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Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

Codice 25.1
D.D. 30 agosto 2004, n. 1409

Autorizzazione all’ENEL Produzione S.p.A. - UBI Domodossola alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto elettrico n. 477, con carattere di inamovibilità, costituita da un tratto in cavo sotterraneo a 132000 Volt, per il collegamento alla cabina Primaria a 132 kV, nel Comune di Pieve Vergonte (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Produzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a costruire con carattere di inamovibilità, un impianto elettrico, costituito da un tratto in cavo sotterraneo a 132000 Volt, n. 477, per il collegamento della cabina Primaria a 132 di ENEL Distribuzione S.p.A. nel Comune di Pieve Vergonte (VB).

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’ENEL Produzione S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL Produzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L. R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988.

Art. 5 - L’ENEL Produzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Produzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Produzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Produzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 1,5 per parte asse linea sotterranea;

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini