Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

Codice 12
D.D. 21 settembre 2004, n. 216

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione di alcuni V.Q.P.R.D. del Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché entro i limiti stabiliti dalla U.E per taluni vini a Denominazione d’Origine prodotti in Piemonte e qui elencati:

Barbaresco

Barolo

Barbera d’Alba

Colli Tortonesi

Dolcetto d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Diano d’Alba

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Roero

Roero Arneis

Langhe Arneis

Langhe Bianco

Langhe Chardonnay

Langhe Dolcetto

Langhe Nebbiolo

Langhe Favorita

Langhe Freisa

Langhe Rosso

Nebbiolo d’Alba

Verduno Pelaverga

Comprese, ove non altrimenti specificato, tutte le tipologie previste da ciascun disciplinare di produzione, anche con riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive.

La presente autorizzazione non è applicabile per tutti quei vini il cui titolo alcolometrico volumico minimo naturale stabilito dal disciplinare si trovi già ai minimi consentiti dalla U.E. e cioè 9,5 gradi per i vini e 9,0 gradi per gli spumanti.

La presente determinazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente resposabile
Enrico Zola