Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Lu (Alessandria)

Determinazione del Dirigente n. 112 in data 29.10.2004 - Decreto di esproprio di beni immobili per lavori di riqualificazione area degradata adiacente la Torre Civica - Lotto 2 - l.r. 32/82. (Art. 23 del D.P.R. 327/2001)

Il Responsabile Ufficio per le espropriazioni

(omissis)

decreta

ART. 1 - è pronunciata l’espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Lu (Provincia di Alessandria), beneficiario dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito mediante l’immissione in possesso, dei beni così di seguito catastalmente identificati:

1) N.C.E.U. - Fog. 33 - mapp. 240 sub 1 - Categoria A/6 - Classe 1 - Consistenza 2,5 vani - Rendita Euro 65,85 - A confini: F.33 - mappali 440, 205, 241, 342 - Intestatari: Ferrero Maria Rosa, (omissis), comproprietaria per 1/2 - Ferrero Pierino, (omissis), comproprietario per 1/2

2) N.C.E.U. - F. 33 - mapp. 240 sub 2 - Categoria C/2 - Classe 1 - Consistenza mq. 26 - Rendita Euro 28,20 - A confini: F.33 - mappali 440, 205, 241, 342 - Con diritto alla corte n. 241 del Foglio 33 - Intestatari: Bisoglio Clotilde, (omissis), comproprietaria per 9/18 - Bisoglio Domenico, (omissis), Comproprietario per 2/18 - Bisoglio Luigi, (omissis), comproprietario per 2/18 - Bisoglio Maria, (omissis), comproprietaria per 1/18 - Bisoglio Mario, (omissis), comproprietario per 2/18 - Bisoglio Virginia, (omissis), comproprietaria per 1/18 - Tento Alda, (omissis), comproprietaria per 1/18

meglio individuati nella planimetria catastale che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 - Il presente decreto è notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del medesimo, almeno sette giorni prima di essa. è eseguito mediante l’immissione in possesso da parte del Comune di Lu con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001.

ART. 3 - In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell’avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo verbale all’ufficio per i Registri Immobiliari, per la relativa annotazione, dell’avvenuta immissione in possesso; sarà inoltre data comunicazione all’ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell’articolo 14 del DPR 327/2001;

ART. 4 - Il presente decreto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Lu ed estratto del medesimo e trasmesso, entro cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001; verrà altresì trascritto, senza indugio, presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, registrato all’Ufficio del Registro e volturato presso i competenti Uffici a cura e spese del Comune di Lu;

ART. 5 - è fissato il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione per estratto sul BUR per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per i terzi l’indennità è fissata nella somma determinata;

ART. 6 - Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del DPR 327/2001.

ART. 7 - I proprietari espropriati o loro aventi causa sono invitati a comunicare, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, se condividono l’indennità come determinata, ovvero a proporre istanza di determinazione definitiva della medesima per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi degli articoli 22 comma 4 e 21 del DPR 327/2001, nominando se del caso il proprio tecnico di fiducia, qualora intendano avvalersi del suddetto collegio.

In assenza della predetta istanza, ovvero in caso di silenzio si procederà d’ufficio a richiedere la determinazione dell’indennità all’apposita Commissione Provinciale di cui all’art. 41 - D.P.R. 327/2001 la quale sarà comunicata ai proprietari con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili;

ART. 8 - Le somme da corrispondersi a titolo di indennità di espropriazione quantificate ai sensi dell’art. 22, comma 1 - D.P.R. 327/2001, trattandosi di fabbricati e loro pertinenze, non danno luogo a plusvalenza e pertanto non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20% ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35 del D.P.R. 327/2001 ed Art. 11 della Legge 413/1991.

Art. 9 - Avverso il presente decreto può essere presentato, a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica o dell’avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica avvenuta conoscenza.

Il Responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni
Daniela Iberti