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Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

Codice 25.4
D.D. 4 agosto 2004, n. 1360

Proroga all’autorizzazione dell’occupazione del suolo demaniale per transito automezzi sulla sommità arginale lungo il rilevato esistente in sinistra del Fiume Bormida in Comune di Alessandria. Ditta: Testa Carlo Escavazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare la Ditta Testa Carlo Escavazioni al transito con automezzi sulla sommità arginale lungo il rilevato esistente in sinistra del Fiume Bormida in Comune di Alessandria.

Nell’uso dell’area la Ditta Testa Carlo Escavazioni dovrà osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche contenute nel nulla-osta idraulico dell’AIPO -Ufficio Operativo di Alessandria - citato in premessa.

Tenuto conto che il transito verrà effettuato con mezzi pesanti che potrebbero minare col tempo le caratteristiche dimensionali del rilevato arginale nel tratto iniziale oggetto di attraversamento e quindi la stabilità dell’argine stesso, oltre all’usura precoce del manto stradale inghiaiato, codesta Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo relativo all’eventuale abbassamento della sommità arginale, mediante rilievi planoaltimetrici che saranno sempre sottoposti a verifica in contraddittorio con l’AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria.

Qualora emergessero problemi al rilevato connessi al transito, codesta Ditta dovrà, ai sensi dell’art. 59, effettuare a propria cura e spese tutte le opere necessarie al ripristino della situazione originaria del rilevato arginale.

La Ditta concessionaria rinuncia fin d’ora esplicitamente a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per ogni eventuale altro lavoro di speciale contingenza a insindacabile giudizio da parte dell’Amministrazione Idraulica competente.

Tenuto conto che il tratto oggetto di attraversamento risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato ad esclusivo rischio della Ditta concessionaria, alla quale rimane così addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall’esercizio della concessione di cui trattasi.

Resta esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione concedente in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell’alveo).

Il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Concessionaria e con l’obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Idraulica da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’uso della presente autorizzazione.

L’importo di Euro 160,00 (centosessanta/00) è stato introitato sul capitolo n. 2130 accertamento 80 del bilancio 2004.

La presente autorizzazione ha validità fino al 30 Giugno 2005.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, nei termini di legge, innanzi agli Organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno