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Bollettino Ufficiale n. 41 del 14 / 10 / 2004

Codice 14.7
D.D. 9 agosto 2004, n. 526

L.R. 09.08.1989 n. 45 - XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 - Adeguamento e manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pista per le competizioni di slalom speciale e slalom gigante in Comune di Sestriere

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la nota dell’Agenzia Torino 2006 prot. n. 10813/04 del 14/06/2004, inviata agli uffici competenti in merito al rilascio del parere ai sensi della L.r. 45/89, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’adeguamento e manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pista per le competizioni di slalom speciale e slalom gigante in Comune di Sestriere;

Preso atto dei pareri espressi rispettivamente:

- dal Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Torino, con nota prot. n. 4651 del 02.08.2004;

dalla ARPA Piemonte - Area Previsione e Monitoraggio Ambiente - con nota prot. n. 95101/05 del 21.07.2004 ;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 22 della legge regionale 51/97;

Vista la D.G.R. n. 20-22602 del 6 ottobre 1997;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 26.01.1999;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 l’adeguamento e manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pista per le competizioni di slalom speciale e slalom gigante in Comune di Sestriere come da documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e l’estirpo della vegetazione;

2. si dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare il formasi di frane e erosioni nelle pendici ;

3. tute le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;

4. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui delle eliminazione di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi d’acqua in genere;

5. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando la formazione di nuove piste di cantiere ed utilizzando la locale viabilità interpoderale di versante, facendo piuttosto ricorso, ove necessario, all’utilizzo del trasporto in elicottero;

6. si dovranno evitare scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera di interesse pubblico.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi