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Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Codice 26.4
D.D. 23 agosto 2004, n. 425

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. Lago di Viverone. Comune di Viverone. Parere relativo alla posa di un corridoio di navigazione e di n. 2 boe di ormeggio di unità di navigazione richiesto al Comune di Viverone dalla Società Libertas Torino s.c.a.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere ai sensi della leggera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i e ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.G.R. n. 4/R del 14.4.2000 e s.m.e i. “Regolamento Regionale per la Disciplina della Navigazione sulle Acque del Lago di Viverone, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’istanza presentata dal Comune di Viverone (BI) circa la richiesta effettuata dalla Società Libertas di Torino s.c.a.r.l., con sede in Torino, Piazza Bernini, 12, come meglio identificata in premessa, relativa alla progettazione e alla posa di n. 1 corridoio di navigazione e di due boe di ormeggio natanti.

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua prospiciente al foglio 25, mappale 154 parte nel comune di Viverone Frazione Masseria (BI).

Gli impianti dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da questo Settore vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) Il corridoio di navigazione e le boe di ormeggio natanti dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002.

2) L’ancoraggio delle boe al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento delle medesime sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

3) Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

5) I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

6) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo eccedente la superficie del manufatto dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

7) I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento.

8) Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

9) Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti