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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 25.1
D.D. 10 giugno 2004, n. 948

Autorizzazione alla Società A.E.M. Trasporto Energie S.r.l. alla costruzione di una variante alla L.E. 1388/TO (rinominata 2731/TO) a 132.000 V costituita dall’interramento di cavi, nei comuni di Grugliasco e Torino e demolizione di n.7 sostegni e tratto di linea esistente di m 950 circa dal sostegno 208 sino al sostegno 213

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - la Società A.E.M. Trasporto Energie S.r.l. , considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata alla realizzazione e all’esercizio della L.E. 1388/TO impianto rinominato 2731/TO, che prevede altresì demolizione, ricostruzione ed esercizio della variante alla con carattere di inamovibilità, costituito da l’interramento di due terne di cavi della tratta aerea esistente, demolizione e smantellamento di 7 sostegni, demolizione di tratto di linea di m. 950 circa dal sostegno 208 sino al sostegno 213, posizionamento di 2 nuovi sostegni per l’attestamento agli estremi dei cavi e prosecuzione con l’esistente linea aerea, nel territorio del Comune di Grugliasco e di Torino.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.3.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dalla Società A.E.M. Trasporto Energie srl l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società A.E.M. Trasporto Energie S.r.l. deve:

- presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L. R. 26.4.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari dei terreni interessati dai tratti di linea e dall’impianto di trasformazione, interessante la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni;

- entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Art. 5 - La Società A.E.M. Trasporto Energie S.r.l., è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della demolizione, costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - La Società A.E.M. Trasporto Energie S.r.l. resta obbligata ad eseguire durante la demolizione, costruzione e l’esercizio della variante alla L.E. 1388/TO dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici o privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società A.E.M. Trasporto Energie S.r.l. per le parti dell’impianto di competenza.

Art. 8 - Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite à quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.3.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 5.4.1988.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini