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Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004
Codice 32.1
D.D. 29 ottobre 2004, n. 262
Bando Modalita e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2003/2004" (Determinazione n. 193/2003 e art. 7 Regolamento n. 11/2003 di attuazione della l.r. 10/2003) - Rettifica determinazioni n. 48 del 26.3.2004, n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 - Domande inammissibili a seguito supplemento distruttoria
Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 Esercizio del diritto alla libera scelta educativa ed il relativo Regolamento di attuazione n. 11/R del 1 agosto 2003;
Visto il bando Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2003/2004" approvato con determinazione dirigenziale n. 193 del 22 agosto 2003 in attuazione dellarticolo 7 del citato regolamento.
Viste le determinazioni dirigenziali n. 48 del 26.3.2004 di approvazione dellelenco delle domande ammissibili e n. 49 del 26.3.2004 con le risultanze istruttorie delle domande non ammissibili e lelenco delle domande parzialmente inammissibili al contributo regionale.
Considerato che a seguito di questa prima istruttoria è stata inviata comunicazione scritta a tutti i richiedenti e che, alla luce dei chiarimenti offerti, è stato possibile completare listruttoria delle domande ed emettere le determinazioni dirigenziali n 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 di approvazione della graduatoria, sotto forma di elenco, delle istanze ammesse a contributo.
Considerato che per n. 188 domande inserite nella determinazione n. 91 del 20 maggio 2004 per le quali era stato richiesto un supplemento di istruttoria, è stata subordinata la liquidazione del relativo contributo alla acquisizione da parte dellAmministrazione regionale di tutti gli elementi necessari ancora mancanti;
Rilevato che è pervenuta allAmministrazione regionale ulteriore documentazione, che ha consentito di compiere un supplemento di istruttoria per n. 23 istanze che erano state dichiarate ammissibili a contributo dalla determinazione n. 48 del 26.3.2004 e per n. 17 ammesse a contributo ed inserite nelle determinazioni n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004;
Considerato che a seguito di questo ulteriore esame tali istanze sono risultate non più finanziabili;
Rilevato che per n. 43 domande i richiedenti non hanno riscontrato alla richiesta dellAmministrazione di integrazione dellistanza a suo tempo presentata e che pertanto le stesse non possono essere ammesse a contributo in quanto carenti di elementi essenziali;
Esaurita tutta la fase istruttoria relativa alle domande ex l.r. 10/2003 relative allanno scolastico 2003/2004;
Ritenuto opportuno rettificare le precedenti determinazioni dirigenziali n. 48 del 26.3.2004, n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 dichiarando inammissibili le n. 83 istanze di cui allallegato elenco alla presente determinazione per le motivazioni indicate nel medesimo allegato.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e s.m.i.) (artt. 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità e 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali );
Visto larticolo 23 della l.r. 51/1997 Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale;
Visto larticolo 6 della legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
determina
di rettificare le proprie precedenti determinazioni n. 48 del 26.3.2004, n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 dichiarando non ammissibili, per le motivazioni specificate nellallegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione, le istanze contenute in tale elenco allegato.
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellarticolo 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R Ordinamento e disciplina dellattività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Direttore regionale
Rita Marchiori