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Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Corsione (Asti)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 29 settembre 2004)

SEZIONE I
PRINCIPI E FUNZIONI

Articolo 1
Principi

1. Il Comune di Corsione, nell’ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, e in particolare a:

a) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;

b) incentivare i settori produttivi;

c) tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale;

d) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l’accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell’ente.

Articolo 2
Funzioni

1. Il Comune di Corsione svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.

2. Per l’esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovra comunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3
Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio comunale si estende per Kmq. 5,15 e confina con i Comuni di Frinco, Castell’Alfero, Villa San Secondo, Tonco.

2. La sede del Comune è fissata in via Vittorio Veneto, n.7. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

3. La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:

a) nello stemma sono rappresentati un castello con due torri in color rosso, al centro del quale è raffigurato un leone rampante di colore giallo e tra le due torri una stella in color oro, il tutto su sfondo verde, sormontato da corona turrita in argento ed incorniciato da una corona costituita da un ramo di alloro ed uno di quercia tenuti insieme da un nastro con i colori della bandiera italiana.

b) gonfalone: drappo azzurro, caricato dello stemma sopra descritto, con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Corsione.

4. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.

Articolo 4
Albo pretorio

1. La giunta comunale destina un apposito spazio ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso nei giorni feriali e festivi.

Articolo 5
Pari opportunità

1. Negli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte, ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

Articolo 6
Potestà regolamentare

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto; per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. I regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all’albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

SEZIONE II
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 7
Organi politici

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 8
Il Consiglio Comunale. Composizione

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all’elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.

2. E’ composto dal Sindaco e da 12 (dodici) membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all’elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 9
Funzionamento del Consiglio

1. L’attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

2. Il Consiglio Comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e la data della riunione.

3. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

4. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all’ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.

5. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

6. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo. Il regolamento ne disciplina il numero e la composizione, il funzionamento e le attribuzioni, determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la istituzione di commissioni temporanee e la costituzione di commissioni speciali di indagine.

7. Nel dibattito consiliare è assicurata alle opposizioni il concreto svolgimento dei propri interventi. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Articolo 10
Sessioni del consiglio

1. Le sessioni consiliari sono:

a) ordinarie, per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

b) straordinarie, in tutti gli altri casi;

c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 11
Competenze del consiglio

1. Al consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all’art.42 del dlgs n. 267/2000, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Articolo 12
Linee programmatiche

1. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all’attività di propria competenza.

3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all’approvazione del consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

4. Il consiglio partecipa alla verifica ed all’adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 13
Partecipazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l’espletamento del mandato, fermo restando che l’ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell’indennità prevista per il Sindaco. L’interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l’esercizio delle loro funzioni, la disponibilità delle strutture, degli spazi e dei supporti tecnici a disposizione degli uffici comunali.

3. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza si determina per l’assenza a tre sedute consiliari consecutive o a dieci complessive, salvo che sia stata documentata l’impossibilità a partecipare, mediante giustificazione scritta e motivata, indirizzata al Sindaco, da presentare entro il secondo giorno successivo a ciascuna seduta al protocollo generale dell’ente. Il Sindaco, su istanza presentata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, volta al pronunciamento della suddetta decadenza, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all’interessato entro i quindici giorni successivi.

Articolo 14
Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. I consiglieri possono presentare al Sindaco e alla giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l’assessore competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine, conoscitive, consultive sull’attività della Amministrazione o per l’approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 15
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.

2. Ai sensi di legge vigente, e salvo eventuali modifiche mediante successiva legge in materia, colui che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Nell’esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:

a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’esecuzione degli atti del Comune;

b) nomina il Segretario comunale;

c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all’articolo 108, comma 3, del dlgs n. 267/2000 ovvero ne attribuisce le funzioni al segretario comunale;

d) nomina i componenti della giunta;

e) convoca e presiede la giunta;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l’esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

h) coordina e riorganizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli eventuali uffici periferici delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio comunale, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo;

5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto;

c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;

d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;

e) può delegare, previa comunicazione al prefetto, l’esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 54, nonché‚ dell’articolo 14, del dlgs n. 267/2000 ad un consigliere comunale;

f) è autorità locale di P. S.;

g) è ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 16
Nomina e revoca dei rappresentanti

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo riserva del Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio.

2. Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio comunale, la deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto limitato.

3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco o dal Consiglio comunale, in ragione della competenza nella nomina. Quando provvede il Consiglio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 17
Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 18
Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del d.lgs.n.267/2000, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, adottata ai sensi dell’articolo 59 del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l’Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del consiglio restano di competenza del Consigliere Anziano.

Articolo 19
Giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 (quattro) assessori.

2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L’eventuale nomina è nulla.

4. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Della nomina della giunta, il Sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del consiglio comunale. Contestualmente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

7. La giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

Articolo 20
Competenza della giunta

1. La giunta compie gli atti di governo non riservati dalla legge al consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi. Inoltre:

a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al consiglio, da tenere entro 60 giorni dalla prima seduta del consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

b) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio;

c) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

d) adotta in via d’urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2. Nella sua attività la giunta può avvalersi delle commissioni consiliari.

3. La giunta rappresenta il consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 21
Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, e nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 22
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, nonché assumere incarichi professionali, appalti e contratti da parte del Comune di Corsione.

SEZIONE III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 23
La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

Articolo 24
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:

a) favorire e sostenere l’associazionismo locale;

b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;

c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni;

2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Articolo 25
Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione.

2. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento di tali organismi, nel rispetto del principio della autogestione organizzativa.

3. Gli organismi di partecipazione hanno il diritto di assumere informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti, di fornire autonomamente proposte, ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all’azione amministrativa.

4. Per favorire l’esercizio della loro attività, il Comune mette a disposizione degli organismi di partecipazione la propria sede e i propri beni strumentali.

Articolo 26
Referendum

1. Il consiglio comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto degli elettori, l’indizione di referendum, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.

2. Sono esclusi dal referendum le materie concernenti il bilancio preventivo e consuntivo, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.

3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.

4. I referendum vengono effettuati non più di una volta all’anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché in tale periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.

5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l’elezione del consiglio comunale.

6. Presso l’ufficio elettorale è costituito l’ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.

7. L’ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all’esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all’accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L’ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.

8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

9. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato l’organo competente adotta i conseguenti provvedimenti.

Articolo 27
Consultazione della popolazione

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.

2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l’istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.

3. Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell’articolo precedente, in quanto applicabili.

Articolo 28
Iniziativa dei singoli cittadini

1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all’ordine del giorno del competente organo comunale.

Articolo 29
Diritti d’accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l’ente è in possesso; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Articolo 30
Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l’avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall’articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l’obbligo di valutare, ove pertinenti.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4. Il recesso del Comune dall’accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all’interessato, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 31
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Per le finalità delle leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 7 giugno 2000 n. 150, il Comune assume le iniziative idonee per l’istituzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico, anche in forma associata con altri enti mediante stipula di apposite convenzioni.

Articolo 32
Integrazione sociale

1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l’assistenza e l’integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.

2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l’organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO

Articolo 33
Il difensore civico

1. Il Comune assume le iniziative idonee per favorire l’istituzione dell’ufficio del difensore civico, per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione.

2. Il difensore civico, qualora istituito, ha il compito di segnalare di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico può esercitare altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta, a termini dell’articolo 127del dlgs n. 267/2000.

4. Considerati i limiti dimensionali e strutturali dell’ente, l’istituzione dell’ufficio del difensore civico dovrà avvenire in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.

5. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale tra i cittadini residenti nei Comuni aderenti alla convenzione di cui al precedente comma 4, tra coloro che, per esperienze acquisite nell’esercizio di cariche elettive presso le pubbliche amministrazioni o nello svolgimento dell’attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Le candidature all’ufficio di difensore civico possono essere proposte anche dagli organismi di partecipazione e da singoli cittadini. All’ammissione delle candidature, provvede la giunta, sulla base dei requisiti fissati nel regolamento.

7. Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco, degli assessori e dei Consiglieri.

8. Il difensore civico può essere revocato e non può essere rieletto.

9. La struttura dell’Ufficio, la durata in carica, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinate dal regolamento.

SEZIONE V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 34
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 35
Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1. Il consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo ed entro il 30 giugno dell’anno successivo il conto consuntivo.

2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Articolo 36
Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Articolo 37
L’organo di revisione dei conti

1. Il consiglio comunale elegge un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell’albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

4. Il revisore dei conti assiste alle sedute della giunta comunale quando ne faccia espressa richiesta il Sindaco, in occasione dell’esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.

5. Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con l’organo consiliare potendo partecipare alle relative sedute, con diritto di parola;

b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta;

e) riferisce all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) effettua verifiche di cassa.

6. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

SEZIONE VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 38
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, uniformandolo al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici, facendo salvi i rapporti di collaborazione e interdipendenza tra organi politici e gestionali, nel rispetto delle reciproche competenze.

