Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Codice 31.4
D.D. 10 settembre 2004, n. 372

Approvazione Bando per la realizzazione nell’a.a. 2004/2005 di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli studenti degli atenei piemontesi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi della D.G.R. n. 4512761 del 14/06/2004, il Bando per la realizzazione nell’a.a. 2004/05 di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli studenti degli atenei piemontesi, secondo lo schema formulato nella seduta del 6 settembre 2004 dalla Commissione, istituita dal Comitato regionale di coordinamento in data 7 aprile 1999, e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di trasmettere il Bando all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario, che provvederà, in attuazione di quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 4512761 del 14/06/2004, alle operazioni di pubblicazione del Bando stesso nonché alla gestione dell’erogazione dei contributi che saranno definiti dalla sopra citata Commissione.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Alberto Vanelli

Allegato (fare riferimento al file PDF)

BANDO PER LA REALIZZAZIONE NELL’ANNO ACCADEMICO 2004/05 DI INIZIATIVE A CARATTERE FORMATIVO, CULTURALE E SOCIALE PROMOSSE DAGLI STUDENTI DEGLI ATENEI PIEMONTESI

Art. 1
Finalità, stanziamento e Commissione giudicatrice

1. In conformità alla D.G.R. n. 12761 del 14/06/2004, le rappresentanze studentesche e gli studenti degli Atenei piemontesi nonché le associazioni studentesche e le cooperative studentesche del Piemonte possono concorrere all’assegnazione di finanziamenti per la realizzazione, nell’ anno accademico 2004/05, di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale rivolte agli studenti.

2. Lo stanziamento da destinare alle iniziative, di cui al comma 1 del presente articolo, è fissato in duecentocinquantamila euro.

3. L’esame delle richieste, la selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento e il relativo riparto dello stanziamento, di cui al comma 2 del presente articolo, sono affidate, ai sensi della citata D. G. R n. 12761 del 14/06/2004, alla Commissione istituita dal Comitato regionale di coordinamento nella seduta del 7/ 04/99.

4. La Commissione è composta da:

* Assessore alla Cultura della Regione Piemonte (Presidente);

* Rettori dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale o loro delegati;

* Presidente dell’EDISU o suo delegato;

* Dirigente responsabile del Settore Università e Istituti scientifici della Regione Piemonte;

* i rappresentanti degli studenti nel Comitato regionale di coordinamento;

* i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell’EDISU.

Art.2
Partecipanti

1. Possono presentare domanda le associazioni studentesche e le cooperative studentesche del Piemonte nonché le rappresentanze studentesche degli Atenei piemontesi, composte da almeno cinque persone, e i gruppi di studenti degli Atenei piemontesi, composti da almeno cinquanta persone.

2. Ai fini della presentazione della domanda da parte di rappresentanze studentesche o di gruppi di studenti, ogni studente può figurare nella presentazione di una sola richiesta.

Art.3
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande delle associazioni studentesche e delle cooperative studentesche, firmate dal legale rappresentante e le domande delle rappresentanze studentesche e dei gruppi di studenti, firmate da un Referente responsabile, devono essere presentate, a pena di esclusione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

2. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale, mentre le domande presentate a mano devono essere consegnate all’Ufficio protocollo dell’EDISU entro le ore dodici del giorno di scadenza.

3. Le domande, debitamente compilate secondo il fac-simile allegato al presente bando, devono pervenire od essere consegnate, entro la scadenza di cui al comma 2, in busta chiusa all’EDISU, via Madama Cristina n. 83 - 10126 Torino; sulla busta deve essere riportata, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la dizione recante “bando A. A. 2004/05 per iniziative a carattere formativo, culturale e sociale”.

4 Le associazioni studentesche e le cooperative studentesche sono tenute a presentare, a pena di esclusione, in allegato alla domanda copia dell’atto costitutivo, corredato del relativo Statuto, regolarmente registrato e devono contenere i seguenti dati:

* denominazione, indirizzo, codice fiscale, telefono, fax ed eventuale e-mail dell’associazione/cooperativa;

* ateneo, facoltà, corso di studio, numero di matricola del rappresentante legale dell’associazione/cooperativa.

5. Le domande presentate dalle rappresentanze studentesche e dai gruppi di studenti devono contenere i seguenti dati:

* la dicitura “rappresentanza” o “gruppo”, con l’indicazione dell’ateneo di appartenenza;

* nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, fax ed eventuale e-mail del referente responsabile della rappresentanza/gruppo;

* i nominativi dei componenti la rappresentanza o il gruppo, nel numero previsto all’art. 2, accompagnati da relativa firma e con l’ indicazione della facoltà, del corso di studio e del numero di matricola;

6. Le domande devono tutte indistintamente contenere le seguenti indicazioni:

* titolo, oggetto, finalità e illustrazione dettagliata dell’iniziativa;

* periodo di svolgimento dell’iniziativa;

* previsione di ricaduta dell’iniziativa sulla popolazione studentesca;

* modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa;

* preventivo di spesa, suddiviso per tipologia di costi, e indicazione dell’importo di altri finanziamenti ottenuti o richiesti per la stessa iniziativa, comprese le sponsorizzazioni; è’ ammessa l’esposizione di spese generali non documentabili, ma accertabili, fino ad un massimo del 5% del totale dei costi.

7. Per le voci di spesa relative a forniture di beni e servizi, di importo superiore a duemila euro, devono essere richiesti dai soggetti proponenti e allegati alla domanda almeno tre preventivi, fatta eccezione per i servizi che prevedono compensi a studenti.

8. Per le iniziative, il cui costo complessivo sia di importo superiore a cinquemila euro, è opportuno indicare, se l’impostazione del progetto lo consente, una o più sezioni autonome di percorso, con relativa previsione di spesa.

Art.4
Requisiti di ammissione

1. Le richieste, per essere ammesse al finanziamento, devono individuare con chiarezza obiettivi, ambiti di intervento, percorsi organizzativi del progetto e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- per le iniziative culturali e di divulgazione, adeguatezza e coerenza del livello culturale della proposta al profilo formativo del destinatario universitario e ricaduta sull’ intera collettività universitaria o su quella di un Ateneo o comunque su una porzione ampia di studenti;

- per la sperimentazione di iniziative nei settori dell’orientamento universitario e del tutorato o di altra attività di servizio, presenza nella proposta di elementi innovativi rispetto a eventuali servizi già esistenti, individuazione di strumenti per la misurazione, a conclusione dell’iniziativa, dei risultati raggiunti e della loro efficacia, documentata adesione al progetto da parte delle strutture universitarie competenti per materia o dell’ EDISU per i settori di sua competenza;

- per la sperimentazione di iniziative formative e/o di informazione, evidenziazione degli elementi di interesse e di innovatività del progetto, indicazioni precise sulla non esistenza di esperienze consimili nell’ambito dei percorsi didattici o informativi dell’ Ateneo di appartenenza, ricaduta su un numero apprezzabile di studenti.

2. Non sono ammessi a finanziamento i progetti di ricerca scientifica, i progetti editoriali, i viaggi di studio, le iniziative per attività relative ai servizi di “Cerca-casa” nonché le iniziative collegate o inserite in manifestazioni promosse e organizzate da soggetti diversi da quelli indicati all’ art. 2 del presente bando.

3. Non sono ammesse le domande:

- dei soggetti che, alla data di scadenza prevista dal presente bando per la presentazione delle domande, non abbiano presentato il rendiconto finale relativo alle iniziative finanziate ai sensi del Bando 2003;

- per progetti, già finanziati ai sensi del Bando 2003 e non rendicontati alla data di scadenza prevista dal presente bando per la presentazione delle domande, anche se proposti da soggetto diverso.

