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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

Codice 10.7
D.D. 4 agosto 2004, n. 883

Comune di Castelmagno (CN). Istanza di rinnovo di concessione amministrativa di terreni comunali gravati da uso civico, distinti al NCT Fg. 34 mapp. 2p - 3 - 4 - 5p, ad uso alpeggio denominato “Alpe Pra Giulian” di complessivi mq. 2.332.969. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Castelmagno (CN), a dare in concessione amministrativa a terzi ad uso pascolo estivo per un periodo di anni quattro, a far data dalla stagione pascoliva 2004, eventualmente rinnovabili (fatte salve diverse disposizioni di legge), i terreni comunali gravati da uso civico indicati in premessa;

che il Comune di Castelmagno (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il privato relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto, sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere delle concessioni, salvo rinnovo delle stesse, dovranno essere restituiti al Comune ripristinati, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti Autorità, a cura e spese del concessionario;

- il Comune di Castelmagno (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri