Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n.  698-238352/2004 in data 07/09/2004 - Codice univoco: TO - P - 10055

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n.  l0/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n.  698-238352/2004 in data 07/09/2004 - Codice univoco: TO - P - 10055

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Ditta Paglietta Giuseppe e Livio - (omissis) -con sede legale in Villafranca Piemonte, Fraz. San Nicola 28, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villafranca Piemonte - dati catastali di ubicazione dell’opera:

Foglio 54 n. 18 - in misura di litri/sec massimi 45 e medi 1.05 per complessivi metri cubi annui 16200 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare. di concessione sottoscritto in data 07/09/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua, adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n.  22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 07/09/2004:

(omissis)

Art. 9- Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da, qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)