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Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Strambino (Torino)

Statuto comunale comunale (approvato con deliberazione del C.C. n.  41 del 21 settembre 2004)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
COMUNE DI STRAMBINO

1. Il Comune di Strambino è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate dalle leggi statali e Regionali.

3. L’autogoverno della comunità si esercita con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto

Art. 2
TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune di Strambino è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Strambino - Cerone - Realizio - Crotte - Carrone.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Strambino.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze il Sindaco può partecipare accompagnato dal gonfalone

5. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo con tre fasce bianche e tre fasce nere alternate, sormontato da una corona.

6. L’uso e la riproduzione dello stemma del Comune è consentito ad Enti e associazioni operanti a livello comunale solo per fini istituzionali e deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco

Art. 3
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. La bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea e quella della Regione Piemonte vengono esposte al balcone della Palazzo Comunale.

2. All’interno del Palazzo Comunale tali bandiere vengono esposte nella Sala del Consiglio Comunale unitamente al Gonfalone del Comune, nonché nell’Ufficio del Sindaco

3. Nei luoghi di cui a comma 2 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato

Art. 4
FESTIVITA’ PATRONALE

1. La comunità comunale riconosce quale propria patrona la Madonna del Rosario, ricorrente il 7 ottobre

2. E’ considerata festa patronale, con la chiusura dei pubblici uffici, il lunedì successivo alla quarta domenica di ottobre.

Art. 5
FINALITA’

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione economica, della trasparenza e della pubblicità, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia e con la Regione

4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali all’attività amministrativa

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale

b) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita

e) il riconoscimento di pari opportunità professionali, politiche e sociali fra i sessi

f) il principio di sussidiarietà nello svolgimento di funzioni proprie e di quelle delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 6
ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto del lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3. Promuove una politica di educazione e prevenzione verso le nuove malattie sociali (tossicodipendenze ecc.)

4. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, tramite le opportune forme associative, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 7
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente dall’inquinamento e dal dissesto idrogeologico.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività

Art. 8
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni locali.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali .

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli atti di programmazione territoriale.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato e della agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi .

Art. 11
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 12
PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando le effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione .

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 14
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte .

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute del Consiglio Comunale consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è promossa d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune;

4. Il Sindaco notifica all’interessato la proposta di decadenza e lo invita a presentare giustificazioni delle assenze nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni. Scaduto questo termine, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate e delibera in merito alla decadenza del Consigliere

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale

Art. 15
POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale.

2. Le proposte di deliberazione o gli emendamenti presentati dai Consiglieri Comunali sono sottoposte ai pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”, inteso come il principio per cui l’emanazione del provvedimento è subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili

3. Il Consigliere Comunale può formulare interrogazioni e mozioni da dibattere in Consiglio Comunale su argomenti di interesse generale. Può inoltre presentare interrogazioni a risposta scritta su qualsiasi argomento attinente l’attività del Comune. Le interrogazioni e le mozioni devono essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune ed i termini per la risposta decorrono dalla data di apposizione del timbro di protocollo.

4. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato ed è tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Art. 16
CONSIGLIERE ANZIANO

1. Esercita le funzioni di Consigliere Anziano il Consigliere Comunale che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età

Art. 17
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18
IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto improntandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e legalità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà

6. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

7. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto

Art. 19
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza del Sindaco è presieduto dal Vice Sindaco, se Consigliere Comunale, o dagli altri Assessori in ordine di età purchè Consiglieri Comunali.

2. Se nessuno dei componenti della Giunta è Consigliere Comunale presiede il Consiglio il Consigliere Anziano.

Art. 20
INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio comunale approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e le revoca da parte del Sindaco, dei rappresentati del comune presso enti, aziende e istituzioni.

2. La mancata adozione di nuovi indirizzi entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio corrisponde ad una conferma tacita di quelli assunti precedentemente

Art. 21
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ORDINE DEL GIORNO

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

2. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 22
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, sono presentate da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Con cadenza almeno annuale, di norma contestualmente all’approvazione del conto consuntivo, il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

3. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 23
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Il Consiglio Comunale all’inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni Consultive permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare, garantendo comunque la rappresentativa di tutti i gruppi.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’ Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.

4. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni Temporanee, aventi lo scopo di approfondire una specifica tematica e che si esauriscono con il raggiungimento del proprio obiettivo.

