lys, la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, sono soggetti a piano d’area di cui all’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

2. Il piano d’area, predisposto in collaborazione tra i comuni e le comunita’ montane territorialmente interessate, la Provincia e la Regione attraverso conferenze entro un anno dalla istituzione dell’area protetta, e’ adottato dalla Provincia. La Provincia lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle comunita’ montane interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. La Provincia esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d’area al Consiglio regionale per l’approvazione.

5. Il piano d’area ha la validita’, gli effetti, l’efficacia stabilite dall’articolo 23 della l.r. 12/1990 e puo’ essere modificato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso articolo.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. Fino all’approvazione del piano di assestamento forestale di cui all’articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 12 della l.r. 57/1979.

2. Fino all’approvazione del piano d’area di cui all’articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e’ sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Torino.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello stagno di Oulx, quantificati in euro 150.000,00, si provvede mediante finanziamenti stanziati nel bilancio della Provincia di Torino e, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2003, mediante stanziamenti regionali della spesa corrente, pari ad euro 50.000,00, iscritti nelle unita’ previsionale di base (UPB) n. 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti), n. 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e della spesa di investimento, pari ad euro 100.000,00, iscritti nelle unita’ previsionali di base (UPB) n. 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), n. 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) che presentano le necessarie disponibilita’ finanziarie.

2. Per gli oneri degli anni 2004 e 2005, rispettivamente stimati in euro 150.000,00, si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) e articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 7 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all’articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A. Cartografia del Parco naturale del Monte San Giorgio in scala 1:25000

Allegato B. Cartografia del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour in scala 1:25000

Allegato C. Cartografia del Parco naturale di Conca Cialancia in scala 1:25000

Allegato D. Cartografia del Parco naturale del Colle del Lys in scala 1:25000

Allegato E. Cartografia della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx in scala 1:10000

Allegati A-B-C-D-E

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 416

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 aprile 2002.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 maggio 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla V Commissione referente il 21 novembre 2003 con relazione di Rosa Anna Costa.

- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004 con 33 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ‘Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia’), è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita’ ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest’ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e’ disciplinato all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.".

- Il testo dell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), è il seguente:

“Art. 92 (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell’ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell’Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l’istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.".

- Il testo del comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“3. L’individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l’approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.”.


Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 1. (Finalita’)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettivita’ il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attivita’ agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.".

- Il testo dell’articolo 92 della l.r. 44/2000 è riportato in nota all’articolo 1.


Note all’articolo 4

- Il testo del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“2. In tale ambito le Province provvedono all’organizzazione del personale e all’indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all’approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.”.

- Il testo dell’articolo 28 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 28 (Utilizzo e fruizione)

1. L’utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attivita’ silvo-pastorali, nonche’ a garantire l’accessibilita’ a soggetti disabili.

4. Le aree di proprieta’ privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.".


Note all’articolo 5

- Il testo del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 44/2000 è riportato in nota all’articolo 4.

- Il testo dell’articolo 28 della l.r. 12/1990, è riportato in nota all’articolo 4.


Nota all’articolo 6

- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, è il seguente:

“8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

(omissis)".


Nota all’articolo 7

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”) della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprende gli articoli da 1 a 43.


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è il seguente:

“Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

1 L’organizzazione e le modalita’ di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

2 Per l’istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell’articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e’ obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta’ Metropolitana, Comunita’ Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e’, comunque, prevista, a seguito dell’adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta adozione con l’individuazione della sede in cui chiunque puo’ prendere visione degli elaborati;

c) l’esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per l’approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l’adozione e per l’esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell’Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita’ a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell’articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell’articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l’obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell’attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell’articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell’articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.".

Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:

“Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

1. Fino all’approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

2. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

3. È sempre vietato l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.".

- Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 è il seguente:

“3. Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche’ non comportino la realizzazione di nuovi locali ne’ modifiche alle strutture od all’organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

(omissis).".


Nota all’articolo 11

- Il testo del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.”.