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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 16.4
D.D. 13 luglio 2004, n. 150

Verifica ex art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998 e Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.G.R. del 16 novembre 2001, n. 16/R. Progetto di ampliamento della cava di sabbia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo), in località “Valgera - Cascina Lissone” del Comune di Asti

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’intervento relativo all’ampliamento della cava sita in località “Valgera - Cascina Lissone” del Comune di Asti presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Grandi Lavori Fincosit S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Leonardo De Lucia n. 60/65, non deve essere sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ex art. 10 l.r. 40/1998, in quanto l’intervento non altera lo stato dei luoghi e non incide negativamente nei confronti delle caratteristiche del S.I.C. denominato “Boschi di Valmanera”.

L’esclusione della procedura di Valutazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- il sito sia profilato nella configurazione con pendenza pari a 20º di inviluppo al fine di conferire una morfologia con andamento naturale;

- sia progettata la regimazione delle acque superficiali prevedendo soluzioni tecniche tali da escludere fenomeni di erosione, dovuti a ruscellamenti incontrollati;

- le aree di cava siano costantemente mantenete con un grado di umidità tale da impedire fenomeni di polverosità sia all’interno del sito sia all’esterno;

- sia eseguita un’analisi, sulla base dell’attività in corso, relativa ai livelli di rumorosità conseguenti agli interventi di coltivazione;

- l’area denominata Unità I in progetto sia predisposta con pendenza tale da consentire il naturale deflusso delle acque superficiali;

- sia progettata una apposita struttura per il lavaggio dei mezzi d’opera in uscita dalla cava;

- sia presentato un piano di monitoraggio per il controllo delle componenti interferite sulla base delle indicazioni di A.R.P.A..

Ai fini della salvaguardia delle caratteristiche ambientali del S.I.C. denominato “Boschi di Valmanera” nella progettazione esecutiva dell’intervento devono essere adottate le seguenti misure di mitigazione:

- siano messi a dimora sulla scarpata arbusteti fitti alternati a macchia con settori inerbiti di specie eliofile, utilizzando postime di vivaio di Cistus salvifolius e di Spartium junceum di provenienza locale, mettendo a dimora le piantine già ad inizio dell’attività estrattiva;

- per la stabilizzazione della scarpata si privilegi la palificata semplice da utilizzare in abbinamento con le specie arbustive precedentemente citate;

- siano realizzate sulla fascia boschiva circostante, per almeno una profondità di 25 metri, interventi selvicolturali tali da inirbire la facoltà di propagazione della robinia e dare maggiore spazio ad eventuale rinnovazione spontanea di specie autoctone;

- sia avviato un programma di manutenzione nei primi cinque anni di impianto con frequenti irrigazioni di soccorso e sfalci al piede delle piantine messe a dimora in modo da garantire l’innesco dell’intervento e la sua competizione nei confronti della robinia;

- l’inerbimento delle scarpate e delle radure sul fondovalle sia realizzato in modo da ottenere una copertura coerente dal punto di vista floristico con quello dei prati stabili rilevati all’interno del S.I.C. affinchè l’ambiente erbaceo possa costituire risorsa alimentare per gli invertebrati;

- la conversione agraria della fascia subpianeggiante al termine della coltivazione deve tener conto, nella tipologia degli impianti e nelle tecniche colturali, dell’esigenza di selezionare tipologie di agroecosistema a minore impatto ambientale del seminativo proposto, verificando la possibilità, ad esempio, di un impianto di frutteto su prato stabile, caratteristico del paesaggio rurale delle colline astigiane, da condurre secondo il disciplinare dell’agricoltura biologica, in coerenza con le caratteristiche dell’attività economica dell’azienda proprietaria;

- per una maggiore diversificazione degli habitat ricostruiti, venga realizzata una piccola area umida creando una zona di ristagno nel punto di convogliamento delle acque meteoriche drenate dalla cava. In tal modo si offrirebbe un habitat compensativo alle specie di Anfibi protette all’intero del S.I.C..

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto