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Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2004, n. 25-13534

Adeguamento del limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

A relazione dell’Assessore Botta:

La deliberazione CIPE del 13 marzo 1995, avente ad oggetto “Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l’assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni”, stabilisce, al paragrafo 3.1, che “In mancanza di successive delibere di questo Comitato, le regioni aggiornano il limite di reddito per l’accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”;

l’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, e s.m.i., prevede quale requisito essenziale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica il possesso da parte del nucleo familiare di un reddito annuo complessivo - come definito dalla legge stessa - non superiore al vigente limite di accesso;

la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 11-7251 del 7 ottobre 2002, ha adeguato il limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a far data dall’1 gennaio 2003, con riferimento alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo dicembre 1999-dicembre 2001, fissandolo in euro 10.580,18;

risulta, pertanto, necessario procedere all’ulteriore adeguamento di detto limite di accesso, a far data dall’1 gennaio 2005, con riferimento alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo dicembre 2001-dicembre 2003;

tale variazione è indicata nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, redatto dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, che evidenzia che “Fatto uguale a 100 l’indice del mese di dicembre 2001, l’indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 105,0"; il nuovo limite risulta, pertanto, da un incremento pari al 5,0 per cento del limite vigente;

pertanto, tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di incrementare, a far data dall’1 gennaio 2005, il limite di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, e s.m.i., sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo dicembre 2001 - dicembre 2003, in misura pari al 5,0 per cento e stabilendolo quindi in euro 11.109,19.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)