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Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2004, n. 15-13599

Quote latte. Criteri e procedure per l’attribuzione dei quantitativi di latte della riserva regionale di cui alla Legge 30 maggio 2003, n. 119, articoli 3, 7, 8, e 10

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

La riserva regionale delle quote latte viene attribuita secondo i seguenti criteri e procedure:

1 - I quantitativi di riferimento destinati alla Regione Piemonte in applicazione dell’articolo 3 della L.119/03, distinti fra consegne e vendite dirette, vengono ripartiti a livello subregionale (Provincia) secondo i medesimi criteri territoriali individuati nel suddetto provvedimento. Detti quantitativi, pertanto, vengono totalmente riattribuiti alle province cui afferivano. Ulteriori riattribuzioni di eventuali quantitativi supplementari che risulteranno a disposizione della Regione, a seguito di mancata assegnazione da parte delle province dei quantitativi così ripartiti ovvero di applicazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolato di legge, verranno effettuate in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti, compatibilmente con le procedure ed i termini di legge;

2 - I quantitativi confluiti nel bacino regionale, derivanti: da violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art.7 della L.119/03 ed all’art.10 del DM 31.7.03; in applicazione delle disposizioni di cui all’art.8 della medesima L.119/03; da violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art.10 della L.119/03, relativamente alle vendite dirette - sulla base delle previsioni dei medesimi articolati di legge e per analogia comportamentale con le indicazioni di cui al precedente punto 1) - permangono nella disponibilità della Provincia in cui gli stessi erano originariamente allocati, per la successiva riattribuzione secondo i meccanismi di cui al richiamato art.3 della L.119/03;

3 - La puntuale ripartizione tra le Province dei quantitativi della riserva regionale, come resi disponibili e comunicati da AGEA anche attraverso il SIAN, sarà effettuata dalla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura, nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti 1) e 2);

4 - Le Province provvederanno ad assegnare ai produttori operanti nel rispettivo territorio i quantitativi così ripartiti, a seguito di regolare domanda, secondo criteri di priorità e modalità preventivamente dalle stesse determinati. Tali criteri dovranno tenere conto delle indicazioni, dei termini e delle procedure contenute nelle disposizioni di legge, nella presente deliberazione, nei percorsi operativi indicati dall’AGEA e dal Ministero, compatibilmente con la funzionalità dei collegamenti telematici e del sistema informativo e gestionale predisposto dalla stessa Agenzia. Copia dell’atto con il quale ciascuna amministrazione provinciale definisce i criteri di attribuzione dei quantitativi in questione dovrà essere trasmessa alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura;

5 - Le Province, oltre alle specifiche disposizioni di legge, dovranno rispettare le seguenti indicazioni per la determinazione dei criteri di assegnazione delle quote:

- i quantitativi derivanti da revoche e riduzioni di cui alla presente deliberazione sono da attribuire mantenendo la specifica tipologia di provenienza, consegne o vendita diretta, salvo diverse successive disposizioni;

- la graduatoria della categoria di legge “quota B ridotta” dovrà essere formulata dando priorità alle aziende che abbiano beneficiato della restituzione del prelievo per il taglio della quota B nel periodo precedente. Per quota B ridotta di ciascun produttore, che costituisce il limite massimo di beneficio, si considera quella calcolata al netto delle assegnazioni già effettuate, anche ai sensi della precedente normativa in materia di quote latte;

- la graduatoria della categoria “giovani imprenditori agricoli”, che al momento della presentazione della domanda di assegnazione non abbiano superato i quaranta anni di età, dovrà essere formulata dando priorità ai soggetti già titolari di quota e, fra questi, alle aziende che nell’ultimo periodo contabilizzato abbiano realizzato una produzione almeno pari all’85% della propria quota di riferimento. Sono fatti salvi i casi forza maggiore e quelli debitamente certificati che incidono sulla capacità produttiva dell’allevamento;

- i quantitativi che residuano dal soddisfacimento delle richieste di cui alle due precedenti categorie, dovranno essere destinati esclusivamente ai produttori già titolari di quota, con priorità alle aziende che nel corso degli ultimi tre periodi abbiano realizzato una produzione non inferiore all’85% e non superiore del 20% della propria quota;

- la graduatoria di ciascuna Provincia, formata sulla base dei criteri di legge, della presente e di quelli dalla stessa definita, può essere dichiarata valida per due o più anni, eventualmente fino al completo soddisfacimento delle richieste. Future disponibilità provenienti da successivi provvedimenti di revoca e riduzione di quota, saranno pertanto attribuiti ai soggetti presenti in graduatoria, se ancora in attività, fermo restando la verifica del rispetto dei vincoli e delle condizioni necessarie all’assegnazione.

Per tutte le categorie di priorità di cui sopra si raccomanda particolare attenzione alle aziende che nella campagna precedente abbiano acquistato quote ed ai produttori che sono ammessi al meccanismo della rateizzazione del prelievo per i periodi dal 95/96 al 2001/02.

6 -. L’assegnazione dei quantitativi della riserva dovrà essere disposta, periodo per periodo, compatibilmente con la piena verificata disponibilità degli stessi, nel rispetto dei termini di legge e delle disposizioni che regolamentano le differenti fattispecie. Dell’avvenuta assegnazione dovrà essere data idonea comunicazione ai produttori beneficiari. L’inserimento informatico delle modificazioni conseguenti all’assegnazione medesima, sarà effettuata dai competenti uffici provinciali secondo le procedure disposte dall’AGEA e le funzionalità disponibili nel sistema informativo per la gestione del regime delle quote latte. Alla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura dovrà essere presentato, ove richiesto, un dettagliato rendiconto dei quantitativi assegnati, fino al puntuale completamento della riserva disponibile presso ogni bacino provinciale, con modalità e procedure preventivamente concordate anche tenuto conto delle funzionalità del sistema informativo di supporto;

7 - La Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura provvederà, ove necessario, a fornire ulteriori atti di indirizzo tecnico operativo e di coordinamento per l’attuazione del presente atto, al fine del conseguimento degli obiettivi di legge;

8 - I criteri e le procedure approvati con la presente deliberazione potranno essere modificati e le graduatorie ridefinite anche qualora non esaurite, qualora venga variato il quadro normativo in merito alla disciplina delle quote latte e/o il quantitativo disponibile per campagna lattiera abbia una consistenza tale da incidere diversamente sull’assetto produttivo regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)