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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2004, n. 41-13507

Legge n. 191/2004. Direttive in merito alle spese per missioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di emanare la seguente direttiva concernente le disposizioni per l’applicazione dell’articolo 1 commi 10 ed 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 in merito alla razionalizzazione delle spese di funzionamento, con specifico riferimento alle missioni, prevedendo l’esecuzione di quanto segue:

a) ridurre al minimo le unità di personale necessarie per la missione;

b) evitare di prenotare voli aerei in business class, ma preferire la economy class; ridurre la richiesta di biglietti aerei a tariffa piena/aperti, preferendo le tariffe ridotte/chiuse/speciali e low-cost; prenotare sempre un biglietto di A/R, anziché due distinti biglietti di sola andata e solo ritorno;

c) ridurre i pernottamenti non essenziali, qualora sia ad esempio possibile recarsi in giornata nella sede di missione;

d) prenotare pernottamenti non superiori alla categoria 3 stelle, salvo casi di utilizzo di convenzioni con hotel 4 stelle il cui costo sia equiparabile alla categoria inferiore;

e) incaricare la Direzione Bilanci e Finanze di adottare convenzioni particolarmente vantaggiose con le principali catene alberghiere e con le imprese associate di servizio-taxi per il trasporto tra l’abitazione del dipendente e l’aeroporto di Torino (al fine di ridurre i costi del parcheggio dell’auto propria), nonché tra l’aeroporto di Roma e la sede di destinazione;

f) privilegiare l’uso del trasporto pubblico e consentire l’uso del taxi solamente in presenza di specifiche esigenze quali:

* arrivo o partenza nella/dalla località di missione tra le ore 22 e le 6, in quanto durante tale periodo è presumibile non siano operativi i mezzi di trasporto pubblici;

* trasporto di bagaglio, altro materiale o strumenti occorrenti per l’espletamento dell’incarico, particolarmente pesanti, ingombranti o di particolare valore;

* raggiungere luoghi, all’interno della località di missione, non collegati con mezzi di trasporto pubblici o collegati in modo particolarmente disagevole in conseguenza del tempo o del numero di mezzi pubblici da utilizzare;

* indifferibili esigenze di tempestività che trovino giustificazione, ad esempio, con una riduzione dei costi di pernottamento;

g) ridurre le autorizzazioni per corsi di formazione/aggiornamento all’estero;

h) utilizzare, qualora possibile, gli uffici di Roma e di Bruxelles per evitare di recarsi in missione esclusivamente per acquisire notizie e documenti;

i) incentivare la compartecipazione alle spese di missione degli enti od organizzazioni partner e/o di supporto;

j) prevedere l’adozione di un budget di Direzione relativo alle missioni;

k) predisporre uno studio di fattibilità circa l’uso delle carte di credito, ai sensi degli artt. 30 e 32 del Regolamento regionale di contabilità del 5 dicembre 2001, n. 18/R, analizzando anche le applicazioni sperimentate con successo in altre pubbliche amministrazioni;

- di prevedere che il limite di spesa per le missioni estere di cui all’articolo 1, commi 10 ed 11 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, possa essere superato solo dietro lettera scritta e motivata del Direttore responsabile, inviata contestualmente alla richiesta al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, nei seguenti “casi eccezionali”:

a) dimostrabili motivazioni di natura tecnico-economica;

b) apprezzabili vantaggi e benefici che deriverebbero direttamente dalla missione;

c) altre valutazioni comprovabili in termini di costo/opportunità;

- di dar facoltà al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale di adottare, nel pieno rispetto dei casi eccezionali sopra evidenziati, un motivato provvedimento per il superamento del suddetto limite, previa comunicazione alla Struttura Organizzativa Speciale Controllo di Gestione, che è tenuta ad esprimersi esclusivamente sul merito delle giustificazioni addotte in termini di costo/opportunità;

- di far salve le autorizzazioni nel frattempo concesse, qualora coerenti con le motivazioni per il supero, considerati i tempi necessari per l’applicazione della norma;

- di prevedere peculiari indicazioni in ordine al contenimento delle spese per le missioni politico-istituzionali, in coerenza con le finalità della presente deliberazione;

- di dare mandato alla Struttura Organizzativa Speciale Controllo di Gestione, in accordo con le Direzioni Bilanci e Finanze ed Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane, affinché siano celermente definiti altri eventuali provvedimenti e note di chiarimento d’immediata adozione;

- di istituire, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 51/97, una struttura temporanea flessibile per la realizzazione di specifiche azioni necessarie per un’applicazione graduale degli interventi più strutturati di razionalizzazione e contenimento della spesa per le missioni;

- di incardinare la struttura temporanea presso la Struttura Organizzativa Speciale Controllo di Gestione;

- di prevedere che la struttura temporanea sia composta da tre unità di personale e termini i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con l’obbligo di elaborare una relazione intermedia per la Giunta Regionale entro il primo semestre ed una relazione conclusiva contenente lo stato di avanzamento dei progetti di razionalizzazione intrapresi;

- di dare mandato ai direttori regionali della Struttura Organizzativa Speciale Controllo di Gestione, delle Direzioni Bilanci e Finanze, nonché Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane, affinché siano celermente individuati i rispettivi componenti designati;

- di disporre che i responsabili degli uffici di comunicazione, per l’attività dell’organo politico, nonché i direttori regionali, per il personale sia dirigente che delle categorie, diffondano i contenuti della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)