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Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il 5 agosto 2004 è stata pubblicata la legge regionale 3 agosto 2004 n° 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici” che costituisce attuazione della legge 22 febbraio 2001, n° 36.

Considerato che

l’art. 13 della legge prevede, al comma 1, che i gestori degli impianti radioelettrici certifichino all’amministrazione comunale la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione e, al comma 2, specifica che l’atto di regolamentazione di cui all’art. 5 comma 2, definisce, tra l’altro, modalità e contenuti della certificazione;

l’art. 2, comma 3, lettera a) stabilisce l’esclusione dal campo di applicazione della legge degli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt e degli apparati dei radioamatori, con obbligo di comunicazione al comune, all’ARPA ed al CORECOM;

l’art. 2, comma 3, lettera b) stabilisce l’esclusione dal campo di applicazione della legge degli impianti e delle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all’ARPA;

l’art. 2, comma 4 prevede che le Forze armate e le Forze di polizia comunichino al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell’attivazione degli stessi e, nel caso di impianti già esistenti la comunicazione deve avvenire entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge.

Alla luce di quanto sopra, data la complessità e la varietà del parco delle infrastrutture per telecomunicazioni presenti nel territorio e attesa l’urgenza di impartire istruzioni, si forniscono prime indicazioni regionali sotto forma di stralcio per l’assolvimento delle disposizioni di legge, tese a:

§ garantire una modulistica semplificata concernente la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione, sulla base di quanto riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione,

§ definire uno standard per la comunicazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4, sulla base di quanto riportato nell’ Allegato A alla presente deliberazione.

Agli obblighi di comunicazione e certificazione di cui alla l.r. n. 19/2004 devono conformarsi i gestori e i proprietari degli impianti di cui trattasi entrati in esercizio dal giorno di entrata in vigore della l.r. citata, e successivamente, secondo la modulistica riportata nell’ allegato A.

In quest’ottica saranno ulteriormente messe a punto e definite le modalità ed i contenuti delle certificazioni cui sono tenuti i restanti gestori, con l’adozione di un ulteriore provvedimento teso, tra l’altro, a perfezionare e coordinare tutte le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti.

Pertanto

vista la legge regionale 3 agosto 2004 n° 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

visto che all’art. 5 comma 2 della legge è previsto che la Giunta regionale emani direttive tecniche, con atto di indirizzo e regolamentazione;

valutata, per le motivazioni in premessa, la necessità e l’urgenza di fornire istruzioni per l’assolvimento delle disposizioni di legge, tramite l’adozione di modulistica semplificata rinviando a successivo atto il perfezionamento delle direttive regionali in materia, con il fine di meglio definire e coordinare tutte le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti,

attesa l’urgenza dell’adozione del presente atto, sotto forma di provvedimento stralcio, con riserva di acquisire successivamente il parere della conferenza di cui alla l.r. n. 34/1998, anche con riguardo alle successive disposizioni;

la Giunta Regionale unanime

delibera

di fornire prime indicazioni per la certificazione di cui all’art. 13 comma 1 della l.r.19/04 concernente la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione nonché per la comunicazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 secondo la modulistica semplificata di cui all’ Allegato A quale parte integrante della presente deliberazione.

di stabilire che agli adempimenti di legge citati in narrativa, devono conformarsi, secondo le modalità di cui all’allegato A, i gestori e i proprietari degli impianti di cui trattasi entrati in esercizio dal giorno di entrata in vigore della l.r. 19/2004 e successivamente;

di rinviare a successivo atto deliberativo la definizione delle modalità e dei contenuti delle certificazioni cui sono tenuti i restanti gestori, al fine di meglio definire e coordinare le documentazioni e le dichiarazioni con le previsioni normative di settore vigenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

(omissis)

Allegato