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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

Codice 10.7
D.D. 20 luglio 2004, n. 815

Comune di Rueglio (TO). Autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, per un periodo di venti anni, dei terreni comunali gravati da uso civico (mq. 31500), necessari per l’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario dei pascoli di Cima Bossola, mediante la sistemazione e l’adeguamento dell’esistente pista pastorale e la costruzione dell’acquedotto rurale nei versanti Sud e Nord-Est

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di sanare, a titolo gratuito e a favore del Comune di Rueglio, la costruzione e il passato esercizio dell’esistente pista pastorale che è oggetto di nuovo intervento, in quanto, come evidenziato dal Comune, sin dall’origine è stata prevalentemente utilizzata a scopo agro-silvo-pastorale;

- di autorizzare il Comune di Rueglio (TO), a titolo gratuito e a proprio favore, per un periodo di anni venti, a mutare la destinazione d’uso di 31.500 mq di terreno comunale gravato da uso civico, così come a seguito individuato;

per la realizzazione della pista pastorale:

- mq. 4.500, al foglio N.C.T. di Rueglio n. 1, mappale n. 4;

- mq. 21.900, al foglio N.C.T. di Rueglio n. 2, mappale, n. 43;

per la realizzazione dell’acquedotto rurale versante sud:

- mq. 1.180, al foglio N.C. T. di Rueglio n. 1, mappale, n. 4;

- mq. 840, al foglio N.C. T. di Rueglio n. 2, mappale, n. 43;

per la realizzazione dell’acquedotto rurale versante nord-est;

- mq. 3.080, al foglio N.C.T. di Rueglio n. 2, mappale, n. 43;

- che il Comune non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;

- di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituiti alla collettività ripristinati per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Comune; qualora ricorra il caso, un primo intervento di recupero delle aree dovrà essere effettuato al termine dei lavori di realizzazione delle opere;

- tutte le spese amministrative, notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico del Comune, secondo quanto di competenza;

- il Comune di Rueglio dovrà impegnarsi a garantire l’utilizzo delle opere insistenti sui beni gravati da uso civico di cui alla presente autorizzazione esclusivamente ai soggetti posti a tutela di detti beni, e ai soggetti aventi diritto all’utilizzo dei beni gravati da uso civico di cui dette nuove opere costituiscono miglioramento fondiario; ogni ulteriore utilizzo diverso da quello avanti evidenziato, potrà essere rilasciato esclusivamente previa regolare autorizzazione rilasciata ai sensi di legge con il pagamento del relativo canone di concessione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri