Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 25.5
D.D. 24 maggio 2004, n. 860

Autorizzazione idraulica n. 1206.per lavori di pulizia, disalveo e realizzazione di opere di difesa spondale del T. Ovramo (inscritto nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Asti al n. 5 - R.D. del 4 Novembre 1938) - Comune di Mombaldone (AT). Richiedente: Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida, residente in via Roma, 8 - Comune di Roccaverano (provincia di Asti), (omissis) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. la scelta dell’impresa cui affidare il lavoro dovrà essere fatta, in conformità a quanto disposto con D.G.R. n. 44-5084 del 14.1.02, in esito ad una doppia valutazione una sull’offerta del massimo ribasso sulla parte riferita ai lavori stessi, l’altra in aumento relativa al canone vigente pari a euro 2.61/m3 del materiale da asportare;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei favori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa dei buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. qualora nell’ambito dei lavori in oggetto fosse necessario effettuare taglio di vegetazione arborea, dovrà essere versata alla Regione Piemonte la somma così come quantificata dal competente Corpo Forestale dello Stato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole