Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Codice 30
D.D. 6 agosto 2004, n. 188

L.R. 73/96, art. 1 - Ente Casa di Riposo “Papa Giovanni XXIII” di Nizza Monferrato - ASL n. 19 - Lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento a regime definitivo” - Progetto definitivo - Importo Euro 1.084.560,00 - Approvazione - Concessione contributo in dieci annualità costanti di Euro 58.876,09

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di approvare il Progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento a regime definitivo” della Casa di Riposo di Nizza Monferrato dell’importo complessivo di 1.084.560,00 così suddiviso:

A) Lavori a base d’asta:
Lavori a corpo    Euro    784.900,00
Oneri per la sicurezza    Euro    31.000,00
Sommano    Euro    815.900,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Imprevisti    Euro    68.263,66
Spese tecniche prog.
architettonico e D.L.    Euro    66.082,00
Spese tecniche prog. impianti    Euro    27.382,00
Accatastamento    Euro    2.000,00
Contributi previdenziali    Euro    1.909,28
IVA al 20% su spese tecniche    Euro    19.474,66
Collaudo statico    Euro    1.600,00
Contributo previdenziale
per collaudatore    Euro    32,00
IVA su spese ed analisi    Euro    326,40
IVA al 10% sui lavori    Euro    81.590,00
Sommano    Euro    268.660,00
Totale    Euro    1.084.560,00

- di concedere all’Ente Casa di Riposo “Papa Giovanni XXIII”" di Nizza Monferrato per la realizzazione dei lavori sopraindicati, un contributo in dieci annualità costanti di Euro 58.876,09 ai sensi della L.R. 73/96.

L’approvazione dei lavori e delle opere è subordinata alle seguenti condizioni:

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Settore “Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi” dell’Assessorato alle “Politiche Sociali e della Famiglia, Volontariato, Politiche per l’immigrazione e l’emigrazione, Affari internazionali” della Regione Piemonte, effettuata in data 4.12.2003.

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato Regionale per le Opere Pubbliche - Sezione Opere Edili con nota n. 332/25.98 del 8.03.2004.

- all’osservanza delle prescrizioni contenute nella Concessione Edilizia n. 2950 del 22.7.2002, rilasciata dal Capo Settore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nizza Monferrato.

- all’osservanza delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte con propria nota n. 10139/A del 19.07.2002.

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti, con propria nota n. 4726/101422 del 15.05.2002.

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL 19 di Asti con nota n. 6296 del 9.5.2002.

- all’effettiva copertura finanziaria dell’opera mediante assunzione degli impegni di spesa previsti dal succitato verbale di deliberazione dall’Ente Casa di Riposo “Papa Giovanni XXIII”" di Nizza Monferrato n. 40 del 24.09.2002.

- all’osservanza della legislazione vigente nella redazione e approvazione della documentazione progettuale esecutiva e nella scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori;

- alla dichiarazione, con apposito atto formale, di accettazione delle condizioni stabilite sia dalla LR 4 settembre 1996, n. 73 che dal presente atto, in particolare: inizio dei lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto, termine dei lavori entro 300 giorni dalla data del verbale di consegna;

- all’adozione dei documenti amministrativi e contabili di conduzione dei lavori in uso per i lavori pubblici, contenenti, in ogni caso, tutti gli elementi occorrenti per la puntuale redazione del collaudo tecnico-amministrativo dell’opera, espressamente richiesto dall’art. 4 - 7º comma - della L.R. n. 73/96, ai fini dell’avvio della contribuzione annuale.

All’erogazione del contributo in dieci annualità costanti di Euro 92.869,28 si provvederà, con successivo atto dirigenziale, nelle forme e con le modalità previste all’art. 4 - 8º comma - della L.R. 4 settembre 1996, n. 73.

La prima annualità del contributo concesso sarà erogata contestualmente alla trasmissione da parte dell’Ente beneficiario della documentazione prevista dalla L.R. 73/96 all’art. 4 - 7º comma e all’art. 5 - 1º comma, ovvero:

- collaudo tecnico amministrativo dei lavori finanziati;

- autorizzazione al funzionamento del presidio rilasciato dalla competente ASL;

- copia della convenzione stipulata con la medesima ASL;

- vincolo trentennale di destinazione della struttura debitamente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il mancato rispetto delle condizioni di inizio lavori o di ultimazione degli stessi, contenute nel presente atto di concessione, comporterà la decadenza dal contributo stesso. La proroga dei suddetti termini potrà essere disposta con atto dirigenziale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Attilio Miglio