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Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

Codice 25.7
D.D. 30 luglio 2004, n. 1326

Rinnovo ed unificazione delle autorizzazioni idrauliche prot. n. 886 in data 29.04.1998 ed in data 15.01.1996 per il mantenimento della tombinatura di due tratte continue del rio Rialaccio in territorio del Comune di Pella (NO). Ditta: Rubinetteria Cisal S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica per il mantenimento dell’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione e che formano parte integrante della presente, unitamente al subingresso nella concessione, così come indicato nelle premesse.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (in caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso_ntervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Con successivo atto si provvederà al rilascio del provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area demaniale in questione, contenente altresì la suddivisione degli importi dovuti in conseguenza del periodo di ciascuna utilizzazione.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi