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Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2004, n. 25-13534
Adeguamento del limite di reddito per laccesso alledilizia residenziale pubblica sovvenzionata
A relazione dellAssessore Botta:
La deliberazione CIPE del 13 marzo 1995, avente ad oggetto Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per lassegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni, stabilisce, al paragrafo 3.1, che In mancanza di successive delibere di questo Comitato, le regioni aggiornano il limite di reddito per laccesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
larticolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, e s.m.i., prevede quale requisito essenziale per laccesso alledilizia residenziale pubblica il possesso da parte del nucleo familiare di un reddito annuo complessivo - come definito dalla legge stessa - non superiore al vigente limite di accesso;
la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 11-7251 del 7 ottobre 2002, ha adeguato il limite di reddito per laccesso alledilizia residenziale pubblica sovvenzionata a far data dall1 gennaio 2003, con riferimento alla variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo dicembre 1999-dicembre 2001, fissandolo in euro 10.580,18;
risulta, pertanto, necessario procedere allulteriore adeguamento di detto limite di accesso, a far data dall1 gennaio 2005, con riferimento alla variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo dicembre 2001-dicembre 2003;
tale variazione è indicata nellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, redatto dallIstituto nazionale di statistica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, che evidenzia che Fatto uguale a 100 lindice del mese di dicembre 2001, lindice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 105,0"; il nuovo limite risulta, pertanto, da un incremento pari al 5,0 per cento del limite vigente;
pertanto, tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
delibera
di incrementare, a far data dall1 gennaio 2005, il limite di reddito per laccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui allarticolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, e s.m.i., sulla base della variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo dicembre 2001 - dicembre 2003, in misura pari al 5,0 per cento e stabilendolo quindi in euro 11.109,19.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)