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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 41

Codice 16.4
D.D. 6 luglio 2004, n. 137

L.r. 40/1998. Fase di verifica della procedura di V.I.A. inerente il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato “Casalnoceto”, presentato dalla soc. British Gas International BV Filiale Italiana, con sede legale in Milano - Piazza Cavour n. 2, localizzato nella provincia di Alessandria

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Il programma di ricerca tramite indagine sismica, con utilizzo di esplosivo, presentata dalla società British Gas International BV Filiale Italiana, con sede legale in Milano Piazza Cavour 2, nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, denominato “Casalnoceto”, nei comuni di Viguzzolo, Casalnoceto, Sarezzano, Berzano di Tortona, Volpeglino, Volpedo, Monleale, Pozzolo Groppo, Momperone, Montegioco, Montemarzino, Cerreto Grue, Costa Vescovato e Avolasca, in provincia di Alessandria, deve essere sottoposta alla fase di valutazione e di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 per le motivazioni espresse in premessa e di seguito riportate:

- non è stata eseguita la suddivisione tra dissesti quiescenti e attivi interessati dalle fasce previste per il tracciamento degli stendimenti sismici;

- manca un’analisi, pur tenendo conto del livello di progettualità richiesto dalla l.r. 40/1998 per la fase di verifica, concernente la compatibilità degli interventi previsti in frane e nei dissesti indifferenziati;

- non è stata fornita un’analisi ed un’individuazione dei ricettori esposti nei settori potenzialmente instabili;

- non è stata approfondita la tipologia e l’entità delle sollecitazioni impulsive indotte dall’utilizzo dell’esplosivo sui pendii potenzialmente instabili o fortemente acclivi, sulle aree caratterizzate da frane quiescenti e attive e sulle aree in erosione;

- a seguito della insufficiente caratterizzazione geomorfologica e della carenza di analisi concernenti i diversi livelli di stabilità delle aree interessate dal programma manca una puntuale e specifica individuazione delle distanze di sicurezza, in funzione dell’impiego dell’esplosivo, nei confronti delle infrastrutture pubbliche e private.

2. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

3. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto