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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 44

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Deroga alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 ‘’Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte’’)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 30, comma 1, della l.r. 7/1981, le licenze di pesca di tipo B previste dall’articolo 9 della l.r 7/1981, qualora siano rilasciate a cittadini stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo, ai cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, previa documentazione o autocertificazione della sussistenza di detti presupposti, non sono soggette al pagamento delle tasse indicate dall’allegato A della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dal numero d’ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) né ad alcun tributo od onere regionale comunque denominato.

2. Il minor gettito erariale regionale derivante dall’applicazione della presente legge, stimato in euro 25.000,00, é compensato riducendo le risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 nell’Unità Previsionale di Base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).".

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica)

1. Ai sensi dell’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), l’esenzione dalla tassa automobilistica di cui all’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli autoveicoli indicati nella predetta disposizione regionale si applica la disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale.".

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 13 bis (Disposizioni in materia di canoni)

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 38, della l. 350/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 l’introito dei proventi dei canoni derivanti dall’utilizzazione delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è annualmente trasferito alla Provincia medesima.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 38, della l. 350/2003 sono definite mediante specifico accordo di programma che determina altresì l’entità della riserva sull’importo da trasferire per il finanziamento delle attività regionali di monitoraggio e studio in materia di risorse idriche.".

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 ”Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato)

1. L’articolo 22 della l.r. 21/1997, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 é sostituito dal seguente:

‘’ Art. 22 (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese (EPAB) e all’EPAB Formazione.

2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dagli enti di cui al comma 1, per l’attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

a) incoraggiare l’esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;

b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;

c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell’attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario ed imprevisto;

d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale,

e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta dietro richiesta dell’EPAB e dell’EPAB Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario in esso previste.

5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.

6. Per l’anno 2004 la richiesta di contributo dell’EPAB, per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), é presentata entro il 30 novembre 2004.

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e) sono ammissibili ai contributi regionali 2004 le somme erogate dall’EPAB a partire dal 1° gennaio 2004’’.".

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 23 bis (Disposizioni in materia di presidi socio-assistenziali)

1. In attuazione dell’articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), che ha disposto l’abrogazione della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali), ed a modifica dell’Allegato A della l.r. 9/2004, lo stanziamento relativo al capitolo 20640 inserito nell’UPB 30032 (Politiche sociali - Rete delle strutture qualità servizi - Titolo II - Spese d’investimento) é ridotto di euro 171.557,09, che sono trasferiti sul capitolo 20480, appartenente alla medesima UPB.".

Art. 6.

1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 25 bis (Variazione della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 ‘’Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere’’ e della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 ‘’Legge finanziaria per l’anno 2003’’)

1. Dopo le parole ‘’il bilancio consuntivo di esercizio’’ del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 8/1995, viene inserito quanto segue:

‘’, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario,’’.

2. L’articolo 16 della l.r. 2/2003 é abrogato.".

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 25 ter (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 ‘’Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi - CIOV’’)

1. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 11/2004 é sostituito dal seguente:

‘’1. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà, da parte della Regione Piemonte, dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all’articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi’’.".

Art. 8.

1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 28 bis (Infrastrutture)

1. Si incrementa, per l’anno 2005, di 2 milioni di euro l’UPB 26022 (Trasporti - Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese di Investimento) - capitolo 25116 - per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo al potenziamento del ponte sul fiume Ticino in località Oleggio (NO).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UBP 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).".

Art. 9.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 bis (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 ‘’Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58’’)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, dopo le parole ‘’i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale’’ le seguenti: ‘’secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale’’.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, in fine le parole: ‘’in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale’’.

3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2004 sono aggiunte dopo le parole: ‘’Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale’’ le seguenti: ‘’in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale’’.".

Art. 10.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 ter (Esercizio del diritto di prelazione)

1. E’ autorizzata la concessione di un contributo di 500.000,00 euro al Comune di Miasino affinché possa esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto di ‘’Villa Nigra’’ in Miasino ai sensi ed attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Per l’attuazione di quanto autorizzato dal comma 1 é istituito apposito capitolo con la dotazione di 500.000,00 euro all’interno dell’UPB 31992 (Beni culturali - Direzione - Titolo II - Spese di investimento).

3. Alla copertura della maggior spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).".

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 quater (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) é prorogato sino al 30 giugno 2005. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

2. il termine di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 é prorogato sino al 30 giugno 2005.".

Art. 12.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 quinquies (Disposizioni finanziarie per l’anno 2005)

1. Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi ‘’Torino 2006’’ é autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 54,5 milioni di euro.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2005.".

Art. 13.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 sexies (Interventi in materia di edilizia residenziale)

1. E’ prevista, per l’anno 2005, l’iscrizione della somma di 7 milioni di euro nell’UPB 18042 (Edilizia - Programmazione e localizzazione risorse - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.

