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Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 / 11 / 2004

Codice 14.7
D.D. 21 luglio 2004, n. 500

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Funivie Oropa S.p.A. - Comune: Biella (BI) - Tipo di intervento: posa di pali di ancoraggio per le operazioni di scarico impianto nella campata 16 - 17 della cabinovia AM48 Oropa Sport - Monte Camino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Funivie Oropa S.p.A. ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla posa di pali di ancoraggio per le operazioni di scarico impianto nella campata 16-17 della cabinovia AM48 Oropa Sport - Monte Camino su terreni in Comune di Biella (BI), correttamente individuati sulle planimetrie di progetto allegate all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I movimenti di terra e la rimozione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;

2. non dovranno essere danneggiate le piante limitrofe alle zone di intervento e non dovrà essere arrecata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua;

3. il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni dovranno essere portati in discarica autorizzata;

4. per la realizzazione delle opere dovrà essere utilizzata la viabilità esistente e non dovranno essere effettuati scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

5. scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e, in corso d’opera, dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;

6. il materiale di scavo in esubero dovrà essere sistemato, opportunamente consolidato e inerbito nelle vicinanze delle opere, con modalità tali da impedirne il trasporto a valle da parte delle acque di ruscellamento;

7. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata per quanto riguarda la parte tecnica, la parte geologica e nivologica e la parte di recupero ambientale;

8. per eventuali lavori preparatori quali apertura di piste d’avvicinamento, posa di teleferiche, costruzione di piazzole di deposito, fabbricati precari ecc. dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione dalla Ditta costruttrice.

I lavori dovranno essere ultimati entro 4 anni dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera prevista o finanziata da leggi o provvedimenti statali, regionali o della C.E. e di opere di ristrutturazione, manutenzione e risistemazione di opere esistenti.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/83.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi