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Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27.

Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), dopo le parole: “e di fine stagione” sono inserite le seguenti: “nonchè delle vendite promozionali”.

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 14 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell’anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell’ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all’articolo 3.”.

Art. 3.

(Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 28/1999)

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. (Vendite promozionali)

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.".

Art. 4.

(Modifiche dell’articolo 15 nella l.r. 28/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole:"e di fine stagione" sono inserite le seguenti: “nonchè delle vendite promozionali”.

2. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: “e di fine stagione” sono inserite le seguenti: “nonchè di vendita promozionale”.

3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: “e di fine stagione” sono inserite le seguenti:"nonchè nelle vendite promozionali".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 657.

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 agosto 2004.

- Assegnato alla VII commissione in sede referente il 2 settembre 2004.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 9 settembre 2004 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.

- Approvato in aula il 12 ottobre 2004 con 29 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.Piemonte.it.


Note al titolo della legge

- Il testo della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è pubblicato sul BUR del 18 novembre 1999, n. 46.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 12 (Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione trasferisce ai comuni le funzioni amministrative previste dall’articolo 15 del d.lgs. n. 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali, secondo i princìpi e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.".


Nota all’articolo 2

Il testo dell’articolo 14 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata ,è il seguente:

“Art. 14. (Vendite di fine stagione)

1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:

a) l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;

c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;

d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell’anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell’ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all’articolo 3.".


Nota all’articolo 3

Il testo dell’articolo 14 della l.r. 28/1999 è riportato in nota all’articolo 2.


Nota all’articolo 4

Il testo dell’articolo 15 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (Disposizioni comuni)

1. I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell’effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore.

2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione nonché di vendita promozionale sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. n. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione ‘vendite fallimentari’ come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.".