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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 44
Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 58-13841
Centri di Assistenza Tecnica al Commercio (CAT) - Art. 16 della L.R. 28/99 - Programma di intervento inerente i criteri e le modalita per lampliamento e linnovazione delle attivita dei CAT anche tramite specifici progetti, per la costituzione e linizio attivita di sedi locali e decentrate - Spesa Euro 300.000,00 (Capitolo 26109/2004)
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin:
Larticolo 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha previsto che al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla Regione allesercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui allart. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266".
La Regione Piemonte, in attuazione dellarticolo 23 del D. Lgs. 114/98, allart. 16 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dellambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.
Larticolo 18, comma 1, lett. d) della L.R. 28/99 prevede il sostegno alla costituzione dei CAT ed il finanziamento per lattuazione di specifici progetti.
Con D.G.R. n. 78-29567 del 1 marzo 2000 lAmministrazione regionale ha definito il programma di intervento inerente i criteri e le modalità per listituzione dei Centri di Assistenza Tecnica, successivamente denominati CAT, e gli incentivi per listituzione e linizio attività dei medesimi.
Con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 3 agosto 2000 è stata concessa lautorizzazione regionale, di cui allart. 16 della L.R. 28/99 e D.G.R. 78-29567 del 1 marzo 2000, per listituzione di tre Centri di Assistenza Tecnica:
· C.A.T. COM S.c.r.l., Via Massena 20, 10128 Torino;
· C.A.T. Confcommercio Piemonte S.c.r.l., Piazza Castello 113, 10121 Torino
· C.A.T. Confesercenti Piemonte S.r.l., Corso Principe Eugenio 7/F, 10122 Torino.
Con D.G.R. 57-1478 del 27 novembre 2000 veniva definito il programma di intervento inerente i criteri e modalità per gli incentivi relativi allinizio attività dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, con lindividuazione della tipologia di spesa ammissibile. In particolare si definivano le spese ammesse per la realizzazione strutturale e operativa dei CAT: attrezzature e macchinari dufficio, strumenti e prodotti informatici, strumenti e spese funzionali allattivazione ed alla successiva attività del Centro, spese per la formazione professionale degli operatori, consulenze esterne.
Con determinazioni dirigenziali n. 322/2000 e n. 244/2001 venivano erogati, a titolo di incentivo per la costituzione e linizio attività dei CAT, Euro 99.676,18 per ognuno dei tre Centri di Assistenza Tecnica al Commercio nel limite del regime de minimis previsto dagli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE, della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) e della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis" (96/C 68/06).
Nello spirito del D. Lgs. 114/98 e della normativa regionale in materia, è demendato ai CAT sia il ruolo di intermediari tra le imprese commerciali e la Pubblica Amministrazione, anche ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, sia il compito di agire come centri promotori dello sviluppo locale, attraverso lincentivazione delle professionalità in loco.
Pertanto, si rende opportuno incentivare:
· la costituzione e linizio attività di sedi locali e decentrate dei CAT, al fine di realizzare una rete di assistenza tecnica diffusa ed operativa sul territorio regionale;
· lampliamento ed innovazione delle attività svolte dai CAT attualmente autorizzati, anche tramite specifici progetti.
Tutto ciò premesso;
visti gli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE;
visto il Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e il Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001;
visto il Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio;
visto il D.Lgs. n. 165/01;
vista la L.R. n. 51/97 Norme sullorganizzazione degli Uffici e sullordinamento del personale ed in particolare gli artt.17, 22, 23 e 52;
vista la L.R. 7/2001;
viste le LL.RR. 9/2004 e 10/2004;
vista la D.G.R. n. 49-10483/2003 e la D.G.R. 41-11545/2004 di conferma dellassegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato, tra le altre, delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 26109/2004 - UPB 17022 (accantonamento n. 100171) per unentità pari ad Euro 300.000,00;
visto il documento di assegnazione delle risorse finanziarie dalla Direzione al Settore competente, nota prot. n. 2056/17 del 16/02/2004;
la Giunta, unanime, a voti resi nelle forme di legge
delibera
- di approvare i criteri e le modalità per gli incentivi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, secondo quanto previsto allAllegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si precisa, ai sensi dellart. 3 u.c. della legge n. 241/90, che contro la presente deliberazione può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) 1
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO - CAT
CRITERI PER GLI INCENTIVI ALLA COSTITUZIONE, INIZIO ATTIVITA E SPECIFICI PROGETTI
Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 - artt. 16 e 18
1) DEFINIZIONE
I Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, denominati CAT, svolgono attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento professionale a favore delle imprese commerciali del Piemonte, nelle seguenti materie:
* Innovazione tecnologica ed organizzativa
* Gestione economica e finanziaria dimpresa
* Accesso ai finanziamenti, anche europei
* Sicurezza e tutela dei consumatori
* Tutela dellambiente
* Igiene e sicurezza sul lavoro
* Interventi finalizzati allintroduzione di sistemi di qualità negli esercizi commerciali ed alla loro certificazione
* Altre materie previste dallo statuto dei CAT ed autorizzate dallautorità competente
2) BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono i Centri di Assistenza Tecnica al commercio, denominati CAT, in possesso dellautorizzazione regionale, di cui allart. 16 della L.R. 28/99, alla D.G.R. n. 78-29567 del 1 marzo 2000 ed alla D.D. n. 200 del 3 agosto 2000.
3) INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMESSE
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente programma le iniziative finalizzate:
* alla costituzione e linizio attività di sedi locali e decentrate dei CAT, al fine di realizzare una rete di assistenza tecnica diffusa ed operativa sul territorio regionale;
* allampliamento ed allinnovazione delle attività svolte dai CAT attualmente autorizzati, anche tramite specifici progetti.
Sono considerate ammissibili le spese relative a:
* attrezzature e macchinari dufficio
* strumenti e prodotti informatici
* strumenti e spese funzionali allattivazione ed alla successiva attività del Centro
* spese per la formazione professionale degli operatori
* consulenze esterne.
4) DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Le domande di finanziamento, in carta libera, devono essere presentate entro il quindici novembre 2004 alla Regione Piemonte - Direzione Commercio ed Artigianato - Piazza Nizza 44 10126 Torino.
Alla domanda dovrà essere allegato:
* relazione sulle attività progettuali per le quali si chiede il contributo;
* descrizione dei progetti con specifica indicazione delle finalità, dei destinatari, dei luoghi e dei tempi di intervento;
* preventivi degli interventi in progetto;
* dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del CAT attestante il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dellautorizzazione da parte della Regione.
5) ENTITA DEL FINANZIAMENTO
Il contributo regionale è pari al 100% delle spese ammesse. Lentità massima del finanziamento è di Euro 100.000,00 per ciascun CAT: ai fini del calcolo del beneficio concedibile si applicano le modalità stabilite con il regime de minimis.
E concesso un acconto pari al 40% del finanziamento previsto, da erogarsi al momento dellammissione a contributo dellattività progettuale proposta.
Il saldo verrà erogato a presentazione, entro il 30 giugno 2005, del consuntivo relativo alle attività progettuali svolte. Il consuntivo dovrà contenere:
* una relazione finale sullattività progettuale svolta;
* lelelnco delle singole azioni svolte e fatturate, con lindicazione del numero e della data della fattura corrispondente.
6) CONTROLLI E MONITORAGGIO
I controlli e le verifiche saranno effettuati dalla Direzione Commercio e Artigianato e dagli uffici competenti e potranno riguardare leffettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni e lesibizione della documentazione, ivi compresi i bilanci e le fatture.
LAmministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.
7) REVOCHE
In caso di mancata realizzazione degli interventi o di perdita dei requisiti comportanti lautorizzazione regionale, si procederà alla revoca dellagevolazione, che comporterà la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.