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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

Codice 16.4
D.D. 6 agosto 2004, n. 179

R.D. 1443/1927 e s.m.i.. Rinnovo della concessione mineraria per magnesite ed olivina “Bric Carlevà” nei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte. Istanza della ditta Nuova Cives S.r.l.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Alla Società Nuova Cives S.r.l., con sede legale in Savona - Via Paleocapa n. 11/9, in persona del legale rappresentante Sig. Matteo Ferrero, è accordato il rinnovo della concessione mineraria per magnesite ed olivina denominata “Bric Carlevà” nei territori dei Comuni di Baldissero Canavese, Castellamonte e Vidracco, provincia di Torino. La scadenza della vigenza del titolo minerario è fissata al 18 settembre 2006.

Art. 2. I lavori di coltivazione, oggetto della presente Determina, devono essere eseguiti in conformità con il progetto presentato. Inoltre la concessionaria è tenuta a:

- presentare relazione annuale con elaborati topografici, planimetrie e sezioni di aggiornamento concernente i lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti. La suddetta relazione deve essere inviata alla Direzione Industria, al Comune di Vidracco, alla Provincia di Torino e all’A.R.P.A.;

- realizzare attività di monitoraggio volte a verificare l’integrità e la vitalità delle specie e degli habitat presenti nel S.I.C. con riferimento in particolare a quelle dichiarate di importanza comunitaria e prioritarie. Tale attività deve essere oggetto di uno specifico protocollo da concordare entro 30 giorni dalla data di rinnovo della concessione mineraria, con l’Ente di gestione dell’Area protetta e con il Settore Pianificazione Aree protette;

- ripristinare i luoghi già dismessi dall’attività mediante il riutilizzo della coltre pedologica e delle zolle dei cotici naturali rimosse dalle zone di nuova attività mineraria;

- utilizzare per gli interventi di recupero ambientale previsti nelle nuove aree minerarie i materiali di scotico precedentemente accantonati; possono essere utilizzati materiali di provenienza alloctona, qualora nel corso degli interventi di recupero non siano sufficienti i quantitativi di terreno agrario reperibili nel sito di miniera, previa comunicazione all’Ente di Gestione dell’Area protetta e accertamento in merito alla compatibilità con le caratteristiche del sito.

Art. 3

a) Di fissare il canone annuo anticipato a decorrere dal 4.07.2003 in Euro 4168,75 (quattromilacentosessantotto/75) pari a Euro 33,35 (trentatre/35) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di Concessione, quale canone dovuto per l’anno 2003, che sarà introitato sul capitolo 2120 del bilancio 2003 (Accertamento n. 58/04) mediante versamento sul Conto Corrente Postale intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Bric Carlevà, Comuni di Baldissero Canavese, Castellamonte e Vidracco, provincia di Torino”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) di fissare la tassa regionale sulle concessioni regionali pari al 100% del canone annuo, corrispondente a Euro 4168,75 (quattromilacentosessantotto/75) pari a Euro 33,35 (trentatre/35) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione di cui alla precedente lettera a), ai sensi della Legge 16 maggio 1970, n. 281, da versare tramite Conto Corrente Postale intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” - capitolo 50 (Accertamento n. 58/04) per l’anno 2003, causale “Tassa sulle concessioni regionali, concessione mineraria Bric Carlevà, Comuni di Baldissero Canavese, Castellamonte e Vidracco, provincia di orino”;

c) i sopraccitati importi saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, in misura pari alle variazioni dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente, accertate dall’ISTAT.

Art. 4. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a:

a) iniziare i lavori di coltivazione entro due mesi dalla data di notifica della presente Determinazione;

b) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

c) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonchè della tutela dei pubblici interessi;

d) corrispondere alla Tesoreria della Regione Piemonte, specificando le causali dei versamenti, gli importi indicati all’Art. 3 lettera “a” e “b” e l’imposta di bollo di Euro 10,33 ai sensi dell’art. 6 del D.L. 565/1995;

e) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

Art. 5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della L.R. 40/1998 la Ditta concessionaria prima di dare corso alla suddetta variante è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 10 della citata L.R. 40/1998.

Art. 6. Alla scadenza della concessione mineraria il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, è tenuto a richiedere l’avvio della fase di valutazione di compatibilità ambientale per i lavori che non siano già stati autorizzati antecedentemente con la citata Determina Regionale n. 48 del 23 marzo 2004.

Art. 7. Nel caso i possessori dei fondi si appongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Art. 8. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 9. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto