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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 44

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 58-13841

Centri di Assistenza Tecnica al Commercio (CAT) - Art. 16 della L.R. 28/99 - Programma di intervento inerente i criteri e le modalita’ per l’ampliamento e l’innovazione delle attivita’ dei CAT anche tramite specifici progetti, per la costituzione e l’inizio attivita’ di sedi locali e decentrate - Spesa Euro 300.000,00 (Capitolo 26109/2004)

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

L’articolo 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha previsto che “al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla Regione all’esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all’art. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266".

La Regione Piemonte, in attuazione dell’articolo 23 del D. Lgs. 114/98, all’art. 16 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione”.

L’articolo 18, comma 1, lett. d) della L.R. 28/99 prevede il sostegno alla costituzione dei CAT ed il finanziamento per l’attuazione di specifici progetti.

Con D.G.R. n. 78-29567 del 1 marzo 2000 l’Amministrazione regionale ha definito il programma di intervento inerente i criteri e le modalità per l’istituzione dei Centri di Assistenza Tecnica, successivamente denominati CAT, e gli incentivi per l’istituzione e l’inizio attività dei medesimi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 3 agosto 2000 è stata concessa l’autorizzazione regionale, di cui all’art. 16 della L.R. 28/99 e D.G.R. 78-29567 del 1 marzo 2000, per l’istituzione di tre Centri di Assistenza Tecnica:

· C.A.T. COM S.c.r.l., Via Massena 20, 10128 Torino;

· C.A.T. Confcommercio Piemonte S.c.r.l., Piazza Castello 113, 10121 Torino

· C.A.T. Confesercenti Piemonte S.r.l., Corso Principe Eugenio 7/F, 10122 Torino.

Con D.G.R. 57-1478 del 27 novembre 2000 veniva definito il programma di intervento inerente i criteri e modalità per gli incentivi relativi all’inizio attività dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, con l’individuazione della tipologia di spesa ammissibile. In particolare si definivano le spese ammesse per la realizzazione strutturale e operativa dei CAT: attrezzature e macchinari d’ufficio, strumenti e prodotti informatici, strumenti e spese funzionali all’attivazione ed alla successiva attività del Centro, spese per la formazione professionale degli operatori, consulenze esterne.

Con determinazioni dirigenziali n. 322/2000 e n. 244/2001 venivano erogati, a titolo di incentivo per la costituzione e l’inizio attività dei CAT, Euro 99.676,18 per ognuno dei tre Centri di Assistenza Tecnica al Commercio nel limite del regime de minimis previsto dagli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE, della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) e della ”Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis" (96/C 68/06).

Nello spirito del D. Lgs. 114/98 e della normativa regionale in materia, è demendato ai CAT sia il ruolo di intermediari tra le imprese commerciali e la Pubblica Amministrazione, anche ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, sia il compito di agire come centri promotori dello sviluppo locale, attraverso l’incentivazione delle professionalità in loco.

Pertanto, si rende opportuno incentivare:

· la costituzione e l’inizio attività di sedi locali e decentrate dei CAT, al fine di realizzare una rete di assistenza tecnica diffusa ed operativa sul territorio regionale;

· l’ampliamento ed innovazione delle attività svolte dai CAT attualmente autorizzati, anche tramite specifici progetti.

Tutto ciò premesso;

visti gli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE;

visto il Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e il Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001;

visto il Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio;

visto il D.Lgs. n. 165/01;

vista la L.R. n. 51/97 “Norme sull’organizzazione degli Uffici e sull’ordinamento del personale” ed in particolare gli artt.17, 22, 23 e 52;

vista la L.R. 7/2001;

viste le LL.RR. 9/2004 e 10/2004;

vista la D.G.R. n. 49-10483/2003 e la D.G.R. 41-11545/2004 di conferma dell’assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato, tra le altre, delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 26109/2004 - UPB 17022 (accantonamento n. 100171) per un’entità pari ad Euro 300.000,00;

visto il documento di assegnazione delle risorse finanziarie dalla Direzione al Settore competente, nota prot. n. 2056/17 del 16/02/2004;

la Giunta, unanime, a voti resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare i criteri e le modalità per gli incentivi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, secondo quanto previsto all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si precisa, ai sensi dell’art. 3 u.c. della legge n. 241/90, che contro la presente deliberazione può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO - CAT

