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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

Codice 16.4
D.D. 8 luglio 2004, n. 147

L.R. 69/1978 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al secondo quinquennio del progetto esecutivo di sistemazione definitiva del subambito previsto all’interno dell’Ambito 15 del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po tramite ampliamento della cava in loc. Germaire dei Comuni di Carmagnola e Carignano, istanza della Soc. Cave Germaire S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Cave Germaire S.p.A. con sede legale in Carignano (TO) Regione Germaire, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione, all’ampliamento dell’attività estrattiva in località Germaire nei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) ed alla realizzazione degli interventi di valorizzazione ambientale progettati e previsti nella seconda fase quinquennale del progetto generale in oggetto, sino al 29 giugno 2009.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 10-4661 del 30 novembre 2001 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

4. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 1.788.000 (unmilione settecento ottantottomila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determina dirigenziale n. 190 del 23 dicembre 1999. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’attuazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 10-4661 del 30 novembre 2001 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto