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Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802
Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione
A relazione dellAssessore Cavallera:
Il 5 agosto 2004 è stata pubblicata la legge regionale 3 agosto 2004 n° 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici che costituisce attuazione della legge 22 febbraio 2001, n° 36.
Considerato che
lart. 13 della legge prevede, al comma 1, che i gestori degli impianti radioelettrici certifichino allamministrazione comunale la conformità dellimpianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nellautorizzazione e, al comma 2, specifica che latto di regolamentazione di cui allart. 5 comma 2, definisce, tra laltro, modalità e contenuti della certificazione;
lart. 2, comma 3, lettera a) stabilisce lesclusione dal campo di applicazione della legge degli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt e degli apparati dei radioamatori, con obbligo di comunicazione al comune, allARPA ed al CORECOM;
lart. 2, comma 3, lettera b) stabilisce lesclusione dal campo di applicazione della legge degli impianti e delle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione allARPA;
lart. 2, comma 4 prevede che le Forze armate e le Forze di polizia comunichino al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dellattivazione degli stessi e, nel caso di impianti già esistenti la comunicazione deve avvenire entro centoventi giorni dallentrata in vigore della legge.
Alla luce di quanto sopra, data la complessità e la varietà del parco delle infrastrutture per telecomunicazioni presenti nel territorio e attesa lurgenza di impartire istruzioni, si forniscono prime indicazioni regionali sotto forma di stralcio per lassolvimento delle disposizioni di legge, tese a:
§ garantire una modulistica semplificata concernente la conformità dellimpianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nellautorizzazione, sulla base di quanto riportato nellAllegato A alla presente deliberazione,
§ definire uno standard per la comunicazione di cui allart. 2 commi 3 e 4, sulla base di quanto riportato nell Allegato A alla presente deliberazione.
Agli obblighi di comunicazione e certificazione di cui alla l.r. n. 19/2004 devono conformarsi i gestori e i proprietari degli impianti di cui trattasi entrati in esercizio dal giorno di entrata in vigore della l.r. citata, e successivamente, secondo la modulistica riportata nell allegato A.
In questottica saranno ulteriormente messe a punto e definite le modalità ed i contenuti delle certificazioni cui sono tenuti i restanti gestori, con ladozione di un ulteriore provvedimento teso, tra laltro, a perfezionare e coordinare tutte le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti.
Pertanto
vista la legge regionale 3 agosto 2004 n° 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
visto che allart. 5 comma 2 della legge è previsto che la Giunta regionale emani direttive tecniche, con atto di indirizzo e regolamentazione;
valutata, per le motivazioni in premessa, la necessità e lurgenza di fornire istruzioni per lassolvimento delle disposizioni di legge, tramite ladozione di modulistica semplificata rinviando a successivo atto il perfezionamento delle direttive regionali in materia, con il fine di meglio definire e coordinare tutte le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti,
attesa lurgenza delladozione del presente atto, sotto forma di provvedimento stralcio, con riserva di acquisire successivamente il parere della conferenza di cui alla l.r. n. 34/1998, anche con riguardo alle successive disposizioni;
la Giunta Regionale unanime
delibera
di fornire prime indicazioni per la certificazione di cui allart. 13 comma 1 della l.r.19/04 concernente la conformità dellimpianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nellautorizzazione nonché per la comunicazione di cui allart. 2 commi 3 e 4 secondo la modulistica semplificata di cui all Allegato A quale parte integrante della presente deliberazione.
di stabilire che agli adempimenti di legge citati in narrativa, devono conformarsi, secondo le modalità di cui allallegato A, i gestori e i proprietari degli impianti di cui trattasi entrati in esercizio dal giorno di entrata in vigore della l.r. 19/2004 e successivamente;
di rinviare a successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e dei contenuti delle certificazioni cui sono tenuti i restanti gestori, al fine di meglio definire e coordinare le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.
(omissis)