CRITERI PER GLI INCENTIVI ALLA COSTITUZIONE, INIZIO ATTIVITA’ E SPECIFICI PROGETTI

Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 - artt. 16 e 18

1) DEFINIZIONE

I Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, denominati CAT, svolgono attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento professionale a favore delle imprese commerciali del Piemonte, nelle seguenti materie:

* Innovazione tecnologica ed organizzativa

* Gestione economica e finanziaria d’impresa

* Accesso ai finanziamenti, anche europei

* Sicurezza e tutela dei consumatori

* Tutela dell’ambiente

* Igiene e sicurezza sul lavoro

* Interventi finalizzati all’introduzione di sistemi di qualità negli esercizi commerciali ed alla loro certificazione

* Altre materie previste dallo statuto dei CAT ed autorizzate dall’autorità competente

2) BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono i Centri di Assistenza Tecnica al commercio, denominati CAT, in possesso dell’autorizzazione regionale, di cui all’art. 16 della L.R. 28/99, alla D.G.R. n. 78-29567 del 1 marzo 2000 ed alla D.D. n. 200 del 3 agosto 2000.

3) INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMESSE

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente programma le iniziative finalizzate:

* alla costituzione e l’inizio attività di sedi locali e decentrate dei CAT, al fine di realizzare una rete di assistenza tecnica diffusa ed operativa sul territorio regionale;

* all’ampliamento ed all’innovazione delle attività svolte dai CAT attualmente autorizzati, anche tramite specifici progetti.

Sono considerate ammissibili le spese relative a:

* attrezzature e macchinari d’ufficio

* strumenti e prodotti informatici

* strumenti e spese funzionali all’attivazione ed alla successiva attività del Centro

* spese per la formazione professionale degli operatori

* consulenze esterne.

4) DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Le domande di finanziamento, in carta libera, devono essere presentate entro il quindici novembre 2004 alla Regione Piemonte - Direzione Commercio ed Artigianato - Piazza Nizza 44 10126 Torino.

Alla domanda dovrà essere allegato:

* relazione sulle attività progettuali per le quali si chiede il contributo;

* descrizione dei progetti con specifica indicazione delle finalità, dei destinatari, dei luoghi e dei tempi di intervento;

* preventivi degli interventi in progetto;

* dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del CAT attestante il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione.

5) ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Il contributo regionale è pari al 100% delle spese ammesse. L’entità massima del finanziamento è di Euro 100.000,00 per ciascun CAT: ai fini del calcolo del beneficio concedibile si applicano le modalità stabilite con il regime “de minimis”.

E’ concesso un acconto pari al 40% del finanziamento previsto, da erogarsi al momento dell’ammissione a contributo dell’attività progettuale proposta.

Il saldo verrà erogato a presentazione, entro il 30 giugno 2005, del consuntivo relativo alle attività progettuali svolte. Il consuntivo dovrà contenere:

* una relazione finale sull’attività progettuale svolta;

* l’elelnco delle singole azioni svolte e fatturate, con l’indicazione del numero e della data della fattura corrispondente.

6) CONTROLLI E MONITORAGGIO

I controlli e le verifiche saranno effettuati dalla Direzione Commercio e Artigianato e dagli uffici competenti e potranno riguardare l’effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni e l’esibizione della documentazione, ivi compresi i bilanci e le fatture.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.

7) REVOCHE

In caso di mancata realizzazione degli interventi o di perdita dei requisiti comportanti l’autorizzazione regionale, si procederà alla revoca dell’agevolazione, che comporterà la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.