Art. 24
COSTITUZIONE DI COMMISSIONI DI CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente scelto tra i membri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 25
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio Comunale

3. Compito delle commissioni di controllo è l’indagine sull’attività amministrativa del Comune.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
NOMINA- COMPOSIZIONE - DECADENZA

Art. 26
NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e degli altri requisiti previsti dalla legge;

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 27
COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto al voto.

Art. 28
DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Art. 29
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Essa la competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 30
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. La Giunta può adottare un regolamento per l’esercizio della propria attività.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 31
FUNZIONI

1. Il Sindaco è Capo dell’Amministrazione comunale

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto

4. Per esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali

Art. 32
COMPETENZE

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell’Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l’ordine del giorno e ne determina il giorno dell’adunanza;

b) nomina i componenti della Giunta ed ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori

c) nomina il Segretario Comunale,scegliendolo nell’apposito Albo

d) nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce le funzioni dirigenziali e gli incarichi di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili

e) nomina i rappresentati del Comune in seno a enti, aziende e istituzioni.

f) assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;

g) sovrintende al funzionamento dei servizi ed degli uffici comunali, impartendo direttive a Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;

h) coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici della pubblica amministrazione

i) indice i referendum comunali;

j) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

k) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; può delegare al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi, anche in via continuativa, l’incarico di rappresentare il Comune in giudizio

l) promuove e conclude gli accordi di programma;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 33
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente

3. Il Comune riconosce le forme di associazionismo presenti sul territorio, mediante registrazione nell’apposito albo comunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalle norme vigenti e dal presente Statuto

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richieste, il bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o in natura da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa. Il Regolamento disciplina l’erogazione di tali contributi, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità

8. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale.

9. Il Comune favorisce forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, garantendo loro i diritti di petizione e di iniziativa di cui ai successivi articoli

Art. 34
CONSULTAZIONI

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell’approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico è facoltativa per altri atti amministrativi particolarmente significativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 35
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

1. Al fine di garantire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei programmi che si intendono attuare, l’Amministrazione Comunale organizza appositi incontri con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

Art. 36
DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, sottoscrivendo apposita petizione da presentarsi all’ufficio protocollo del Comune.

2. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione. Il primo firmatario deve indicare il proprio recapito.

3. Il Sindaco esaminata la petizione, la assegna all’organo competente, dandone comunicazione, anche informale, al primo firmatario.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti alle liste elettorali del Comune deve esserne data informazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente viene comunicato al primo firmatario. Nei casi di cui al comma 4 viene inoltre pubblicizzato, unitamente al testo della petizione, negli appositi spazi e comunque in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari

Art. 37
INTERROGAZIONI

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 34, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 38
DIRITTO D’INIZIATIVA

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 Dicembre dell’anno precedente.

3. L’iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante alla presentazione di proposte da parte di una o più frazioni, che rappresentino complessivamente almeno la metà della popolazione della frazione.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisioni dello statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 39
PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d’iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d’iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione, previa acquisizione dei prescritti pareri tecnici e contabili.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest’ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

5. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e comunicate al primo firmatario della proposta

Art.40
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale, tranne che sulle materie elencate all’ art. 38, comma 4, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 41
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

4. Nel caso di procedimenti su istanza di parte l’interessato può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta

5. Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione al procedimento

Art. 42
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo a qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 43
DIFENSORE CIVICO

1. E’ istituito il Difensore Civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale.

2. Il Difensore Civico può segnalare, anche di sua iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita inoltre il controllo di legittimità sulle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

3. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’andamento del proprio ufficio.

4. In alternativa all’elezione diretta del Difensore Civico, il Consiglio Comunale può approvare una apposita convenzione con altri Enti Locali per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli Enti predetti sono disciplinati nella convenzione medesima

Art.44
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, serietà e competenza giuridico-amministrativa. Dopo due scrutini infruttuosi, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale stabilisce il compenso da corrispondere al Difensore Civico

3. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni, i ministri di culto, i membri dei partiti politici

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi

d) colui che fornisce prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale in maniera continuativa

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, con il segretario comunale o dipendenti che svolgono funzioni apicali.

Art. 45
DURATA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico dura in carica fino alla scadenza dell’organo che lo ha nominato e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.

2. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, per gravi motivi inerenti l’esercizio delle sue funzioni.

CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 46
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione di atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. La pubblicazione all’Albo Pretorio deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura dei documenti.

4. Il Comune si dota di idonee locandine dislocate sul territorio, di cui almeno una per ciascuna frazione, per la pubblicazione di avvisi che necessitino di una particolare diffusione sul territorio

5. Il Comune si avvale dei moderni strumenti informatici, quali Internet, mailing list ecc. per la pubblicazione e la diffusione di informazioni ai propri cittadini

6. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “ Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del “ Bollettino Ufficiale” della Regione e dei regolamenti comunali. Tale servizio può essere garantito anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Art. 47
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 48
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l’istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dai rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, provvede il Sindaco seguendo gli indirizzi approvati dal Consiglio.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentati del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 49
ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale, per l’esercizio di servizi sociali che necessitino di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni quali organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica.

2. Le istituzioni devono attenersi alle norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

3. Il Comune determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

4. Il Comune approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Collegio dei Revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

6. Il regolamento può prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione

Art. 50
ORGANI DELLE ISTITUZIONI

1. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Sindaco.

3. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell’Istituzione e cura i rapporti dell’Ente con gli organi comunali.

4. Il direttore è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra i dipendenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall’organico comunale.

5. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell’Istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l’organizzazione interna dell’Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 51
VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti e dagli statuti che disciplinano l’attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza su enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all’attività svolta a ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico- finanziaria dell’ ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO V
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 52
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazioni tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore Generale ed ai Responsabili dei Servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune impronta l’attività amministrativa ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi

b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’organizzazione

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici

4. Il Comune garantisce ai dipendenti di entrambi i sessi pari opportunità in termini di sviluppo di carriera e di crescita professionale. Garantisce la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale ai propri dipendenti in rapporto proporzionale alla loro presenza in organico;

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente

3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni per la gestione comune del servizio di segreteria comunale.

Art. 54
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale sovrintende e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. Il Segretario comunale e i Responsabili delle strutture esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte

4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

5. Roga i contratti del Comune quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

6. Il Segretario Comunale nomina il Commissario per la predisposizione dello schema di bilancio e per l’eventuale approvazione nei casi previsti dalla legge, nonché per il controllo di gestione.

Art. 55
VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco.

2. Coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

3. I compiti, le funzioni ed i requisiti del Vice Segretario saranno descritti e normati dal regolamento.

CAPO III
UFFICI COMUNALI

Art.56
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Il Comune disciplina con appositi atti di natura regolamentare l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo che è attribuita al Sindaco ed alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa, tecnica e contabile attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili dei Servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art.57
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, cui è attribuito il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che gli saranno impartite dal Sindaco stesso.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi, che allo stesso tempo rispondono delle funzioni loro assegnate.

3. Il Sindaco, può procedere alla revoca del Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art.58
RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili dei Servizi sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti di qualifica apicale.

2. I Responsabili dei Servizi, nell’ambito delle competenze loro assegnate nell’atto di nomina, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad organizzare gli uffici e servizi loro assegnati sulla base delle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili dei Servizi ulteriori funzioni non espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto e dei regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. I Responsabili dei servizi possono delegare le funzioni loro attribuite al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 59
INCARICHI A CONTRATTO

1. Nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti adeguate professionalità, la Giunta Comunale può deliberare la copertura di posti di responsabili di servizio o di alta specializzazione con contratti di lavoro a tempo determinato.

2. Per l’attuazione di obiettivi specifici possono essere stipulati contratti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo. La relativa convenzione non può avere durata eccedente il mandato amministrativo del Sindaco

TITOLO VI
I CONTROLLI INTERNI

Art. 60
PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune attua la verifica dell’azione amministrativa attraverso un sistema integrato di controlli interni che prevede:

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile

b) il controllo di gestione

c) la valutazione dei Responsabili dei Servizi

d) il controllo strategico

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è affidato al Collegio dei Revisori ed al Difensore Civico, ed ha lo scopo di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

3. Il Controllo di Gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La costituzione del servizio di controllo di gestione e le modalità di espletamento del controllo stesso sono stabilite nel Regolamento di contabilità,

4. La valutazione dei Responsabili dei Servizi viene effettuata dal Nucleo di Valutazione previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che si avvale anche dei risultati del controllo di gestione

5. Il Controllo strategico, consistente nella valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli atti di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, è affidato al Direttore Generale, che risponde direttamente e in via riservata al Sindaco.

Art. 61
UFFICI UNICI

1. Per l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 60 il Comune può istituire uffici unici, mediante convenzione con altri Enti locali.

2. La convenzione istitutiva dell’ufficio unico ne regola la costituzione ed il funzionamento.

TITOLO VII
L’ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 62
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva.

Art. 63
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, a’ sensi dell’ art. 38 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio; una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64
MODALITA’

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale purché sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno della deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.