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Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Concessione trentennale di derivazione d’acuqa, dal torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì, ad uso energetico  - Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Provincia di Cuneo (omissis) 11.10.2004 n. 409 del registro determinazioni (omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche -

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire alla Società Ellero Energie S.r.l., con sede in Cuneo Via Basse San Sebastiano n. 15 (omissis), la concessione trentennale di derivare, dal torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì, la portata di litri al secondo massimi 1000 e medi 459 atti a produrre, sul salto di metri 666, la potenza nominale media di kw 2997;

(omissis)

di richiamare, per la Società concessionaria, l’obbligo di osservare quanto disposto dall’art. 12 bis del R.D. 1775/1933 come modificato dal D.Lgs 152/1999 in tema di adeguamento agli obblighi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti; di dare atto che - ai sensi dell’art. 33, comma 1, del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell’art. 38, comma 4, del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - il presente provvedimento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti alla costruzione e all’esercizio delle opere in progetto;

(omissis)

Estratto Disciplinare 22.3.04

Art. 13 Riserve e garanzie da osservarsi

La Società concessionaria terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Società concessionaria tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Ellero in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società concessionaria è tenuta all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

La Società concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 19.

Cuneo, 25 ottobre 2004

Il Responsabile
Germano Tonello