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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 679 del 16 settembre 2004 - Progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Ellero nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN). Proponente: Ellero Energie S.r.l., con sede in Cuneo, Via Basse San Sebastiano n. 15. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nelle due Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato che la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

- ritenendo verificata in modo ragionevolmente definitivo l’assenza di rischio di interferenze fra la derivazione idrica in progetto e le sorgenti captate per uso idropotabile in sede di studio idrogeochimico ed isotopico delle suddette sorgenti e dell’Ellero prodotto dal proponente;

è emersa la compatibilità ambientale dell’intervento in progetto.

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 3 novembre 2003 e del 10 agosto 2004;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

Delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di del progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Ellero nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), presentato dalla Società Ellero Energie s.r.l., con sede legale in Cuneo, Via Basse San Sebastiano n. 15, in quanto:

- la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

- risulta verificata in modo ragionevolmente definitivo l’assenza di rischio di interferenze fra la derivazione idrica in progetto e le sorgenti captate per uso idropotabile in sede di studio idrogeochimico ed isotopico delle suddette sorgenti e dell’Ellero prodotto dal proponente;

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- qualora si avesse la cessazione dell’attività, la Società proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell’opera di presa ed al ripristino dell’alveo nello stato ante operam; detto obbligo sia inserito nel disciplinare;

- il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dovrà avvenire tramite idonei manufatti fissi da posizionare al centro della traversa. Il valore del DMV dovrà essere pari a:

- 150 l/s dal 1 Febbraio al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 novembre;

- 300 l/s dal 1 luglio al 31 agosto e dal 1 dicembre al 31 gennaio;

Detto obbligo sia inserito nel disciplinare;

- a partire dalla fase di cantiere e per i primi tre anni di funzionamento della derivazione dovrà essere attuato un piano di monitoraggio annuale della qualità chimico-fisica e biologica delle acque del Torrente Ellero con l’I.B.E. (Indice Biotico Esteso) in un punto immediatamente a monte ed in uno immediatamente a valle dell’opera di presa entro il tratto sotteso. I risultati dovranno essere annualmente trasmessi alla Provincia ed al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo; detto obbligo sia inserito nel disciplinare

- ante operam e per i primi tre anni di funzionamento della derivazione dovrà essere attuato il monitoraggio quantitativo dell’ittiofauna in una superficie predefinita del tratto sotteso della derivazione (da concordarsi con la Provincia) mediante l’applicazione del “Removal Method”, consistente nella ripetizione di una serie di passaggi con un elettrostorditore e la stima sia dei numeri di individui sia della biomassa attraverso apposite formule matematiche. Al fine del predetto monitoraggio sarà necessario effettuare sia il conteggio sia le pesatura degli individui censiti. Dovrà essere redatta una relazione conclusiva con la stima degli effetti sulla popolazione ittica in termini di abbondanza e di biomassa, da trasmettere annualmente alla Provincia ed al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare;

- tutte le mitigazioni e compensazioni ambientali previste dal progetto dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza per tutta la durata della derivazione;

- anziché la scala di rimonta dell’ittiofauna -prevista dal proponente in corrispondenza dell’opera di presa- dovrà essere realizzata una rampa di risalita in corrispondenza della briglia attualmente esistente immediatamente sopra il ponte che si trova a monte dell’abitato di Rastello. Detta rampa dovrà essere costituita da un cumulo di massi ciclopici, con interstizi riempiti da pietre di granulometria più piccola, al di sotto della soglia di sfioro della briglia stessa; il materiale litoide non dovrebbe essere legato da cemento. La rampa dovrà essere mantenuta in condizioni di efficienza per tutta la durata di funzionamento della derivazione in modo da consentire all’ittiofauna presente (Salmo trutta) di superare il dislivello della briglia, ora insormontabile, e di accedere ad un tratto di torrente adatto alla riproduzione; detto obbligo sia inserito nel disciplinare;

- per tutta la durata di funzionamento della derivazione, in corrispondenza dell’opera di presa deve essere previsto un sistema di misurazione e registrazione in continuo delle portate prelevate, di quelle defluenti nel torrente immediatamente a valle dell’opera di presa e di quelle che scorrono nelle gavete poste al centro della traversa, in modo da poter monitorare il DMV nei periodi di magra, accessibile agli organi di controllo e mantenuto in efficienza dal gestore; detto obbligo sia inserito nel disciplinare. Le specifiche tecniche del sistema di misurazione e registrazione in continuo delle portate siano definite puntualmente nel provvedimento di autorizzazione alla derivazione idraulica ex R.D. 1775/1933.

- si richiami, sia nella Determina di concessione di derivazione sia nel disciplinare, l’obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall’art.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti;

- al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., nel disciplinare sia previsto l’obbligo di comunicare anticipatamente la data dell’inizio lavori ed il relativo cronoprogramma nonché la data di ultimazione lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 3 novembre 2003 e del 10 agosto 2004, conservati agli atti dell’Ente;

4. di rinviare la concessione di derivazione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

5. di rinviare l’espressione del parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. ai quindici giorni successivi alla presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni formulate in merito alla modifica del tracciato della condotta;

6. di rinviare, conseguentemente, la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato medesimo e della Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

7. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi del D. Lgs.42/2004 al relativo provvedimento di competenza della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

8. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roccaforte Mondovì, da assumere entro 30 gg. dall’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. ed ex D. Lgs.42/2004;

9. di stabilire per il proponente l’obbligo di trasmettere il progetto esecutivo a:

- Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per la verifica del rispetto delle prescrizioni dalla stessa dettate ai fini idraulici nella nota n. 37117 del 27.07.2004, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- Corpo Forestale dello Stato per la verifica del rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate

circa la modifica del tracciato della condotta, così come concordato con il proponente previo sopralluogo;

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera ed in particolare -qualora dovuta- la concessione per l’occupazione del sedime demaniale o per lo scarico nello stesso, di competenza della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo previa presentazione di progetto esecutivo;

11. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex L.R. 56/77 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

12. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

14. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

15. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)