Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2004, n. 18-13602

Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - Misura L Azione 1: “Avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole”- Quinto anno di attività (anno 2005) - Presentazione programmi di livello regionale e di livello provinciale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) Di destinare la somma di euro 1.090.033,93 per il finanziamento del programma, per l’anno 2005 (periodo 16.10.2004 - 15.10.2005), della misura L, azione 1 “Aiuti di avviamento per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole” previsto dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale del Piemonte 2000-2006, relativo al 5° anno di attività alle Associazioni regionali e provinciali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole.

2) Di ripartire tale finanziamento nella seguente misura:

a) euro 27.888,67, pari ad un contributo del 20% rispetto ad una spesa ammessa complessiva di euro 139.443,36, per i programmi di attività di livello regionale (di competenza della Regione Piemonte, Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura);

b) euro 1.062.145,26, pari ad un contributo del 20% rispetto ad una spesa ammessa complessiva di euro 5.310.726,29 per i programmi di attività di livello provinciale (di competenza delle Province, Settori/Servizi degli Assessorati all’Agricoltura);

Per quanto attiene le risorse finanziarie di cui al precedente punto b), sono ripartite fra le Province del Piemonte, sulla base dell’attività finanziata nell’anno precedente, nel modo seguente:

Province    Risorse Finanziarie 2005
Alessandria    153.284,41
Asti    183.238,91
Cuneo    228.893,70
Novara e Verbano Cusio Ossola    101.742,01
Torino    280.952,55
Vercelli e Biella    114.033,68
Totale     1.062.145,26

Per Novara e Verbania e per Vercelli e Biella le risorse finanziarie sono unite in quanto, in quei territori, come consentito dalle Istruzioni di cui alla citata DGR n. 50-1050 del 9.10.2000, operano Associazioni interprovinciali.

3) Le Associazioni regionali e provinciali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende singole, che hanno avuto finanziati i programmi del primo, secondo, terzo e quarto anno, devono presentare i programmi di attività, per l’anno 2005, entro il 02.11.2004, rispettivamente a:

- Regione Piemonte, Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura, per i programmi di livello regionale svolti dalle Associazioni regionali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende singole;

- Amministrazioni Provinciali del Piemonte, Assessorati all’Agricoltura competenti per territorio, per i programmi di livello provinciale svolti dalle Associazioni provinciali per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende singole.

I programmi dovranno essere presentati utilizzando la modulistica già in vigore lo scorso anno.

Qualora non siano intervenute variazioni significative rispetto all’anno 2004 nella struttura di ciascuna Associazione e nell’ampiezza del programma, viene confermata la spesa ammissibile dell’anno precedente.

In caso contrario verrà effettuata una riduzione proporzionale del contributo concedibile.

Non vengono comunque prese in considerazione variazioni della struttura in aumento.

4) Per quanto riguarda l’erogazione dei finanziamenti nel corso dell’anno 2005 effettuata dall’Organismo Pagatore, valgono le seguenti scadenze e modalità di presentazione delle richieste:

a. Per i programmi di livello regionale:

1. Anticipo.

* Le Associazioni regionali possono richiedere alla Regione, entro il 15.02.2005, l’erogazione di un anticipo, relativo al periodo di attività 16.10.2004 - 15.10.2005, per un importo fino al 18% della spesa ammessa approvata, corrispondente al 90% del contributo concedibile, dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.

* La Regione, svolta l’istruttoria di propria competenza, quantifica l’anticipo e prevede l’invio dei relativi elenchi di pagamento all’Organismo pagatore entro il 30.03.2005 (unitamente agli elenchi provinciali).

2. Saldo

* Le Associazioni regionali devono richiedere l’erogazione del saldo, presentando domanda alla Regione, entro il 30.04.2006 (accompagnata dal programma consuntivo e dalla rendicontazione delle spese sostenute).

* La Regione, svolta l’istruttoria di propria competenza, quantifica il saldo e prevede l’invio degli elenchi di pagamento all’Organismo Pagatore entro il 15.07.2006 (unitamente agli elenchi provinciali).

b. Per i programmi di livello provinciale:

1. Anticipo.

* Le Associazioni provinciali possono richiedere alla Provincia, entro il 15.02.2005, l’erogazione di un anticipo, relativo al periodo di attività 16.10.2004 - 15.10.2005, per un importo fino al 18% della spesa ammessa approvata, corrispondente al 90% del contributo concedibile, dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa,

* La Provincia, svolta l’istruttoria di propria competenza, quantifica l’anticipo e prevede l’invio degli elenchi di pagamento alla Regione Piemonte entro il 15.03.2005.

* La Regione prevede l’invio degli elenchi di pagamento all’Organismo Pagatore come di seguito indicato entro il 30.03.2005.

2. Saldo

* Le Associazioni provinciali devono richiedere l’erogazione del saldo, presentando domanda alla Provincia, entro il 30.04.2006 (accompagnata dal programma consuntivo e dalla rendicontazione delle spese sostenute)

* La Provincia svolta l’istruttoria di propria competenza, quantifica il saldo e prevede l’invio degli elenchi di pagamento alla Regione entro il 30.06.2006.

* La Regione prevede l’invio degli elenchi di pagamento all’Organismo Pagatore entro il 15.07.2006.

5) Restano ferme tutte le altre procedure già previste dalla DGR n. 50-1050 del 9.10.2000, dalle successive circolari applicative, nonché le procedure informatiche vigenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)