2. Tale iscrizione é finalizzata alla integrazione del programma di edilizia residenziale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione). Il programma é volto a porre rimedio alle più manifeste condizioni di disagio abitativo, anche attraverso il recupero ed il riuso di edifici pubblici da destinare, da parte dei Comuni, all’affitto ad anziani ultrasessantacinquenni, il cui reddito convenzionale ai fini dell’edilizia residenziale pubblica non superi, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo annuo di 23.315,00 euro.

3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo nell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 651.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 luglio 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 29 luglio 2004.

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 10 settembre 2004 con relazione di Matteo Brigandì.

- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 25 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota al titolo

- Il testo della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004) è pubblicato sul BUR n. 19, supplemento ordinario numero 2 del 18 maggio 2004.


Note all’articolo 1

- Il testo degli articoli 9, 12 e 30 della legge regionale 18 febbario 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 9. (Tipi di licenza)

1. Licenza di tipo A: autorizza il pescatore di mestiere all’esercizio della pesca mediante l’uso delle reti e altri attrezzi elencati dall’apposito regolamento regionale.

2. Licenza di tipo B: autorizza il pescatore dilettante all’esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con piu’ ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

3. La licenza di tipo A puo’ essere rilasciata soltanto a cittadini italiani.

“Art. 12 (Validita’ della licenza)

1. Le licenze di pesca hanno validita’ su tutto il territorio nazionale, per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo articolo 30.".

“Art. 30 (Tasse e soprattasse per le licenze)

1. Le licenze, per il primo anno in ogni caso, e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l’attivita’ di pesca, sono soggette al pagamento delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali.

2. La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle soprattasse tra le Province, in proporzione al numero delle licenze in atto in ciascuna di esse, affinche’ siano utilizzati per l’incremento, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nelle acque interne libere, l’organizzazione della vigilanza, lo sviluppo delle attivita’ tecnico-amministrative e sportive, nonche’ per ogni altra attivita’ riguardante il servizio e la disciplina della pesca.".


Note all’articolo 2

- Il testo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è il seguente :

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocita’ di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita’ vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l’esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell’integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), gia’ dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all’atto dell’immatricolazione.

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l’attivita’ propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all’apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attivita’ nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.".


Note all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è il seguente:

“Art. 65 (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

(omissis)

aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali);

(omissis)

- Per la l.r. 9/2004 si veda nota al titolo.


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 21, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Bilancio consuntivo di esercizio)

1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche’ del patrimonio.

2. Il bilancio consuntivo di esercizio, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario, e’ adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e’ inviato alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 412/1991.’’.


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi - CIOV), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Presidi ospedalieri della CIOV)

1. Le attività aziendali della CIOV ed i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all’esercizio delle attività medesime nei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, sono acquisiti dall’amministrazione regionale e sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 5, provvedono all’integrazione delle funzioni svolte dai presidi all’interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell’ articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con provvedimento di Giunta regionale, sulla base della ricognizione di cui all’articolo 4, è disposta, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l’assegnazione definitiva del personale all’azienda di destinazione. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L’acquisizione da parte della Giunta regionale dei complessi immobiliari ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dell’Ospedale evangelico valdese di Torino è disposta previa stima del loro valore sulla base di una perizia tecnica giurata asseverata.

4. L’acquisizione dei beni mobili, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte, valutati al valore netto attestato dai documenti contabili, è disposta sulla base della ricognizione di cui all’articolo 4.

5. I provvedimenti della Giunta regionale di trasferimento dei beni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell’ articolo 5, comma 3, del d. lgs. 502/1992 e successive modifiche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di trasferimento definitivo della proprietà, i beni di cui al presente comma restano attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, sulla base di specifico accordo con la CIOV, ne assumono la diretta gestione ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

6. Gli stanziamenti regionali destinati all’acquisizione dei beni, così come valutati ai sensi dei commi 3 e 4, confluiscono nella dotazione finanziaria per la gestione liquidatoria di cui all’articolo 6.

7. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà da parte della Regione Piemonte dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all’articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi.".


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 (Modifiche ed intergrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3.

1.L’ articolo 6 della l.r.16/1992 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6. (Borse di studio)

1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

2. Agli studenti risultati idonei è garantita l’assegnazione della borsa di studio per la durata dell’intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale, secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all’atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale, in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale.".

- Il testo del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5.

1.Dopo l’ articolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:

“ Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale)

1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l’Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell’articolo 6.

2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell’anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi.

3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all’assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonchè l’importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all’estero e dell’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. L’erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell’importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 2.".


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), è il seguente:

“Art. 2. (Inapplicabilita’ delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie)

1. La sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l’apertura o l’effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all’ articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorita’ competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell’autorizzazione provvisoria di cui all’ articolo 15, comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilita’ e delle prescrizioni di legge.

4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico puo’ essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all’adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino piu’ favorevoli.