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Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 65-13847

Legge 289 del 27/12/2002. Intervento straordinario a favore degli allevamenti interessati dalla Malattia Vescicolare dei Suini

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1 - di approvare il “Programma di sostegno del comparto suinicolo interessato dalla malattia vescicolare”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante - che sostituisce quello precedentemente approvato con D.G.R. n. 62-8304 del 27 gennaio 2003 - così come autorizzato con Decisione Comunitaria 16 settembre 2004 C(2004) 3545;

2 - di assegnare alle Province competenti per territorio, previa richiesta da parte delle stesse, i fondi necessari per liquidare agli allevatori interessati, attualmente in attività, le singole spettanze in base ai dati forniti dall’autorità sanitaria competente.

3 - di utilizzare per il calcolo delle singole spettanze i dati ISMEA ed i dati RICA (Rete Informazione Contabile Agricola) come risultano dall’aggiornamento più recente effettuato da INEA.

Di autorizzare la Direzione Sviluppo dell’Agricoltura ad emanare tutte le disposizioni necessarie al buon esito dell’intervento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

PROGRAMMA DI SOSTEGNO DEL COMPARTO SUINICOLO INTERESSATO DALLA MALATTIA VESCICOLARE

Premessa

Nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale la Regione Piemonte intende attuare interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore suinicolo al fine di sostenere le aziende che hanno subito ingenti danni a seguito del manifestarsi della malattia vescicolare suina a far data dal 10 giugno 2002.

Realizzando il programma si intende:

- consentire alle aziende suinicole colpite da provvedimenti sanitari, di rimanere sul mercato alle stesse condizioni di competitività come prima del manifestarsi della malattia;

- assicurare efficacemente la ripresa dell’attività produttiva delle aziende colpite dalla comparsa della malattia vescicolare dei suini.

- Indennizzare, fino al cento per cento, e comunque entro i limiti dell’importo trasferito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il danno subito dagli allevatori, relativamente al periodo di vuoto sanitario.

1. Finalità

Con il presente provvedimento si intende sostenere gli allevamenti suinicoli colpiti dalla malattia vescicolare dei suini, la Regione Piemonte programma gli interventi tesi a fronteggiare gli effetti causati dalla sospensione dell’attività di allevamento in ragione dei provvedimenti sanitari, incentivando la ripresa delle attività di allevamento delle aziende interessate dai vincoli sanitari restrittivi imposti dalle ordinanze della Sanità.

Sono ammissibili a finanziamento, fino al cento per cento delle spese sostenute entro i limiti, comunque, dell’importo trasferito alla Regione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i seguenti interventi:

a) spese per controlli sanitari, test ed altre indagine sanitarie;

b) costi imputabili all’abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

c) oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione.

2. Beneficiari

Le imprese suinicole i cui allevamenti ricadono nelle aree di protezione in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e nei territori limitrofi individuati quale aree di sorveglianza.

3. Misure ed entità degli aiuti

Concessione di un contributo in conto capitale, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati al punto 1) lettere a); b); c); entro i limiti, comunque, dell’importo trasferito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Relativamente agli interventi di cui al punto 1) lettera c) viene data priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione.

L’intervento va considerato come supporto al programma sanitario attivato per l’eradicazione della malattia che, in ottemperanza all’ordinanza contingibile, prevede:

a) immediato abbattimento in loco degli animali delle specie sensibili presenti nell’azienda; le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo di diffusione dell’agente patogeno;

b) distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale atte a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno;

c) pulizia e disinfezione con prodotti autorizzati dopo che sono stati ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), dei fabbricati adibiti a ricovero degli animali delle specie sensibili e quelli nelle loro vicinanze, nonché dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto e di qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato;

d) indagine epidemiologica. Sulla base delle suddette disposizioni l’autorità sanitaria ha stabilito la forma d’indennizzi previsti dalla legge 218/88.

Gli indennizzi erogabili ai soggetti beneficiari coinvolti dalla malattia vescicolare dei suini sono calcolati sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

1) fatture di spese sostenute per:

a) spese per controlli sanitaria, test e altre indagini;

b) costi imputabili all’abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

2) dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA (Rete Informazione Contabile Agricola) per il fermo aziendale. L’indicatore utilizzato è il margine lordo del settore che comprende:

- la produzione lorda totale decurtata dai costi specifici:

I costi specifici comprendono:

- mangimi;

- foraggi;

- lettimi;

- spese sanitarie e veterinarie;

- noleggi passivi;

- acqua;

- assicurazione;

- combustibili;

- elettricità;

- altre spese.

All’allevamento soggetto ad ordinanza sanitaria, viene calcolato il numero di capi in base all’unità di bestiame adulto (UBA).

Un’unità di bestiame adulto è equivalente ad una vacca lattifera; i parametri comunitari utilizzati per convertire i capi allevati in UBA, tengono conto delle esigenze delle varie categorie di bestiame, vedi punto n. 7).

Le UBA calcolate per azienda vengono poi moltiplicate per l’indicatore economico del margine lordo/anno, calcolato in base alla locazione dell’allevamento (montagna, collina, pianura).

Il margine lordo dell’allevamento calcolato viene diviso per 365 (n. giorni di un anno) e viene così definito il margine lordo giornaliero.

Per l’azienda soggetta all’ordinanza di abbattimento, viene calcolato il tempo di interruzione, fissato in giorni .......... , dell’attività produttiva e da questo, ne deriva l’aiuto effettivo non ripetibile.

Il mancato reddito è causato dal solo fermo d’impresa.

4. Procedure

4.1.1. Presentazione delle domande

Gli allevamenti suinicoli, che rientrano nei provvedimenti di polizia veterinaria emanati dall’autorità sanitaria competente, che sono stati sottoposti a periodi di fermo sanitario obbligatorio inoltrano apposita domanda all’amministrazione provinciale competente per territorio.

La procedura di presentazione delle domande verrà definita successivamente con apposito provvedimento.

4.1.2. Istruttoria

La provincia competente per territorio provvede alla ricezione delle domande e alla relativa istruttoria.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria.

Le integrazioni, eventualmente richieste devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda.

4.1.3. Approvazione delle istanze

Sulla base dell’istruttoria la Provincia competente per territorio provvede a quantificare gli importi dei contributi concedibili dandone comunicazione al competente Settore dell’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte.

Sulla base dei fondi disponibili verrà effettuato il riparto fra le province interessate.

Alle province compete la predisposizione di tutti gli atti inerenti l’impegno dei fondi e la liquidazione dei contributi. La liquidazione del contributo per fermo d’impresa è comunque subordinato alla certificazione del Servizio veterinario della ASL competente per territorio che l’azienda ha ottemperato alle misure di prevenzione previste dalla ordinanza di abbattimento e distruzione.

Nel caso di risorse insufficienti per far fronte alla totalità delle richieste le province provvederanno all’erogazione dei contributi mediante una suddivisione proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Controllo

Verranno effettuati controlli in azienda, in fase istruttoria, sulle imprese che presentano domande di aiuto.

6. Limiti, divieti e condizioni

- Il beneficiario è tenuto al rispetto delle misure di prevenzione definite dalla competente autorità sanitaria per il contenuto della malattia vescicolare dei suini nel territorio regionale. Il rispetto delle misure di prevenzione devono essere certificate dall’autorità competente per territorio.

- - L’aiuto non può superare l’ammontare massimo dell’ effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d’impresa e quindi di esercizio dell’attività.

- - Le imprese beneficiarie dell’aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

7. Calcola UBA

- lattonzoli (per 100 capi) 2,7

- scrofe riproduttrici 0,5

suini all’ingrasso ed altri suini 0,3.