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Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n.  707-243849/2004 del 14/09/2004 - Codice univoco: TO - P - 10022

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n.  l0/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n.  707-243 849/2004 del 14/09/2004 - Codice univoco: TO - P - 10022

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire della Società Canavesana Servizi S.p.A.- (omissis) -con sede legale in Ivrea (TO) frazione 5. Bernardo - Via Novara - la concessione di derivazione d’acqua sotterranea, mediante pozzo in Comune di Strambino - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 67 n.  100 - in misura di litri/sec massimi 2.0 e medi 0.111 l/s per complessivi metri cubi annui 3500 ad uso igienico sanitario, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 07-09-2004 relativo alla derivazione in oggetto, e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n.  22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/09/2004:

(omissis)