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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 21-13675

Programma regionale di applicazione del Decreto 11 settembre 1999, n. 401 “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare il programma di finanziamento in applicazione del Decreto MIPAF 11 settembre 1999, n. 401, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato “A”);

2) di destinare al presente programma i fondi assegnati dallo Stato con apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 ottobre 2000, n. 155816.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

DECRETO M.I.P.A. 11 settembre 1999, N. 401 - “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO ”

III Programma regionale per l’applicazione
Elettrificazione degli alpeggi montani
Settembre 2004

PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO M.I.P.A. 11 settembre 1999, N. 401

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente programma applica in Piemonte il Decreto MIPA 11 settembre 1999, n. 401 di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 1, commi 3 e 4.

2. Legge 9 gennaio 1991, n. 10, per alcuni criteri di valutazione degli interventi.

3. Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004.

2 INTERVENTI FINANZIABILI

Elettrificazione con fonti rinnovabili di alpeggi montani

1. Sono ammessi interventi di elettrificazione mediante impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici di fabbricati rurali localizzati in territori classificati montani. L’uso di tali fabbricati deve essere esclusivamente agricolo, annuale o stagionale.

2. I fabbricati ed i siti dove essi sono localizzati non devono essere allacciati alla rete elettrica.

3. La potenza massima ammissibile è di 400 W per gli impianti fotovoltaici e di 5 kW per gli impianti idroelettrici.

3 LIMITI DI SPESA

1. La spesa minima ammissibile per ciascuno degli interventi non dovrà essere inferiore a Euro 6.000, IVA esclusa.

2. La spesa massima ammissibile per ciascuno degli interventi non dovrà essere superiore a 40.000 Euro, IVA esclusa.

3. Le domande dovranno essere relative a interventi da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa.

4 BENEFICIARI

1. Coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati.

2. Enti pubblici proprietari di alpeggi.

5 ENTITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Per la realizzazione degli interventi sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, con l’esclusione dell’IVA.

2. Per gli enti pubblici proprietari di alpeggi il contributo è elevato al 50%.

3. Sono ammesse le spese tecniche per un importo fino al 8% del costo complessivo dell’intervento.

4. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso intervento.

5. Non possono essere concessi contributi per interventi resi necessari da obblighi di legge.

6 GRADUATORIE E PRIORITA’

1. La graduatoria verrà stabilita in base al rapporto fra kW installati e spesa prevista, moltiplicando per un coefficiente 20 nel caso di impianto fotovoltaico.

2. A parità di indice di valutazione saranno ritenuti prioritari:

a) Interventi che utilizzano in modo integrato fonti rinnovabili e interventi di risparmio energetico;

b) Interventi proposti da agricoltori a titolo principale fra i 18 e i 40 anni. Per le aziende associate almeno il 50% di agricoltori fra i 18 e i 40 anni.

7 PROCEDURE

A - Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere inviate in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all’Agricoltura, Direzione Territorio rurale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino. Le domande possono essere altresì consegnate a mano allo stesso indirizzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.

2. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.

3. Le scadenze per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 10 febbraio 2004.

4. Ogni plico, che riporterà sulla busta la dicitura: “Domanda di contributo per elettrificazione di alpeggi”, dovrà contenere una sola domanda; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall’ufficio regionale di cui sopra.

5. Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per più interventi per un unico beneficiario può presentare un’unica domanda corredata dalle schede e dalla documentazione tecnica per ogni singolo intervento.

6. Gli interventi funzionalmente connessi e ubicati nello stesso sito dovranno essere oggetto di un’unica domanda.

7. Le domande, redatte sull’apposita modulistica o su fotocopia integrale della stessa, dovranno essere correttamente compilate, sottoscritte e corredate, a pena di esclusione, da:

a) una o più schede tecniche che illustrino ogni intervento proposto;

b) relazione esplicativa dell’intervento firmata da un tecnico iscritto all’albo di un Ordine o Collegio professionale competente per materia. La relazione suddetta dovrà essere redatta seguendo lo schema predisposto dalla Regione Piemonte allegato alla modulistica;

c) Corografiia e planimetria dell’alpeggio.

8. Le domande il cui stampato o le relative schede tecniche risultino incomplete, riportino dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno inserite nella graduatoria.

9. La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è quella che sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale. Tale modulistica potrà essere scaricata dal sito internet della Regione Piemonte.

B - Finanziamento delle domande

1 Per le domande finanziabili viene redatto apposito provvedimento di impegno attraverso Determinazione Dirigenziale nel quale vengono indicati la spesa ammessa, il contributo concesso, le eventuali prescrizioni ed il tempo per l’esecuzione delle opere.

2 Chi intende iniziare i lavori o procedere agli acquisti prima di tale provvedimento è tenuto a darne comunicazione scritta, pena il decadimento del contributo, e, in ogni caso, ciò non comporta nessun impegno da parte della Regione.

C - Obblighi del richiedente

1. Il richiedente si impegna a completare le opere oggetto dell’intervento ed a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria, entro 6 mesi dalla data in cui riceve la comunicazione del provvedimento di impegno.

2. Su motivata istanza può essere concessa la proroga del termine di cui al precedente comma per un massimo improrogabile di ulteriori 6 mesi, qualora le opere siano già iniziate.

3. Eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione.

D - Procedure per l’erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo sarà effettuata a lavori ultimati, su presentazione di copia autentica delle fatture quietanzate relative alle spese ammesse, accompagnate dalla certificazione a norma di legge delle opere, ove necessaria. La Regione si riserva la facoltà di verificare la conformità dell’opera al progetto presentato, anche mediante sopralluogo.

2. Il beneficiario può chiedere un’acconto fino all’80% del contributo approvato, a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio lavori garantita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari alla cifra richiesta, che verrà svincolata dopo il saldo.

3. Qualora la spesa documentata sia inferiore a quella ammessa, il contributo sarà computato sulla spesa documentata nella percentuale approvata.

E - Revoca del contributo

1. La Regione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, l’esistenza degli impianti e la loro efficienza, relativamente ai periodi di durata tecnica, stabilita dal metodo Enea per i singoli interventi.

2. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) in caso di mancato conseguimento del risparmio energetico dichiarato a causa dell’asportazione, della disattivazione o della mancata o inadeguata manutenzione relativamente ai periodi di durata tecnica degli impianti di cui al precedente punto 1.

b) In caso di anticipato inizio lavori o acquisti senza preventiva comunicazione scritta di cui alla lettera C, punto 2.

nel caso di discordanze significative tra la documentazione finale inviata e quanto accertato in loco dagli uffici regionali. In tale evenienza la Regione avanza contestazione al beneficiario il quale deve dare risposta entro 30 giorni. Nell’eventualità che la risposta non sia soddisfacente il contributo viene revocato;

3. In caso di revoca il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, al momento della richiesta. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la riscossione.

F - Ricorso

In caso di mancato accoglimento della domanda di contributo, o di revoca dello stesso, riferita alle lettere a) e b) del precedente punto F, può essere ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Responsabile della Direzione regionale Territorio rurale.