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Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004

Codice 32.1
D.D. 29 ottobre 2004, n. 262

Bando “Modalita’ e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2003/2004" (Determinazione n. 193/2003 e art. 7 Regolamento n. 11/2003 di attuazione della l.r. 10/2003) - Rettifica determinazioni n. 48 del 26.3.2004, n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 - Domande inammissibili a seguito supplemento d’istruttoria

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 11/R del 1 agosto 2003;

Visto il bando Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2003/2004" approvato con determinazione dirigenziale n. 193 del 22 agosto 2003 in attuazione dell’articolo 7 del citato regolamento.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 48 del 26.3.2004 di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e n. 49 del 26.3.2004 con le risultanze istruttorie delle domande non ammissibili e l’elenco delle domande parzialmente inammissibili al contributo regionale.

Considerato che a seguito di questa prima istruttoria è stata inviata comunicazione scritta a tutti i richiedenti e che, alla luce dei chiarimenti offerti, è stato possibile completare l’istruttoria delle domande ed emettere le determinazioni dirigenziali n 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 di approvazione della graduatoria, sotto forma di elenco, delle istanze ammesse a contributo.

Considerato che per n. 188 domande inserite nella determinazione n. 91 del 20 maggio 2004 per le quali era stato richiesto un supplemento di istruttoria, è stata subordinata la liquidazione del relativo contributo alla acquisizione da parte dell’Amministrazione regionale di tutti gli elementi necessari ancora mancanti;

Rilevato che è pervenuta all’Amministrazione regionale ulteriore documentazione, che ha consentito di compiere un supplemento di istruttoria per n. 23 istanze che erano state dichiarate ammissibili a contributo dalla determinazione n. 48 del 26.3.2004 e per n. 17 ammesse a contributo ed inserite nelle determinazioni n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004;

Considerato che a seguito di questo ulteriore esame tali istanze sono risultate non più finanziabili;

Rilevato che per n. 43 domande i richiedenti non hanno riscontrato alla richiesta dell’Amministrazione di integrazione dell’istanza a suo tempo presentata e che pertanto le stesse non possono essere ammesse a contributo in quanto carenti di elementi essenziali;

Esaurita tutta la fase istruttoria relativa alle domande ex l.r. 10/2003 relative all’anno scolastico 2003/2004;

Ritenuto opportuno rettificare le precedenti determinazioni dirigenziali n. 48 del 26.3.2004, n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 dichiarando inammissibili le n. 83 istanze di cui all’allegato elenco alla presente determinazione per le motivazioni indicate nel medesimo allegato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ”);

Visto l’articolo 23 della l.r. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

Visto l’articolo 6 della legge 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

determina

di rettificare le proprie precedenti determinazioni n. 48 del 26.3.2004, n. 74 del 26.4.2004 e n. 91 del 20.5.2004 dichiarando non ammissibili, per le motivazioni specificate nell’allegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione, le istanze contenute in tale elenco allegato.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Allegato