2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati nel D.Lgs.n.165/2001, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la struttura organizzativa.

3. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell’ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni strutturalmente deficitarie.

4. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, devono essere disciplinati con norme regolamentari, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Il Sindaco e la giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica, con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre alle modalità di conferimento degli incarichi di cui al precedente comma 6, ne stabilisce altresì i limiti, i criteri, la durata, che non può superare il mandato elettivo del Sindaco, il trattamento economico, che deve essere equivalente a quello previsto dai contratti collettivi del personale degli Enti Locali.

8. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi e il Segretario Comunale sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

9. Il Comune, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi, adotta i necessari provvedimenti per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs.n.626/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 39
Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98 del dlgs n. 267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione. Al segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

4. Gli organi istituzionali e burocratici possono chiedere al segretario la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

5. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del dlgs n. 267/2000. In tal caso, le funzioni di segretario comunale e di direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

6. Il Comune stipula con Comuni limitrofi apposita convenzione per la gestione dell’ufficio di segretario comunale, ai sensi degli artt.30 e 98 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.10 comma 2 del DPR 465/1997.

Articolo 40
Vice Segretario

1. Il segretario comunale può essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da un vice segretario.

2. Le funzioni di vice segretario comunale sono attribuite dal sindaco ad uno dei responsabili di servizi, in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale, mediante incarico temporaneo.

3. Il vice segretario sostituisce direttamente il segretario in caso di assenza e impedimento. Nell’esercizio della funzione vicaria, il vice segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 41
Il direttore generale

1. Il Comune, ove intenda avvalersi di un direttore generale diverso dal Segretario Comunale, stipula apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La deliberazione di convenzione è adottata dal consiglio comunale e contiene l’indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l’atto di nomina e curerà la stipula del contratto.

3. Può essere nominato direttore generale chi abbia i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) possesso del diploma di laurea;

c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nell’area direttiva presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all’albo ove necessario.

4. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

5. Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.

6. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario, a termini dell’articolo 108, comma 4, del dlgs n. 267/2000.

Articolo 42
I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, amministrativa e contabile, all’addetto all’ufficio interessato, nonchè al responsabile del servizio finanziario nel caso in cui il provvedimento comporti impegno di spesa o diminuzioni di entrata; i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. In caso di assenza dei responsabili dei servizi, i pareri sono espressi dal Segretario Comunale per quanto di competenza.

Articolo 43
Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, compete al Sindaco.

Articolo 44
Controlli interni

1. Il controllo interno per il monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati è svolto a norma dell’articolo 147 del dlgs n. 267/2000, mediante un ufficio unico costituito in collaborazione con Comuni limitrofi disciplinato da convenzione che ne regoli modalità di costituzione e funzionamento.

2. Il controllo è attuato mediante strumenti e metodi atti a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Per la programmazione e la definizione degli obiettivi la giunta adotta le direttive annuali, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al consiglio, dei loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio unitamente al bilancio di previsione. Le direttive identificano i principali risultati da realizzare, per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determinano, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Le direttive, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definiscono altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione.

4. L’organizzazione del sistema di controlli interni è demandata al regolamento.

Articolo 45
I servizi pubblici

1. Il comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il comune può gestire i servizi pubblici privi di rilevanza economica, attraverso le forme di gestione elencate nell’art.113 bis del D.Lgs.n.267/2000.

4. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono disciplinati dall’art.113 del D.Lgs.n.267/2000 e dai relativi regolamenti di attuazione.

5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Articolo 46
Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia apposite convenzioni.

2. Ciascuna convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 47
I consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l’esercizio di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.n.267/2000, unitamente allo statuto del Consorzio.

4. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

5. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

SEZIONE VII
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 48
Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l’esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza è sempre indetta quando l’amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 15 gg. dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

4. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 14 - quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 49
Concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, pubblici e privati, sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione deve attenersi.

2. L’effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 50
Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all’albo.

Articolo 51
Forme particolari di pubblicazione

1. L’Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

Articolo 52
Sanzioni amministrative

1. Compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle ordinanze e delle norme fissate nei regolamenti comunali, con l’osservanza dei limiti minimi e massimi previsti dall’art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, salvo diversa disposizione di legge.

2. Tale determinazione viene effettuata mediante i regolamenti comunali, in relazione alle materie dagli stessi disciplinate.

3. Per tutte le sanzioni previste si applicano i principi e le procedure della legge 689/81.

4. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse.

SEZIONE VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53
Deliberazione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 54
Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 55
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Intervenuta l’esecutività della deliberazione, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.