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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 25.3
D.D. 11 giugno 2004, n. 958

Autorizzazione idraulica n. 31 per l’esecuzione di interventi di taglio della vegetazione e di sistemazione idraulico-forestale nei rii Ferrero, Valgrande, Vallunga, Prati Valli-Mora e Brunero nei Comuni di Castellamonte e di Castelnuovo Nigra

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valle Sacra ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale previste nell’alveo del Rio Ferrero lungo la tratta prospiciente la S.C. “dei Boschi” in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3) le opere di difesa spondale dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda (ivi compreso i manufatti previsti in sinistra orografica, di cui all’intervento “C”, e in destra orografica, a monte della briglia, di cui all’intervento “A”), ovvero, opportunamente attestate e strutturalmente collegate in corrispondenza dell’esistente manufatto di scarico in cls di cui è prevista la pulizia; il paramento esterno delle difese dovrà essere, inoltre, raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4) i manufatti di difesa sponda le dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5) i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; i massi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6) sia verificata, in fase esecutiva, la stabilità della sezione d’imposta della briglia in progetto al fine di procedere ad un adeguato e corretto inserimento geostrutturale del manufatto all’interno dell’alveo del Rio Ferrero; a tale scopo la briglia dovrà risultare opportunamente attestata ed incastrata nelle sponde, avendo cura di sistemare e consolidare, ove ritenuto necessario, i settori spondali di imposta geotecnicamente scadenti, eventualmente mediante la realizzazione di opportuni interventi di consolidamento spondale, a monte e/o a valle, in destra e/o in sinistra orografica, al fine di prevenire l’insorgere di possibili fenomeni di erosione ed aggiramento della lama d’acqua nella sezione d’imposta del manufatto trasversale;

7) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

8) il materiale legnoso prelevato dall’alveo dovrà essere depositato esclusivamente nelle aree all’uopo individuate nelle tavole progettuali nn. 5, 6 e 7; dette aree dovranno risultare, in ogni caso, lontane da zone soggette a dissesto idrogeologico, situate in zone di sicurezza esterne agli alvei comunque non raggiungibili dagli eventi di piena calcolati con tempi di ritorno di 200 anni, nel pieno rispetto dei criteri e delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 49-28011 del 2/8/1999 relativa all’approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

9) le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10) durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

11) dovrà essere garantita la manutenzione periodica della prevista briglia, con cadenza almeno semestrale, ovvero, a seguito di ogni evento di piena del corso d’acqua, finalizzata al controllo della funzionalità idraulica della medesima, quindi alla verifica dell’avvenuto riempimento dell’invaso a monte e, se necessario, allo svuotamento del medesimo mediante pulizia e rimozione dell’eventuale materiale di sovralluvionamento e della vegetazione ivi accumulatisi, previa autorizzazione di questo Settore;

12) la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13) il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

14) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15) il soggetto autorizzato dovrà, mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti,: che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

17) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18) il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

19) il materiale legnoso prelevato dall’alveo dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali;

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi