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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004
Codice 12
D.D. 21 settembre 2004, n. 216
Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni V.Q.P.R.D. del Piemonte
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché entro i limiti stabiliti dalla U.E per taluni vini a Denominazione dOrigine prodotti in Piemonte e qui elencati:
Barbaresco
Barolo
Barbera dAlba
Colli Tortonesi
Dolcetto dAlba
Dolcetto di Dogliani
Dolcetto di Diano dAlba
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Roero
Roero Arneis
Langhe Arneis
Langhe Bianco
Langhe Chardonnay
Langhe Dolcetto
Langhe Nebbiolo
Langhe Favorita
Langhe Freisa
Langhe Rosso
Nebbiolo dAlba
Verduno Pelaverga
Comprese, ove non altrimenti specificato, tutte le tipologie previste da ciascun disciplinare di produzione, anche con riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive.
La presente autorizzazione non è applicabile per tutti quei vini il cui titolo alcolometrico volumico minimo naturale stabilito dal disciplinare si trovi già ai minimi consentiti dalla U.E. e cioè 9,5 gradi per i vini e 9,0 gradi per gli spumanti.
La presente determinazione sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
Il Dirigente resposabile
Enrico Zola