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Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Peveragno (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  27 del 18/08/2004 - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 3°, L.R. 19/1999, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- 72 articoli (da 1 a 7; 7bis; da 8 a 27; 27bis; da 28 a 70);

- 9 modelli ed 1 appendice all’art. 31.

I 9 modelli sono:

Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 - Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 - Relazione illustrativa del progetto municipale

Modello 4 - Permesso di costruire

Modello 5 - Comunicazione di inizio dei lavori

Modello 6 - Comunicazione di ultimazione dei lavori

Modello 7 - Richiesta della verifica finale e del certificato di agibilità

Modello 8 - Atto di impegno per interventi edificatori in zona agricola

Modello 9 - Certificato di Agibilità

L’appendice è costituita da:

1. Specificazioni delle esigenze indicate all’art. 31;

2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all’art. 31;

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n.  548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n.  19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n.  19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

Di incaricare il responsabile del procedimento per l’espletamento delle procedure di legge.