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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 41
Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attivita formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attivita formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte) e sostituito dal seguente:
3. Ai componenti della Commissione per le attivita di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 2
1. Per lattuazione della presente legge e autorizzata per lanno finanziario 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri derivanti dallapplicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dellUnita previsionale di base (UPB) 32031 (Attivita culturali istruzione spettacolo - Promozione attivita culturali - Titolo - I - Spese correnti), del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004, unita che presenta la necessaria disponibilita.
3. Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 2004
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 415
- Presentato dalla Giunta regionale il 24 aprile 2002.
- Assegnato alla VI commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva il 3 maggio 2002.
- Testo licenziato dalla VI commissione referente il 19 marzo 2003 con relazione di Valerio Cattaneo.
- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli , 5 astenuti e 2 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
Il testo dellarticolo 2 della l.r. 49/1991 come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
Art. 2 (Commissione per le attivita di orientamento musicale)
1. E istituita la Commissione consultiva per le attivita di orientamento musicale.
2. Tale Commissione e composta da:
a) lAssessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
b) tre esperti, designati dal Consiglio regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza e attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;
Ai componenti della Commissione per le attivita di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio".
c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. Lincarico non e immediatamente rinnovabile.
3. Ai componenti della Commissione per le attivita di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio.".