Art. 5
Criteri e modalità di selezione delle iniziative e di attribuzione dei finanziamenti

1. I progetti risultati ammissibili ai sensi del precedente art. 4 sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

- livello di fattibilità del progetto, ampiezza e determinabilità della ricaduta sulla

popolazione studentesca;

- sostenibilità tecnico - finanziaria della proposta;

- presenza nel progetto di elementi di innovatività.

2. La graduatoria finale dei soggetti ammessi al finanziamento è formulata sulla base del punteggio espresso in centesimi, derivante dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ad ogni progetto da ciascun membro della Commissione.

3. Non sono ammessi a finanziamento i progetti con punteggio inferiore a 60/100.

4. Il finanziamento ai progetti risultati ammessi nella graduatoria finale è attribuito sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- premiare il carattere innovativo del progetto;

- premiare la finalizzazione del finanziamento a prevalente sostegno delle attività di collaborazione da parte degli studenti;l

- privilegiare il sostegno integrale dei progetti che presentano obiettivi e percorsi organizzativi chiaramente individuati ed elementi di apprezzabile sostenibilità finanziaria e, in alternativa, il sostegno di quelle parti o fasi dei progetti che, ritenute di maggior interesse, meglio rispondono alle caratteristiche indicate;

- privilegiare, per le richieste che propongono progetti già finanziati con i Bandi degli anni precedenti, quelle che hanno conseguito, a giudizio della Commissione, risultati efficaci e che presentano, per la nuova edizione, elementi di evoluzione o forme di integrazione con altri progetti o comunque indicazioni utili a giustificarne una ulteriore edizione.

5. Ai fini dell’attribuzione del finanziamento, che non può in ogni caso superare l’importo di trentamila euro, non sono presi in considerazione i costi derivanti da compensi a docenti universitari e la quota di scostamento tra la tariffa oraria prevista per i compensi agli studenti impegnati nel progetto e quella di nove euro, fissata dall’EDISU per le attività a tempo parziale degli studenti da svolgersi nell’a.a. 2004/05.

Per l’attribuzione di compensi è comunque presa in considerazione una quota di costi non superiore al 30% del preventivo.

Art.6
Modalità di erogazione del finanziamento

1. L’EDISU eroga i finanziamenti ai soggetti risultati beneficiari in due soluzioni, la prima, anticipata, pari al 70% dell’importo assegnato e la seconda, pari al 30%, a saldo, a conclusione dell’iniziativa, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di rendiconto dettagliato delle spese sostenute e di tutte le entrate, sponsorizzazioni comprese, di analitica relazione illustrativa dell’ iniziativa svolta e di quattro copie degli eventuali materiali prodotti.

2. Le attrezzature e gli altri beni strumentali durevoli, eventualmente acquistati per lo svolgimento dell’ iniziativa finanziata, di valore superiore a cinquecento euro, rimangono di proprietà dell’EDISU che, con appositi accordi, può valutare l’opportunità di continuare a concederli in uso ai beneficiari stessi.

Art.7
Modalità di pubblicizzazione del Bando

1. L’EDISU provvede all’affissione del presente bando presso tutte le proprie sedi e le proprie strutture di servizio e, tramite gli Atenei, presso tutte le sedi universitarie del Piemonte nonchè alla sua diffusione sul proprio sito Internet e su quello dei tre Atenei piemontesi, assicurando la distribuzione di copie presso i propri uffici e quelli dei Servizi studenti degli Atenei.

2. A conclusione dei lavori della Commissione, l’EDISU dà comunicazione scritta dei risultati sia ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento, fornendo tutte le necessarie indicazioni sulle modalità di erogazione del finanziamento, sia ai soggetti non ammessi a finanziamento.

3. L’EDISU pubblica presso le sedi in cui è stato esposto il presente bando nonchè sul proprio sito Internet e su quello degli Atenei l’elenco dei soggetti beneficiari, con l’indicazione dell’iniziativa finanziata e dell’importo assegnato, e l’elenco dei soggetti non ammessi.